Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27525 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 28/10/2019), n.27525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19644-2016 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GRAZIA PULVIRENTI;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati FRANCESCA SALVATORI, LORELLA FRASCONA’;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 604/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 16/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha rigettato il ricorso di A.C., che chiedeva di accertare la prescrizione delle cartelle emesse a titolo di pagamento di contributi previdenziali, non opposte nei termini di legge, dichiarando estinto per prescrizione quinquennale il credito dell’Inps in relazione a un’unica cartella, notificata il 3 giugno 2002 contro cui l’appellante aveva proposto ricorso in giudizio il 17 giugno 2010; riguardo alle altre cartelle la Corte territoriale ha accertato che tra la loro notifica, avvenuta il 24 dicembre 2005 e il 15 febbraio 2006, alla data del ricorso (17 giugno 2010) non era ancora maturato il termine di prescrizione;

in particolare, in relazione al credito risultato prescritto, la Corte territoriale, argomentando sulla base degli orientamenti di legittimità espressi in materia, ha ritenuto che, seppure per effetto della mancata opposizione alla cartella esattoriale nel termine perentorio di quaranta giorni previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, la pretesa contributiva oggetto del giudizio diventava intangibile, tuttavia, in difetto di validi atti interruttivi, la pretesa oggetto di controversia doveva essere ritenuta prescritta e l’atto impugnato annullato;

la Corte d’appello ha fatto applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, il quale fissa in cinque anni il termine di prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, ritenendo che la natura giuridica della cartella esattoriale non opposta non possa essere assimilata a quella di un titolo esecutivo con valore di cosa giudicata, per il quale sarebbe valso l’ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2953 c.c.);

la cassazione della sentenza è domandata da A.C. sulla base di due motivi; l’Inail resiste con tempestivo controricorso; l’Inps resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a un unico motivo; Serit Sicilia S.p.a. – Agente di Riscossione per la Provincia di Catania rimane intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso principale proposto da A.C., col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, contesta “Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 139 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60”;

il ricorrente si duole che la sentenza gravata abbia ritenuto valida la notifica delle cartelle, nonostante il suo mancato perfezionamento, essendo stata, la raccomandata, ricevuta da soggetto diverso dal destinatario;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Error in iudicando, applicazione della prescrizione quinquennale per tutte le cartelle esattoriali impugnate”; sostiene che la mancata opposizione della cartella esattoriale nel termine perentorio di quaranta giorni avrebbe dovuto far ritenere prescritte tutte le cartelle esattoriali nel quinquennio, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, stante la mancanza di prova di qual si voglia atto interruttivo;

il primo motivo è inammissibile;

parte ricorrente, quale destinatario dell’atto, non ha dato prova nel giudizio di merito dell’inesistenza di un qualsivoglia rapporto con il consegnatario (cfr. ex multis, Cass. n. 16164 del 2003; Cass. n. 12181 del 2013; Cass. n. 26501 del 2014); non di meno, nel giudizio per cassazione ha omesso di trascrivere e allegare gli atti con cui avrebbe dato prova di tale circostanza;

il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità;

parte ricorrente non trascrive e non produce le cartelle esattoriali di cui ritiene prescritti i diritti creditori per l’inutile decorso del termine di prescrizione quinquennale; considerato altresì che il giudice del merito ha correttamente applicato la prescrizione quinquennale attraverso la deduzione del vizio di violazione di legge, la doglianza richiede una rivalutazione del merito della causa, inibita in sede di legittimità (Cass. n. 8758 del 2017);

il ricorrente incidentale, con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione/Falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, in relazione all’art. 2953 c.c.”;

la sentenza impugnata avrebbe erroneamente considerato prescritto il diritto dell’Ente impositore, limitatamente alla cartella notificata il 3 giugno 2002 essendo stato il ricorso proposto il 17 giugno 2010, e il credito previdenziale non opposto non più contestabile dal debitore per intervenuto giudicato; l’azione diretta all’esecuzione del titolo definitivamente formatosi sarebbe soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c. in conformità di quanto previsto dall’art. 2953 c.c.;

il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.;

esso contrasta con l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23397 del 2016, sopra richiamata, e non introduce elementi ulteriori che inducano a discostarsi dal principio di diritto formulato da questa Corte, del quale la sentenza impugnata ha dato corretta attuazione;

in definitiva, sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale vanno dichiarati inammissibili;

le spese del giudizio di legittimità, sono compensate tra il ricorrente e l’Inps stante la recente sopravvenienza dell’indirizzo delle Sezioni Unite qui seguito, mentre quelle tra il ricorrente principale e l’Inail, ricorrente incidentale, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi.

PQM

La Corte dichiara inammissibili il ricorso di principale e il ricorso incidentale. Compensa le spese del presente giudizio tra A.C. e l’Inps.

Condanna A.C. al rimborso delle spese in favore dell’Inail, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 1500 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA