Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27524 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 28/10/2019), n.27524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17871-2016 proposto da:

D.S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUNIO

BAZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato DANIELE VAGNOZZI,

rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA CRISTINA IEZZI, GIULIO

CERCEO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (OMISSIS), in persona del

Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LE GORIZIA 52, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO CESARE

JANNONI SEBASTIANINI, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLA DI

PALMA, PAOLO DI GIOVANNI;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 324/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 31/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di L’Aquila, a conferma della sentenza del Tribunale di Pescara, ha rigettato l’opposizione proposta da D.S.S. nei confronti di Equitalia Centro s.p.a. e dell’Inps per l’annullamento dell’intimazione di pagamento relativa alla cartella emessa per omesso versamento di contributi previdenziali per la somma complessiva di Euro 5.296,96;

la Corte territoriale ha, in particolare, ritenuto che a far data dalla notifica della cartella, il termine di prescrizione del diritto creditorio debba considerarsi decennale, considerata l’intangibilità dello stesso in ragione dell’inutile decorso del termine di quaranta giorni per farvi opposizione;

ha ritenuto altresì che il pagamento delle rate della dilazione, richiesta dalla D.S., rivestisse natura di atto interruttivo della prescrizione dell’intero credito, atteso che esso manifesta la consapevolezza dell’esistenza del debito e, quindi, il riconoscimento dell’altrui diritto, a cui l’art. 2944 c.c. collega l’effetto interruttivo della prescrizione;

dalla mancata allegazione della cartella all’avviso di pagamento discende non già la nullità dell’intimazione, ma unicamente il diritto per il contribuente di richiedere copia della stessa al concessionario, richiesta non effettuata dall’appellante, di tal che, ogni doglianza al riguardo costituisce soltanto una forma di resistenza a dare seguito al pagamento;

la cassazione della sentenza è domandata da D.S.S. sulla base di tre motivi; Equitalia Centro s.p.a. si costituisce con controricorso, mentre l’Inps deposita procura;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., in prossimità dell’Adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4 – Omessa, carente e/o contraddittoria motivazione”;

contesta le conclusioni della sentenza gravata relative all’affermata durata decennale della prescrizione, richiamandosi all’orientamento di legittimità il quale ha negato la natura di giudicato dell’ingiunzione di pagamento; denuncia l’omessa motivazione in ordine alle eccezioni proposte al fine di contrastare l’indirizzo prescelto dal giudicante;

prospetta che non essendosi, nel caso di specie, costituito alcun autonomo titolo di formazione giudiziale, avrebbe dovuto farsi applicazione del termine di prescrizione quinquennale, espressamente previsto dalla L. n. 335 del 1995 (art. 3, comma 9);

col secondo motivo – formulato, in via subordinata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. Violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in tema di ripartizione dell’onere della prova nel processo tributario – Omessa e carente motivazione “; sostiene che, anche volendo ritenere decennale il termine di prescrizione, l’intimazione sarebbe egualmente tardiva; che, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, l’onere di provare l’insussistenza del fatto posto a fondamento della pretesa (nel caso in esame la prescrizione del diritto), spetterebbe a Equitalia s.p.a. (e all’Inps) in quanto unico soggetto in possesso delle quietanze rilasciatele in seguito al pagamento dei singoli ratei, e non certo all’odierna ricorrente;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deduce “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, Violazione e falsa applicazione dello Statuto del contribuente, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, per difetto di motivazione – Omessa e/o carente motivazione”;

formula critiche all’affermazione del giudice di merito basata sull’erroneo accertamento della circostanza secondo cui la ricorrente non avrebbe richiesto a Equitalia s.p.a. copia della cartella di pagamento (ottenendo un semplice estratto di ruolo) e contesta altresì la validità di un’intimazione che non sia stata accompagnata dall’allegazione dell’atto ad essa prodromico;

il primo motivo merita accoglimento;

la questione dell’efficacia dei titoli di riscossione coattiva in materia previdenziale è stata oggetto di approfondita trattazione da parte di questa Corte, la quale, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 23397 del 2016, ha in particolare statuito che “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)”;

il secondo motivo, proposto in via subordinata, è assorbito alla luce dell’accoglimento del primo motivo;

quanto al terzo ed ultimo motivo esso è infondato, atteso che, come ha affermato la Corte territoriale, l’onere di indicare l’oggetto dell’avviso di pagamento è adempiuto attraverso l’indicazione di tutti gli estremi del precedente atto di accertamento notificato (numero di cartella, data e notifica dell’importo) che consentono al contribuente di ricostruire la situazione debitoria che viene sollecitato a ripianare (Sez. Un. 1722 del 2010 e Cass. n. 14205 del 2012);

in definitiva, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito il secondo e rigettato il terzo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata alla Corte d’Appello dell’Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;

in considerazione dell’accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbito il secondo motivo e rigetta il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, rinvia la causa alla Corte d’appello dell’Aquila anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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