Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27524 del 19/12/2011
Cassazione civile sez. II, 19/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27524
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Avv. G.G., rappresentato e difeso da se medesimo, per
legge domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di
cassazione, Piazza Cavour, Roma;
– ricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Penale,
depositata l’8 giugno 2009 (n. 251/09 R.G.).
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22
novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’improcedibilità
del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che l’Avv. G.G. ha impugnato per cassazione il provvedimento con cui il Tribunale penale di Napoli aveva soltanto in parte accolto l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dal medesimo proposta avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettantigli;
che il ricorso per cassazione è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo il 1 luglio 2009;
che il ricorso è affidato a due motivi, i quali denunciano erronea applicazione della legge e mancanza di motivazione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorrente con atto in data 21 novembre 2011 ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
che pertanto il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia;
che tale declaratoria non è preclusa dalla sussistenza di una causa di inammissibilità dell’impugnazione (derivante dalla mancata proposizione del ricorso nelle forme del rito civile, pur a seguito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 2443 del 2011, con cui la parte ricorrente è stata rimessa in termini) (Cass., Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19514);
che in difetto di instaurazione del contraddittorio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
PQM
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011
Cassazione civile sez. II, 19/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27524
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Avv. G.G., rappresentato e difeso da se medesimo, per
legge domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di
cassazione, Piazza Cavour, Roma;
– ricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Penale,
depositata l’8 giugno 2009 (n. 251/09 R.G.).
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22
novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’improcedibilità
del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che l’Avv. G.G. ha impugnato per cassazione il provvedimento con cui il Tribunale penale di Napoli aveva soltanto in parte accolto l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dal medesimo proposta avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettantigli;
che il ricorso per cassazione è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo il 1 luglio 2009;
che il ricorso è affidato a due motivi, i quali denunciano erronea applicazione della legge e mancanza di motivazione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorrente con atto in data 21 novembre 2011 ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
che pertanto il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia;
che tale declaratoria non è preclusa dalla sussistenza di una causa di inammissibilità dell’impugnazione (derivante dalla mancata proposizione del ricorso nelle forme del rito civile, pur a seguito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 2443 del 2011, con cui la parte ricorrente è stata rimessa in termini) (Cass., Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19514);
che in difetto di instaurazione del contraddittorio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011