Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27524 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. II, 19/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Avv. G.G., rappresentato e difeso da se medesimo, per

legge domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di

cassazione, Piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Penale,

depositata l’8 giugno 2009 (n. 251/09 R.G.).

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’improcedibilità

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Avv. G.G. ha impugnato per cassazione il provvedimento con cui il Tribunale penale di Napoli aveva soltanto in parte accolto l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dal medesimo proposta avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettantigli;

che il ricorso per cassazione è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo il 1 luglio 2009;

che il ricorso è affidato a due motivi, i quali denunciano erronea applicazione della legge e mancanza di motivazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorrente con atto in data 21 novembre 2011 ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che pertanto il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia;

che tale declaratoria non è preclusa dalla sussistenza di una causa di inammissibilità dell’impugnazione (derivante dalla mancata proposizione del ricorso nelle forme del rito civile, pur a seguito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 2443 del 2011, con cui la parte ricorrente è stata rimessa in termini) (Cass., Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19514);

che in difetto di instaurazione del contraddittorio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

Cassazione civile sez. II, 19/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27524

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Avv. G.G., rappresentato e difeso da se medesimo, per

legge domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di

cassazione, Piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Penale,

depositata l’8 giugno 2009 (n. 251/09 R.G.).

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’improcedibilità

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Avv. G.G. ha impugnato per cassazione il provvedimento con cui il Tribunale penale di Napoli aveva soltanto in parte accolto l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dal medesimo proposta avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettantigli;

che il ricorso per cassazione è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo il 1 luglio 2009;

che il ricorso è affidato a due motivi, i quali denunciano erronea applicazione della legge e mancanza di motivazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorrente con atto in data 21 novembre 2011 ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che pertanto il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia;

che tale declaratoria non è preclusa dalla sussistenza di una causa di inammissibilità dell’impugnazione (derivante dalla mancata proposizione del ricorso nelle forme del rito civile, pur a seguito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 2443 del 2011, con cui la parte ricorrente è stata rimessa in termini) (Cass., Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19514);

che in difetto di instaurazione del contraddittorio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA