Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27524 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27524 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po 25b presso lo studio
dell’Avv. Roberto Pessi, che la rappresenta e difende per procura a
margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO

ALESSANDRINI STEFANO,

elettivamente domiciliato in Roma, Via

Flaminia n. 195, presso lo studio dell’Avv. Sergio Vacirca, che lo
rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv. Claudo Lalli
per procura a margine del ricorso Controricorrente

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1

Data pubblicazione: 10/12/2013

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello degli Abruzzi
L’Aquila n. 905/07 del 5.07.2007/11.09.2007 nella causa iscritta al n. 1617
R.G. dell’anno 2005.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.11.2013

udito l’Avv. M. MICELI, per delega dell’Avv. Roberto Pessi, per il ricorrente;
dito l’Avv. Sergio VACIRCA per il controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paola
Mastroberardino, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del
ricorso, assorbiti gli altri motivi.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 433 del 17.12.2004 il Tribunale di L’Aquila rigettava il
ricorso proposto da STEFANO ALESSANDRINI nei confronti della S.p.A.
POSTE ITALIANE, inteso ad ottenere accertamento della nullità del termine
apposto al contratto di lavoro, stipulato tra le parti per il periodo
1.10.2002/31.12.2002 e motivato con la necessità di fa fronte ad esigenze
aziendali di carattere straordinario “per sostenere il livello di servizio di
recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità di cui agli
accordi del 17, 18, e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13
febbraio, 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre 2002”.
,

Tale decisione, appellata dall’Alessandrini, è stata riformata dalla Corte di
Appello di L’Aquila con sentenza n. 905 del 2007, che ha condannato la
società appellata a riammettere in sevizio l’appellante con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e a corrispondergli la retribuzione maturata con
2

dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis;

decorrenza dalla messa in mora del 26.04.2003, oltre accessori, con
• detrazione di quanto percepito per attività lavorativa sostitutiva dallo stesso
appellante nel periodo in questione.
La S.p.A. Poste Italiane ricorre per cassazione con tre motivi.

Entrambe le parti hanno depositato rispettiva memoria ex art. 378 CPC.
2. La ricorrente con il primo motivo del ricorso lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 1 del D.Lgs n. 368 del 2001 e dei contratti e accordi
nazionali di lavoro, rilevando che l’impugnata sentenza ha erroneamente
ritenuto necessaria la specificazione delle ragioni giustificatrici del termine
in contratto di lavoro, come quello di specie, stipulato ai sensi delle
richiamata disciplina normativa e collettiva, in cui sono previste idonee
garanzie per i lavoratori e una efficace salvaguardia dei loro diritti.
Il motivo è fondato.
Con riferimento a fattispecie nelle quali erano state adoperate clausole
giustificatrici di contenuto analogo a quello utilizzato del caso in esame,
questa Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 23065 del 10 ottobre 2013; Cass. n.
15260 del 2012, Cass. n. 2622 del 2012, Cass. n. 2729 del 2010), ha
affermato che in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il
legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle
“specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo” ha inteso stabilire (in consonanza con la direttiva 1999/70/CE
(come interpretata dalla Corte di Giustizia: cfr sentenza dl 23 aprile 2000, in
causa C-378-/07 e sentenza del 22.11.2005 in causa C-144/04) un onere di
specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di una
3

Resiste l’Alessandrini con controricorso.

indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti
identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua
portata spazio- temporale, perseguendo in tal modo l’intento di assicurare
la trasparenza, la veridicità di tali ragioni, nonché la loro immodificabilità

tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratti di lavoro
attraverso il riferimento “per relationem” ad altri testi scritti accessibili alle
parti.
Orbene la sentenza impugnata nel caso di specie non ha fatto corretta
applicazione degli anzidetti condivisibili principi, avendo ritenuto la
mancanza di specificità della clausola senza avere previamente esaminato il
contenuto degli accordi ai quali la medesima clausola faceva esplicito
riferimento.
3. Con il secondo motivo la ricorrente, nel denunciare violazione e falsa
applicazione dell’art. 1372 Cod. Civ. e vizio di motivazione, sostiene che
l’impugnata sentenza non ha correttamente respinto l’eccezione di
risoluzione consensuale per mutuo consenso tacito, regolarmente sollevata
dalla ;# società nei precedenti gradi di giudizio, e ciò nonostante la
percezione del TFR e la prolungata inerzia del lavoratore.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di diritto e vizio
di motivazione in relazione alla statuizione della sentenza impugnata circa il
danno (retribuzioni perdute) riconosciuto al lavoratore per effetto della
nullità della clausola e circa la decorrenza dalla messa in mora, con
riferimento alla data dell’offerta della prestazione lavorativa, genericamente
indicata.
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nel corso del rapporto. Questa stessa Corte tuttavia ha puntualizzato che

Tali motivi, in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo del ricorso,
possono ritenersi assorbiti.
4. In conclusione il ricorso va accolto con riferimento al primo motivo,
assorbiti gli altri motivi, e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata in

diversa composizione, che procederà al riesame della causa tenendo conto
dei principi in precedenza enunciati.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa
la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le
spese, alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione.
Così deciso in Roma addì 7 novembre 2013
Il Cons. rei. estensore

relazione alla censura accolta con rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila in

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