Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27523 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 10/11/2020, dep. 02/12/2020), n.27523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18928-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LA FRECCIA DEL TIRRENO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI 54, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI CONTESTABILE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3668/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 27/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 3668 in data 27 dicembre 2018 la Commissione tributaria regionale della Puglia confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva rigettato il ricorso proposto dalla Freccia del Tirreno s.r.l. avverso l’avviso di liquidazione d’imposta n. (OMISSIS) e dell’imposta di bollo relative ad atto pubblico di iscrizione di ipoteca volontaria concessa a garanzia di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis e ter stipulato in data (OMISSIS).

Riteneva la CTR che, nella fattispecie, trovasse applicazione l’esenzione dall’imposta ipotecaria prevista dal D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2, per le formalità eseguite nell’interesse dello Stato.

Evidenziava in questo senso che la contribuente aveva iscritto ipoteca volontaria a garanzia del pagamento del debito erariale oggetto di transazione fiscale stipulata con l’Agenzia delle Entrate.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso della contribuente.

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, artt. 182 bis e 183 ter, nonchè del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2, art. 1, comma 2 e art. 16.

Afferma infatti che la transazione fiscale non costituisce una procedura autonoma svincolata dall’accordo di ristrutturazione dei debiti del quale costituisce una delle previsioni.

Sostiene in particolare che detta transazione si configura come strumento finalizzato a regolare tempi e modi del pagamento dei tributi in modo da evitare il dissesto disciplinato dall’art. 182 ter L.F..

Sottolinea che l’istituto in questione costituisce una facoltà per il debitore di definire il proprio debito con l’erario e si risolve in una modalità collaterale e interna alla procedura di concordato preventivo quale parte del più generale piano concordatario, facoltà che sarebbe stata esercitata dal contribuente offrendo la garanzia reale al fine di agevolare il conseguimento del proprio obbiettivo.

Ciò posto ritiene il Collegio che la tematica trattata giustifichi il rinvio del procedimento alla sezione V della Corte.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla sezione V tributaria.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

 

 

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