Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27522 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 10/11/2020, dep. 02/12/2020), n.27522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18453-2019 proposto da:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del

Presidente pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

(OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

AIREST RETAIL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8,

presso lo studio dell’avvocato MARCO TREVISAN, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1382/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La controversia concerne l’impugnazione della richiesta, formulata dall’Ufficio competente del TAR del Lazio, di pagamento del contributo unificato dovuto dalla società Airest Retail s.r.l. per il ricorso proposto per l’annullamento della cartella di pagamento, avente ad oggetto l’integrazione del contributo unificato per i giudizi instaurati avanti al Tar.

Il contributo era stato originariamente corrisposto dalla società ricorrente sul presupposto che il contenzioso non riguardasse la disciplina dei contratti pubblici.

Tuttavia la predetta integrazione veniva successivamente richiesto dai competenti uffici con la cartella di pagamento qui impugnata, malgrado il parere espresso dal Consiglio di Stato il quale aveva chiarito che la fattispecie in discussione non rientrasse tra le controversie ex art. 119, comma 1, lett a) e che pertanto dovessero essere annullati gli avvisi di integrazione del contributo unificati consegnati alla società.

La Commissione adita accoglieva il ricorso della società ritenendo che non si vertesse in materia di appalti.

La decisione impugnata avanti alla CTR del Veneto la quale rilevava d’ufficio sulla base del combinato disposto della L. n. 186 del 1982, art. 31 e della L. n. 1988, art. 19, comma 1, la carenza di legittimazione attiva del Tar.

Riteneva infatti che per tutte le controversie riguardanti l’attività non giurisdizionale del Tar soggetto legittimato fosse la Presidenza del consiglio dei Ministri.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione con unico motivo il Tar per il Lazio e l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo.La società Airest Retail s.r.l. resiste con controricorso.

Con l’unico articolato motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11, della L. n. 186 del 1982, art. 31, della L. n. 400 del 1988, art. 19, commi 1, del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 247 e 248, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamentano in particolare l’omessa considerazione da parte della CTR dei margini di autorganizzazione riconosciuti nell’ambito della L. n. 186 del 1982, art. 53 bis, che riguarda l’autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunale Amministrativi Regionali, all’Organo di autogoverno in ragione del pregio costituzionale delle funzioni ad esso affidate che si esprime anche in una potestà regolamentare c.d. atipica e rinforzata di manifestazione diretta dell’indipendenza di fronte al Governo.

Rilevano inoltre che il Reg. del PCS del 6 febbraio 2012, art. 11 disciplina anche le modalità di accertamento e riscossione delle somme dovute alla Giustizia Amministrativa disponendo al comma 2 che “gli uffici che accertano il diritto alla riscossione di somme a qualsiasi titolo dovute invitano i debitori a provvedere al relativo versamento”.

Ciò posto il Collegio ritiene che la novità delle tematiche trattate giustifichino il rinvio del procedimento alla sezione V della Corte.

P.Q.M.

rinvia il procedimento alla sezione V della Corte.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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