Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27521 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 30/12/2016, (ud. 15/11/2016, dep.30/12/2016),  n. 27521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6801-2015 proposto da:

S.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CHIANA 35 sc. 3 int. 24, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO

MAZZEI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 123/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato ROCCO MANZI, con delega dell’Avvocato GIANCARLO

MAZZEI difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso ex. art. 366 c.p.c. (Sez. Unite sent. n. 5698/2012) e per la

statuizione sul contributo unificato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Con atto 19.2.1988 S.E., proprietaria di terreni in agro di (OMISSIS), lamentando una progressiva erosione della sua proprietà causata dalle coltivazioni della vicina G.A.M., la convenne davanti al Pretore di Calabritto per ottenere il regolamento del confine e l’apposizione dei termini.

La convenuta replicò che il confine era certo, in quanto delimitato da una rete metallica apposta dalla stessa attrice con l’accordo della convenuta e spiegò in ogni caso domanda riconvenzionale di usucapione dell’eventuale zona di terreno occupata.

2 All’esito del giudizio di primo grado, disattesa l’eccezione di incompetenza per materia (preliminarmente sollevata dalla Gonnella), il Pretore adito determinò la linea di confine tra i due fondi secondo il tracciato costituito dalla rete metallica esistente e il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, con sentenza del 17 dicembre 2002, confermò tale decisione rigettando l’appello dell’attrice.

3 La sentenza venne impugnata per cassazione dalla S. per violazioni di legge e vizio di motivazione e questa Corte Suprema, con sentenza n. 21779/2008, accolse il secondo motivo di ricorso (falsa applicazione dell’art. 950 cod. civ.) e il terzo (insufficiente e contraddittoria motivazione): il giudice di appello – osservò – pur avendo spiegato le ragioni per le quali non potevano ricavarsi elementi utili dai titoli e dalle prove testimoniali ai fini della individuazione della linea di confine, non aveva tuttavia dimostrato di essersi attenuto alle effettive risultanze catastali, non indicando elementi obiettivi dai quali desumere la effettiva corrispondenza della linea di confine accertata dal consulente (e condivisa dal Tribunale) a quella delineata sulle mappe catastali, con ciò avvalorando l’ipotesi che la linea individuata fosse piuttosto il frutto di una elaborazione del consulente non suffragata da dati obiettivi di riscontro. Ha quindi demandato al giudice di rinvio – individuato nella Corte d’Appello di Napoli – di provvedere alla regolamentazione del confine alla stregua delle mappe catastali esistenti dando conto del procedimento seguito.

4 All’esito del giudizio di rinvio, la Corte napoletana, con sentenza 9.1.2015, ha respinto l’appello della S. ritenendo innanzitutto non condivisibile l’assunto del Tribunale – che aveva determinato la cassazione della pronuncia – secondo cui la linea di confine deve tracciarsi discostandosi sia dalla linea catastale che dalla linea di fatto attuale. Ha quindi considerato corrette le rilevazioni del consulente tecnico di ufficio già nominato che consentivano di individuare la linea di confine sulla scorta delle mappe catastali previa individuazione sul terreno di alcuni punti fiduciali e pertanto ha disposto l’apposizione dei termini lapidei lungo la linea confinaria attualmente esistente rispetto alla quale la Gonnella ha sempre dimostrato piena accettazione.

5 Anche questa decisione è stata impugnata per cassazione dalla S., con un unico motivo, mentre la Gonnella non ha svolto nessuna attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dopo aver proceduto alla trascrizione degli atti processuali del giudizio di merito, con l’unico motivo la ricorrente denunzia “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3”. Rimprovera alla Corte d’Appello di avere disatteso completamente le indicazioni e le motivazioni che avevamo determinato la cassazione della pronuncia del Tribunale. Secondo la ricorrente il Tribunale, per dare riscontro positivo a quanto richiesto dal Supremo Collegio, avrebbe dovuto disporre una nuova e definitiva consulenza tecnica mentre invece si avventurata in una sorta di interpretazione della sentenza della Cassazione.

Il motivo di ricorso è inammissibile.

Come esposto in narrativa, quasi tutto l’atto di impugnazione (ben 70 pagine su un totale di 73) è dedicato alla trascrizione integrale degli atti processuali dei giudizi di primo, secondo grado, di legittimità, e di rinvio mediante la tecnica informatica del “copia e incolla” (atto di citazione davanti al Pretore di Calabritto, comparsa di costituzione, sentenza di primo grado, atto di appello, relazione di CTU disposta in appello, relazione integrativa, sentenza di appello emessa dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, ricorso per cassazione contro la predetta sentenza, sentenza 21779/2008 della Suprema Corte, atto di riassunzione, comparsa di costituzione in sede di riassunzione, comparsa di costituzione di nuovo difensore dell’appellante, sentenza 123/2015 della Corte d’Appello di Napoli in sede di rinvio).

Trattasi, come si vede, di un vero e proprio assemblaggio di atti che ha comportato un enorme appesantimento del ricorso in dispregio del principio di sommarietà dell’esposizione dei fatti dei fatti della causa (art. 366 c.p.c., n. 3).

Ebbene, come più volte sostenuto da questa Corte, anche a sezioni unite, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, mentre, per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi del ricorso (v. tra le tante, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26277 del 22/11/2013 Rv. 628973; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17002 del 09/07/2013 (Rv. 627181; Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012 (Rv. 621813).

E’ stato tuttavia di recente precisato che tale difetto di autosufficienza è sanzionabile con l’inammissibilità, a meno che il coacervo dei documenti integralmente riprodotti, essendo facilmente individuabile ed isolabile, possa essere separato ed espunto dall’atto processuale, la cui autosufficienza, una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni globali, dovrà essere valutata in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi (v. Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015 Rv. 636551).

Nel caso di specie, tale attività non è assolutamente possibile perchè una volta espunti tutti gli atti ricopiati integralmente, ciò che resta del ricorso non risponde allo standard minimo di specificità (art. 366 c.p.c., n. 4): infatti, l’unica censura che viene mossa dalla ricorrente alla Corte napoletana riguarda la mancata nomina di un CTU per determinare la linea di confine secondo le mappe del catasto, senza alcuna indicazione della norma di legge che sarebbe stata violata dalla Corte di rinvio a cui, peraltro, non viene neppure addebitata neppure la violazione dell’art. 384 c.p.c. (della disposizione cioè che disciplina i poteri riservati al giudice di rinvio).

Nè si indicano quali sarebbero i passaggi della sentenza di rinvio che secondo la tesi della ricorrente rappresenterebbero una non consentita interpretazione della sentenza di cassazione.

In ogni caso, ma solo per completezza (visto che non è censurata nè la violazione dell’art. 384 c.p.c. nè il vizio di motivazione) è il caso di rilevare che per giurisprudenza costante – oggi ribadita – nel caso di cassazione per vizi della motivazione, la sentenza rescindente indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione – non limita il potere del giudice di rinvio all’esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento. In quest’ultima ipotesi, poi, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (Sez. L, Sentenza n. 13719 del 14/06/2006 Rv. 590355).

Il mancato espletamento di attività difensiva da parte della Gonnella esonera la Corte dal pronunciare sulle spese del giudizio di legittimità.

Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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