Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27521 del 11/10/2021

Cassazione civile sez. III, 11/10/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 11/10/2021), n.27521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4790/2019 proposto da:

D.S.M., e A.T., rappresentati e difesi

dall’avvocato NICOLA FABIO DE FEO, e con il medesimo elettivamente

domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 326, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MARIA BERRUTI, pec:

avv.nicolafabiodefeo.pec.it,

giuseppemariaberruti.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrenti –

contro

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATO ROSA DIPIERRO, e MONICA GALLO,

ed elettivamente domiciliato preso lo studio delle medesime Pec:

r.dipierro.pec.giuffre.it; monicagallo.m.pec.giuffre.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1227/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata l’11/07/2918;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/03/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.T. e D.S.M., con atto di citazione del 9/11/2006, convennero davanti al Tribunale di Bari la Provincia di Bari al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguiti a seguito del sinistro occorso in data (OMISSIS) sulla Strada Provinciale (OMISSIS), quando l’autovettura condotta dalla D.S. e di proprietà dell’ A. era finita fuori strada a causa della mancanza di guard rail.

La convenuta si costituì in giudizio, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che il sinistro si era verificato in un tratto di strada di proprietà di altra amministrazione pubblica.

Nel corso del giudizio furono acquisite prove testimoniali e due CTU, una medica l’altra tecnica, nonché fu disposta l’ispezione dei luoghi.

2. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 52 del 12/2/2013, dichiarò l’infondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’ente ed accolse la domanda.

3. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 1227 dell’11/7/2018, ha accolto l’appello, ritenendo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Bari in favore di quella del Comune di Bitetto. Ha disatteso le risultanze dell’ispezione dei luoghi, avvenuta a distanza di molti anni dall’evento; ed ha rigettato la domanda nel merito; ritenendo che l’incidente dovesse essere attribuito alla condotta di guida poco accorta della D.S.) che aveva affrontato una curva destrorsa ad una velocità tale da non consentirle di evitare l’impatto con un’auto che la precedeva nello stesso senso di marcia, finendo fuori strada nella parte opposta. Ritenuto, pertanto, che la causa dell’incidente dovesse essere attribuita alla eccessiva velocità del mezzo condotto dalla D.S., la Corte territoriale ha affermato che la mancanza di guard rail potesse aver avuto una rilevanza nella tipologia di danni subiti ma non nella causazione del sinistro.

4. Avverso la sentenza A.T. e D.S.M. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Ha resistito la Città Metropolitana di Bari, subentrata alla Provincia di Bari, con controricorso.

5. La causa è stata fissata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., in vista della quale la Città Metropolitana di Bari ed i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In disparte evidenti profili di inammissibilità del ricorso per carente esposizione del fatto e dunque per contrasto con l’art. 366 c.p.c., n. 3, in quanto per una corretta ricostruzione dei fatti non è sufficiente la lettura del ricorso ma si deve attingere alla sentenza impugnata ed al controricorso, in contrasto con il principio di autosufficienza (Cass., 1, n. 24432 del 3/11/2020) – si procede allo scrutinio dei singoli motivi.

1. Con il primo motivo – violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 167 c.c., comma 2: omessa tempestiva proposizione dell’eccezione inerente il difetto di legittimazione passiva – i ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello abbia accolto l’eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Provincia di Bari (poi Città Metropolitana di Bari), nonostante tale eccezione fosse stata sollevata soltanto in sede di comparsa di costituzione e risposta del giudizio riassunto davanti al Tribunale (accolta l’eccezione di incompetenza del Giudice di Pace originariamente adito) e non già nel giudizio originario in violazione dell’art. 167 c.p.c., comma 2, secondo il quale tutte le eccezioni non rilevabili d’ufficio devono essere eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta.

1.1 Il motivo è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Cass., U., n. 2951 del 16/2/2016; Cass., 6-3, n. 30545 del 20/12/2017; Cass., 6-3, n. 3765 del 12/2/2021). In quanto mera difesa quella afferente alla titolarità del diritto non è una eccezione soggetta a decadenza, sicché può essere rilevata in qualsiasi momento del processo (Cass., 3, n. 12729 del 2176/2016).

2. Con il secondo motivo del ricorso – violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in riferimento alla ritenuta carenza di legittimazione passiva dell’appellante in accoglimento del suo primo motivo di appello – i ricorrenti si dolgono che la sentenza d’appello non abbia confermato quella di primo grado in ordine alla corretta individuazione del tratto di strada in cui si è verificato l’evento, tratto completamente privo di sistemi di protezione passiva, ritenzione o contenimento dei veicoli. Ad avviso dei ricorrenti i il Tribunale avrebbe costruito il proprio convincimento non in modo apodittico; ma con un corretto procedimento logico-giuridico tratto dall’esame del compendio istruttorio e dall’esame della CTU, sicché il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere la carenza di assetto motivazionale della pronuncia di prime cure.

2.1 Il motivo è inammissibile, perché, pur deducendo la violazione dell’art. 116 c.p.c., in sostanza evoca un riesame dei fatti e delle prove ed una più appagante ricostruzione del merito della causa a fronte di una sentenza d’appello che ha riscontrato motivatamente falle presenti nella sentenza di primo grado, disattendo gli esiti di una ispezione dei luoghi avvenuta ad otre 11 anni di distanza dall’evento.

Come appare evidente, quello denunciato non è un vizio di violazione di norme di diritto consistente nella erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma e dunque implicante un problema interpretativo della stessa, ma l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass., n. 2954/2018; Cass. n. 20964 del 2017), qui non prospettato o non configurabile.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 116 c.p.c., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, art. 2043 c.c., D.M. LL.PP. n. 223 del 1992, artt. 1 e segg., D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 14, in riferimento alla ritenuta esclusiva responsabilità della conducente attrice nella causazione del danno e alla ritenuta indifferenza – rispetto al danno – dell’assenza di guard rail o barriera protettiva nel punto della strada da cui è precipitata la vettura condotta dalla D.S. nonché alla ritenuta, di conseguenza, insussistenza di responsabilità in capo alla Città Metropolitana di Bari.

I ricorrenti censurano la sentenza con riguardo al capo della medesima che ha ritenuto l’esclusiva responsabilità del sinistro in capo alla D.S. e l’indifferenza o la mancata dimostrazione dell’efficacia causale nella produzione del danno della omessa predisposizione di guard rail. Ciò darebbe luogo ad una violazione di legge, ad un travisamento del fatto e ad una omessa valutazione delle prove testimoniali. La Corte di merito avrebbe dovuto valutare la presenza di un veicolo davanti quello della D.S. e la circostanza che esso si fosse arrestato repentinamente rendendo inevitabile l’impatto, con la conseguente necessità di declinare il ruolo causale ricoperto dalla velocità della D.S., cui invece è stata attribuita l’esclusiva efficacia causale nella produzione dell’evento. Infine sarebbe grave la pretermissione, da parte della impugnata sentenza, del ruolo causale svolto dall’assenza di misure di contenimento impeditive della fuoriuscita dalla strada dei veicoli.

3.1 Anche questo motivo, nonostante sia formalmente formulato nei termini della violazione di legge, investe esclusivamente una quaestio facti e l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo di risultanze di causa quale tipica valutazione del giudice del merito. Sul punto è sufficiente richiamare le risultanze della CTU per avvedersi come la sentenza impugnata abbia seguito un preciso ed indiscutibile iter logico con statuizioni che non sono state adeguatamente aggredite in sede di legittimità.

4. Con il quarto motivo di ricorso – violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2 e art. 287 c.p.c., nonché omessa pronuncia in relazione ad un motivo di appello in riferimento all’art. 2043 c.c. e art. 1219 c.c., comma 2, n. 1 – i ricorrenti contestano che la sentenza abbia dichiarato inammissibile l’istanza di correzione avente ad oggetto la diversa determinazione del dies a quo per la corresponsione degli interessi.

4.1 Il motivo resta assorbito dal rigetto dell’integralità della domanda.

5. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed i ricorrenti condannati a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2500 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021

 

 

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