Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27521 del 10/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 27521 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 841-2009 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
2013
3059

MITTONI ENRICO, LANZETTA ELISABETTA, RICCIO ALESSANDRO,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

SCANNI ANNA MARIA C.F. SCNNMR44S45F839Q, elettivamente

Data pubblicazione: 10/12/2013

domiciliata in ROMA, VIA COLA DT RIENZO 180, presso lo
studio dell’avvocato BOUCHE’ FRANCO, che la rappresenta
e difende giusta procura speciale notarile in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 15182/2008 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FILABOZZI;
udito l’Avvocato CIRIELLO CHERUBINA per delega RICCIO
ALESSANDRO;
udito l’Avvocato BOUCHE’ FRANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

ROMA, depositata il 06/10/2008 r.g.n. 213461/2007;

r.g. n. 841/09
udienza del 29.10.2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Inps ha proposto giudizio di opposizione all’esecuzione intrapresa nei confronti dell’Istituto da
Anna Maria Scanni per ottenere il pagamento degli interessi legali sulle differenze retributive alla

Roma del 21.6.2006, sostenendo, per quanto qui interessa, che l’importo degli interessi doveva
essere calcolato sulla sorte capitale al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, secondo quanto
stabilito dal d.m. n. 352 del 1.9.1998.
Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione osservando che la Scanni aveva agito sulla base del
dispositivo della sentenza del 21.6.2006, che recava condanna dell’Inps al pagamento delle
differenze retributive “nella misura di € 113.849,64 oltre interessi di legge fino al soddisfo”, con la
conseguenza che gli interessi dovevano essere calcolati sulla somma indicata in sentenza e non
potevano essere oggetto di modifiche in sede esecutiva.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Inps affidandosi ad un unico motivo di
ricorso cui resiste con controricorso Anna Maria Scanni.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso – ritualmente corredato da idonea formulazione del quesito di
diritto, ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratiore temporis alla fattispecie in esame – si denuncia
violazione dell’art. 3 d.m. n. 352 del 1.9.98, di cui si assume la natura regolamentare, chiedendo a
questa Corte di stabilire se nel caso in cui un provvedimento giurisdizionale liquidi somme a titolo
di differenze retributive e disponga che la corresponsione degli interessi debba avvenire “come per
legge”, in sede di esecuzione debba trovare applicazione la disciplina dettata dal d.m. n. 352 del
1998.
2.- Il ricorso – ammissibile trattandosi di giudizio di opposizione all’esecuzione instaurato nel corso
del 2007 e deciso con sentenza depositata il 6.10.2008, e dunque nella vigenza dell’art. 616 c.p.c.,
così come risultante dalle modifiche apportate dall’art. 14 della legge n. 52 del 2006, secondo cui la
sentenza emessa nel giudizio di opposizione all’esecuzione non era impugnabile – è fondato.

cui corresponsione lo stesso Istituto era stato condannato in base alla sentenza del Tribunale di

Va rilevato al riguardo che il d.m. n. 352 del 1998, recante disposizioni circa i criteri e le modalità
per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento
degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti
pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 29/93, è stato emanato in esecuzione del disposto dell’art. 22,
comma 36, della legge n. 724 del 1994, che demandava al Ministro del tesoro il compito di
determinare “i criteri e le modalità di applicazione” della norma recata dallo stesso comma 36

emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto
alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di
servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati
con decreto del Ministero del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge”).
E’ stato precisato (cfr. ex plurimis Cass. n. 12523/98) che l’art. 22, comma 36, della legge n. 724
del 1994, prevedente l’estensione della disciplina dettata per i crediti previdenziali dall’art. 16,
comma 6, della legge n. 412 del 1991 a tutti i crediti di natura “retributiva, pensionistica e
assistenziale dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”, ha comportato
l’abrogazione dell’art. 429 c.p.c. nella parte regolante gli effetti del ritardo nell’adempimento dei
crediti di lavoro, e la sua sostituzione con una regola che, sebbene presenti ancora tratti di specialità
(come la liquidabilità d’ufficio degli accessori), è tuttavia omogenea a quella generale sulla
responsabilità da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie, giacché deve ritenersi che ormai
tutti i crediti (di lavoro, previdenziali e assistenziali) sono assoggettati alla regola del divieto di
cumulo tra rivalutazione e interessi, questi ultimi dovendosi calcolare, secondo la previsione
dell’art. 1224 c.c., sulla somma nominale, e la rivalutazione spettando solo a titolo di eventuale
“maggior danno” (tale divieto è venuto meno, peraltro, per i crediti di lavoro dei dipendenti privati,
per effetto della sentenza della Corte cost. n. 459 del 2000, che ha dichiarato illegittimo l’art. 22,
comma 36, della legge n. 724 del 1994 limitatamente all’estensione del divieto ai dipendenti privati
in attività di servizio e in quiescenza); la suddetta disciplina è tuttavia applicabile, a norma del
citato art. 22, comma 36, della I. n. 724 del 1994, solo ai crediti (dei dipendenti pubblici) per i quali
non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, e pertanto i crediti insorti
prima di tale data restano assoggettati alla disciplina di cui all’art. 429 c.p.c.
Quanto alla natura del d.m. n. 352 del 1998, questa Corte ha già affermato (Cass. n. 14851/2004)
che “in relazione ai criteri ed alle modalità per la corresponsione degli interessi legali e della
rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva,

2

(secondo cui “L’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli

pensionistica e assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati delle pubbliche
amministrazioni, al decreto del Ministero del Bilancio, del Tesoro e della Programmazione
Economica n. 352 del 1998 (recante disposizioni in proposito) deve attribuirsi natura regolamentare,
atteso che del regolamento presenta le caratteristiche sostanziali e formali, a cominciare dalla
denominazione; ne consegue che ad esso è applicabile il principio “iura novit curia” e che la
violazione delle relative disposizioni è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 n. 3
c.p.c.”.

dipendente di un ente pubblico non economico in un periodo successivo al 31 dicembre 1994, ai
quali trovano, dunque, applicazione le disposizioni previste dal citato art. 22 e dal detto decreto, ed
in particolare quella di cui al secondo comma dell’art. 3 (“Modalità di calcolo”) del citato d.m.,
secondo cui “Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al
netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali”.
4.- Secondo la tesi del resistente, fatta propria anche dal Tribunale, tali disposizioni, ed in
particolare quella relativa alle modalità di calcolo degli interessi, non dovrebbero trovare
applicazione al caso in esame, trattandosi di norme che avrebbero riguardo solo agli interessi
relativi al pagamento di somme di denaro per le quali non sia intervenuto un contenzioso
giudiziario, e non a quelli che conseguono ad una sentenza di condanna al pagamento di somme di
denaro per crediti di lavoro, per i quali resterebbe integralmente applicabile il disposto dell’art. 429,
comma 3, c.p.c.
5.- L’assunto non è condivisibile. Ed invero né l’art. 22 cit. né il d.m. prevedono che la disciplina
ivi contenuta si applichi solo ad interessi dovuti su somme pagate (in via stragiudiziale) in ritardo da
una pubblica amministrazione e non anche a quelli riconosciuti come dovuti all’esito di un
procedimento giudiziario. A diverse conclusioni si dovrebbe, ovviamente, pervenire qualora la
sentenza (che costituisce il titolo esecutivo) avesse quantificato l’ammontare degli interessi dovuti o
avesse determinato, in modo diverso, le modalità di calcolo degli stessi. Nella fattispecie, tuttavia,
come correttamente rilevato dall’Istituto ricorrente, la sentenza in base alla quale la Scanni ha agito
in sede esecutiva si limita a stabilire l’ammontare della sorte (€ 113.849,64 a titolo di differenze
retributive) sulla quale devono essere calcolati gli “interessi di legge”, senza alcuna altra
specificazione in ordine al calcolo dei medesimi, e le modalità del calcolo di tali interessi non
possono essere, quindi, che quelle previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in
materia, ivi comprese quelle di cui al citato d.m. n. 352 del 1998, che prevede, come già visto, che
gli interessi legali debbano essere calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute fiscali e

3

3.- Nella specie, si tratta di interessi su crediti di natura retributiva maturati a favore di un

previdenziali (nello stesso senso, per quanto riguarda l’aspetto relativo all’applicazione del divieto
di cumulo tra interessi e rivalutazione, vedi Cass. n. 7315/2013).
6.- Nel calcolare l’importo degli interessi, il giudice dell’opposizione all’esecuzione avrebbe
dovuto, dunque, tener conto anche del suddetto d.m. e, poiché ciò non è avvenuto, il ricorso deve
essere accolto sulla base del seguente principio di diritto: “In relazione ai criteri ed alle modalità
per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato
pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei

che stabilisce, al secondo comma dell’art. 3, che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria
sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, si
applica anche agli interessi e alla rivalutazione che conseguono ad una sentenza di condanna al
pagamento di somme a titolo di differenze retributive, sempre che la sentenza non abbia
quantificato essa stessa l’ammontare di tali accessori del credito principale o abbia determinato, in
modo diverso, le modalità di calcolo dei medesimi”.
7.- L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della
causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudicante, il quale si atterrà al principio di diritto
sopra enunciato e regolerà anche le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di
Roma in diversa composizione monocratica.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2013.

dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, il decreto ministeriale n. 352 del 1998,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA