Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27520 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 30/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.30/12/2016),  n. 27520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21001-2012 proposto da:

R.E., C.F.(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DI VILLA EMILIANI 48, presso lo studio dell’avvocato ASCANIO

PARENTE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A.R., C.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 564/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Parente Ascanio difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra B.A.R., con atto di citazione del 4 marzo 1999, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Frosinone sez. staccata di Anagni, R.E. per sentire determinare il confine tra le rispettive proprietà, in quanto il confine non appariva corrispondente a quello riportato in catasto.

Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda per la mancanza dei presupposti di cui all’art. 950 cod. civ., in quanto non vi era incertezza sul confine tra i due fondi dato che lo stesso era rappresentato dalla recinzione.

Su richiesta dalla convenuta veniva chiamato in causa il venditore C. per essere eventualmente manlevata, il quale nel costituirsi chiariva che l’unico fondo di cui era proprietario era stato venduto in parte alla sig.ra B. e in parte alla sig.ra R. ed il confine tra i due fondi era indicato dall’esistenza di una recinzione con pali e filo spinato. Il Tribunale di Frosinone con sentenza n. 63 del 2006 accoglieva la domanda attrice e ordinava, per l’effetto, alla convenuta la restituzione di una porzione di terreno illegittimamente detenuto.

La Corte di Appello di Roma, pronunciandosi su appello proposto dalla sig.ra R., con contraddittorio integro, con sentenza n. 564 del 2012 rigettava l’appello e confermava la sentenza del Tribunale di Frosinone, compensava tra le parti le spese del giudizio di secondo grado. Secondo la Corte capitolina, considerati gli atti di acquisto, nel caso in esame non era dato riscontrare la necessità di far ricorso a criteri diversi da quelli catastali, posta la chiarezza e l’univocità del richiamo contenuto negli atti di acquisto, all’atto di donazione e al tipo di frazionamento e, quindi, alle particelle trasferite con le loro estensioni e le delimitazioni originarie.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da R.E. con ricorso affidato a due motivi. B. in questa sede non ha svolto attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso la sig.ra R.E. lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) ai fini della corretta individuazione del confine costituito dalla mancata valutazione di risultanze processuali. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale nel determinare il confine tra i fondi oggetto di causa non ha tenuto conto: a) della proposta di acquisto su modulo della Tecnocasa firmato dalla R., laddove la porzione immobiliare oggetto della vendita veniva indicato come “(…) soluzione indipendente su 2 livelli più terreno recintato circostante la casa. Attualmente libero (…)”. b) della testimonianza resa dall’agente immobiliare F.M. il quale ha dichiarato “(…) non sono state fatte misurazioni ma è stato preso per buono il confine di fatto esistente sul terreno che era stato messo dal padre del C. (….) Si dava per scontato che il confine esistente sul terreno corrispondesse al confine catastale, tanto non furono fatte misurazioni (…)”. c) il difensore del C. nella comparsa di risposta specificava che “(…) esisteva una recinzione in pali di lego e filo spinato e un dislivello tra i fondi che ha sempre consentito una esatta determinazione fra i confini contigui (…)”.

1.1. = Il motivo non può essere accolto, essenzialmente, perchè si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni compiute dalla Corte distrettuale non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione del Giudice del merito non presenta vizi logici e/o giuridici. Va qui ribadito quanto è stato affermato in varie occasioni da questa Corte di Cassazione e, cioè, che il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza – nonchè di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito; di conseguenza la deduzione con il ricorso per Cassazione per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di un’interpretazione delle risultanze processuali, diversa da quella operata dal giudice di merito.

2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 950 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente ritiene che la Corte distrettuale non abbia correttamente interpretato l’atto di vendita posto che l’atto di compravendita intervenuto tra R. e C. non indica alcun confine dei fondi di cui si dice nè indica la superficie del bene oggetto della compravendita. E, comunque, la Corte distrettuale, sempre secondo la ricorrente, avrebbe errato nel determinare il confine di cui si dice, facendo riferimento alle mappe catastali, perchè il ricorso alle mappe catastali è, comunque, residuale e sempre che non sussistono prove univoche e decisive e nel caso in esame erano state acquisite prove decisive rappresentate dalla proposta di acquisto e dalle prove testimoniali.

2.1. = Il motivo è infondato, non solo perchè anche questo motivo si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione, ma soprattutto perchè la Corte distrettuale ha determinato il confine di cui si dice facendo riferimento agli atti di compravendita dai quali risultava che “(…) con la prima vendita il C. non ha affatto trasferito alla R. anche la parte di terreno di circa mq. 926 ricompresa tra la linea catastale del lotto e la divisione di fatto creatasi con la recinzione trattandosi di porzione appartenete all’atto della prima vendita alla diversa particella 76 che rimase ancora in proprietà del C. fino al 1998 momento in cui venne venduta con quella consistenza e con quel confine catastale alla B. (…).

Le mappe catastali, a ben vedere, sono state richiamate per meglio intendere la volontà delle parti di cui ai contratti di compravendita. Come ha avuto occasione di affermare questa Corte (Cass. 6740 del 2016), nell’accertamento del confine tra due fondi limitrofi, costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, la fonte primaria di valutazione è rappresentata dall’esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e del frazionamento agli stessi allegato, potendo il giudice di merito ricorrere ad ogni altro mezzo di prova solo qualora, sulla base delle risultanze dei predetti elementi, il confine risulti, comunque, incerto. E, coerentemente con questi principi la Corte distrettuale afferma “(….) nel caso in esame non è dato riscontare la necessità di fare ricorso a criteri diversi da quelli catastali, ove si tenga conto della chiarezza e dell’univocità del richiamo all’atto di donazione e al tipo di frazionamento, quindi, alle particelle trasferite con le loro estensioni e le delimitazioni originarie (…)”.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione, posto che B., in questa fase, non ha svolto attività giudiziale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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