Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27520 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 28/10/2019), n.27520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 842-2018 proposto da:

L.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 47,

presso lo studio dell’avvocato ANGLIO PANDOLFO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MARIALUCREZIA TURCO, SILVIA

LUCANTONI, ARMANDO TURSI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MATANO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE

DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 808/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 808/2017, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione al verbale ispettivo con il quale l’Inps aveva accertato l’obbligo di L.U. di iscriversi alla gestione commercianti per i redditi percepiti quale produttore libero di impresa di assicurazione ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2 convertito con modificazioni in L. n. 326 del 2003; che avverso tale sentenza L.U. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui l’Inps ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra agenzie, sub agenzie e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e della L. n. 326 del 2003, art. 44, comma 2, attesa la riferibilità delle definizioni di cui agli artt. 5 e 6 del contratto collettivo esclusivamente ai produttori di agenzie assicurative e non ai produttori diretti di compagnie assicurative.

con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 disp. gen. c.c. giacchè l’interpretazione estesa anche ai produttori liberi di compagnia assicurativa, avallata dalla sentenza impugnata, imporrebbe l’applicazione analogica, vietata, della disciplina del contratto collettivo corporativo;

con il terzo motivo viene dedotta violazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra agenzie, sub agenzie e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, nonchè dell’art. 2697 c.c. in considerazione del fatto che i contenuti della lettera di autorizzazione, allegata al citato contratto collettivo del 1939, per quanto segnatamente riguarda l’attribuzione di una “zona o piazza” e il potere di firmare proposte contrattuali, costituiscono elementi sostanziali della fattispecie identificativa del “produttore di IV gruppo”; e che l’Inps non ha dato prova della sussistenza di detti elementi.

che i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al citato D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

che il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

che il ricorso, pertanto, va accolto; e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa con l’accoglimento della domanda originariamente proposta dichiarandosi, pertanto, che il ricorrente, per gli anzidetti motivi, non è tenuto ad iscriversi alla gestione commercianti;

le spese processuali dell’intero processo possono essere compensate considerata la natura della controversia ed i contrasti esistenti in giurisprudenza sulla questione oggetto del giudizio solo di recente eliminati in sede di legittimità;

in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che il ricorrente non è tenuto all’iscrizione presso la gestione commercianti gestita dall’INPS.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 28 ottobre 2019

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