Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27520 del 10/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 27520 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
FIAMENGO BRUNA, nella qualità di erede di IDO BETTIN,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Poma n. 2,
presso lo studio dell’Avv. GIUSEPPE SANTE ASSENNATO,
o Mi ftlf
A-sys- A b
».,,,Ak,54
che la rappresenta e difendeVcome da procura a margine
del ricorso
Ricorrente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore,

in persona del Dirigente

Data pubblicazione: 10/12/2013

con incarico di livello generale Dott.sa Maria Ines Colombo,
Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, nominato
con delibera del Presidente- Commissario Straordinario
dell’INAIL n. 92 del 28.05.2009, elettivamente domiciliato

LUIGI LA PECCERELLA e RITA RASPANTI che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente,
per procura in calce al controricorso
Controricorrente
per la cassazione della sentenza n. 342/09 della Corte di
Appello di Venezia del 19.05.2009/12.11.2009 nella causa
iscritta al n. 116 del R.G. anno 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 29.10.2013 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l’Avv. G. SANTE ASSENNATO per la ricorrente;
udito l’Avv. TERESA OTTOLINI, per delega dell’Avv. LUIGI
LA PECCERELLA, per l’INAIL;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Alberto Celeste, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 5.09.2003, BRUNA FIAMENGO,
quale erede di IDO BETTIN, esponeva:
-che il Bettin aveva lavorato dal 1959 al 1966 presso la
Montefibre di Porto Marghera e successivamente presso la
Montedison come manovratore dell’impianto di polimerizza-

in Roma, Via IV Novembre 144 presso lo studio degli Avv.ti

3

zione del CVM (cloruro di vinile momumero):
-cha a seguito dell’esposizione a tale sostanza il Bettin aveva contratto un carcinoma polmonare, da cui derivava la
sua morte in data 25.01.1988.

per sentirlo condannare all’erogazione in suo favore della
rendita superstiti, negata in sede amministrativa.
Con sentenza n. 1093 del 2007 il Tribunale di Venezia, espietata consulenza tecnica di ufficio, rigettava la domanda, escludendo la natura professionale della malattia.
La decisione anzidetta, impugnata dalla Fiamengo, è stata
confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza
n. 342 del 2009, che ha ritenuto non provato il nesso di
causalità tra il decesso del lavoratore per tumore polmonare e l’attività lavorativa svolta dal Bettin.
La Corte territoriale ha osservato che gli unici dati specifici
riferiti alla vita lavorativa del Bettin risultavano dagli atti
del processo penale del cosiddetto Petrolchimico, nel cui
ambito la situazione del Bettin era stata presa in considerazione quale persona offesa dal reato.
In questo ambito la Corte si è richiamata in particolare alle
dichiarazioni rese dal consulente tecnico del pubblico ministero e valorizzate dal consulente tecnico di ufficio dott.
Nico Zaramella, da cui era emerso che gli unici dati significativi si traevano dall’anamnesi del lavoratore, che più vol-

Ciò premesso, la Fiamengo conveniva in giudizio l’INAIL

4

te aveva subito ricoveri ospedalieri per tabagismo, con esclusione quindi dell’esposizione a CVM come fattore causale o concausale della morte per carcinoma polmonare. IL
CTU Zanella aveva ritenuto di non aderire alle conclusioni

del Dott. Grillo, il quale aveva invece dedotto dall’esame
della documentazione e delle testimonianze acquisite che la
malattia del Bettin fosse correlata proprio alle esposizioni
da lui subite nell’arco del periodo lavorativo nella società
Montefibre di Portomarghera presso il laborario ricerche,
impianto pilota (PVC) e presso il reparto di produzione VT
(PVC).
La Fiamengo ricorre per cassazione con due motivi.
L’INAIL resiste con controricorso, illustrato con memoria ex
art. 378 CPC.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente contesta l’impugnata
sentenza sostenendo che il giudice di appello ha aderito
all’elaborato peritale del dott. Zaramella senza prendere
minimamente in esame né le specifiche contestazioni contenute nell’appello né le istanze istruttorie articolate della
parte assicurata.
In particolare le doglianze si riferiscono all’omessa ni:t
considerazione di tutti i dati, emergenti dalla consulenza
tecnica di ufficio svolta dal Dott. Grillo primo consulente

del primo consulente tecnico nominato dal Tribunale, ossia

5

nominato dal Tribunale, relativi alla vita lavorativa del Bettin.
Con il secondo motivo la ricorrente rileva che la Corte territoriale ha invertito l’onere della prova ex art. 2697 Cod.
Civ. e, di fronte ad una infermità neoplaslica tabella ra e

avrebbe dovuto ravvisare a carico dell’INAIL l’onere di dimostrare la diversa eziologia della seconda infermità.
In relazione ai due esposti motivi sono formulati i relativi
quesiti di diritto ex art. 366 bis CPC.
Con

riguardo all’omessa o adeguata motivazione

sull’esposizione a CVM (cloruro vinile monomero), il quesito (pag. 17 del ricorso) è così articolato :”Dica la Suprema
Corte se in presenza di specifica articolazione di prova
sull’esposizione a rischio e sulle mansioni comportanti
l’esposizione a cloruro di vinile monomero, la Corte territoriale fosse tenuta ad ammettere la relativa prova o quanto
meno a motivare adeguatamente).
Con riguardo all’onus probandi (a pag. 21 dello stesso ricorso) il quesito è così articolato: “Dica la Suprema Corte
se nel caso di deduzione di malattia tabellata (voce 34
DPR 13.03.1994 n. 336) e di deduzione di prova in ordine
all’esposizione, si poneva la seguente alternativa: a) ammissione della prova dedotta ; b) onere della prova a carico
dell’INAIL.”.

causata da CVM con periodo di indennizzabilità illimitato,

6

L’INAIL da parte sua ha contrastato le doglianze della ricorrente, eccependone l’inammissibilità e comunque l’infondatezza, in quanto il giudice di appello, nel prestare adesione alla consulenza tecnica disposta in primo grado, in

elementi probatori raccolti in giudizio, ha espresso, con
motivazione coerente e logica una valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità
2. Le doglianze del primo motivo sono fondate.
Nel caso di specie il giudice di appello ha completamente
trascurato l’indagine svolta dal CTU Dott. Grillo, nominato
dal Tribunale, che in proposito aveva espresso parere positivo circa l’origine professionale della malattia mortale che
aveva colpito il lavoratore, basando detto giudice il proprio
convincimento, come già detto, sugli atti del procedimento
penale a carico dei dirigenti del Petrolchimico e
sull’abitudine al fumo da sigarette del lavoratore.
In questo modo il giudice di merito non ha fatto buongoverno del principio di equivalenza di cui all’art. 40 e all’art. 41
del C.P., in materia di concorso di cause, in forza del quale
causa di un evento è ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento stesso, anche se di minore
spessore quantitativo o qualitativo rispetto ad altri, salvo
che sia dimostrato l’intervento di un fattore causale da solo
sufficiente a determinarlo.

particolare a quella del Dott. Zaramella, e nel valutare gli

7

Proprio in applicazione di tale principio, il giudice di merito,
come evidenziato. si è limitato a valorizzare l’abitudine al
fumo del lavoratore, trascurando l’incidenza concausale
dei fattori di rischio professionale ascrivibili

vapori di cloruro di vinile monomero e a polveri di PVC.
D’altro canto l’impugnata sentenza, non ha fornito una
congrua e logica motivazione sulla mancata ammissione
della prova per testi circa le mansioni svolte dal Bettin e
sull’esposizione all’anzidetto rischio, prova chiesta in primo
grado e la cui ammissione è stata reiterata in appello; motivazione che s’imponeva nel caso di specie, essendosi verificato un contrasto di valutazioni tra i due consulenti di ufficio Dott. Grillo e Dott. Zaramella.
3. Fondato è anche il secondo motivo del ricorso, con cui,
come già detto, la ricorrente fa riferimento alla violazione
della presunzione legale della malattia tabellata e cita la
voce 34 del DPR 13.03.1994 n. 336,
Anche se quest’ultimo richiamo è inesatto, sussistendo nel
caso di specie ratione temporis la presunzione nella voce
36 della tabella del DPR 9 giugno 1975, va osservato che
sia la voce 34 sia la voce 36 di dette tabelle riconoscono la
dipendenza nelle nella malattie neoplastiche (con fattore illimitato) dall’esposizione al cloruro di vinile e derivati (cfr
Cass. n. 12108 del 24 maggio 2007).

all’esposizione, nel reparto in cui aveva operato il Bettin, a

8

La sentenza impugnata è pertanto censurabile sotto questo profilo per non avere preso in esame il problema della
natura tabellata o meno della malattia riscontrata a carico
del Bettin, con ogni conseguenza circa l’onere della prova

riferimento alla costante giurisprudenza (cfr, tra le altre,
Cass. n. 8638 del 2008; Cass. n. 14023 del 2004), secondo
cui nell’ipotesi di malattia tabellata vi è l’onere per il lavoratore di dimostrare la presenza del fattore scatenante la
malattia fra il materiale abitualmente adoperato nel lavoro,
mentre l’istituto assicuratore è onerato di dare la prova
dell’inesistenza del nesso eziologico, la quale può consistere solo nella dimostrazione che la malattia sia stata
causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la
sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricottegabile all’esposizione a rischio, in relazione ai tempi
dell’esposizione e di manifestazione della malattia..
3 In conclusione il ricorso merita di essere accolto e per
l’effetto l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla
Corte di Appello di Brescia, che procederà ad una più approfondita verifica dell’apporto causale di tutti i fattori di rischio (in particolare esposizione a cloruro di vinile) presenti nell’ambente di lavoro ove operava il lavoratore deceduto, tenendo in considerazione anche l’abitudine tabagica
del de cuius e alla stregua della presunzione legale della

del rapporto di causalità. Sotto questo ultimo profilo si fa

9

malattia tabellata in ordine all’onere della prova del rapporto di causalità.
Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle
spese del presente giudizio di cassazione.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma addì 29 ottobre 2013
Il Consigliere rel. est.

lí,Priésidente

PQM

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA