Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27520 del 02/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 02/12/2020), n.27520
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17942-2019 proposto da:
P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
GIUSEPPE ZANALDA, RICCARDO PRANDI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2989/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata
il 25/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO
CROLLA.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
1. P.D., socio della Karmak srl, società cancellata a seguito di liquidazione, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova avverso l’avviso, notificato in data 3 novembre 2051, con il quale l’Ufficio accertava effettuava una ripresa fiscale nei confronti del contribuente nella qualità quale socio della società ex art. 2495 c.c. ed ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 3.
2. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso in quanto tardivamente proposto.
3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Lombardia dichiarava inammissibile l’appello osservando che il contribuente non aveva impugnato il capo della sentenza che riguardava la tardività del ricorso introduttivo.
5. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita. Il ricorrente depositava memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR abbia errato nel non aver tenuto conto nel computo del termine di decadenza per l’impugnazione dell’avviso di accertamento del termine di sospensione di 90 giorni in forza della asserita presentazione della domanda di accertamento con adesione.
2. Il contribuente ha depositato memoria con la quale si da atto della proposizione di domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, come attestato dalla allegata nota dell’Agenzia delle Entrate.
3. Il contribuente allega di avere pagato la prima rata ma nulla risulta in merito alle altre.
4. Poichè l’insufficiente o tardivo versamento la definizione non produce effetti ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3; la questione della cessazione della materia del contendere, invocata dalla parte, non si pone in termini d’immediata evidenza decisoria.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per trattazione in pubblica udienza
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020