Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2752 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. un., 30/01/2019, (ud. 17/07/2018, dep. 30/01/2019), n.2752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20631/2016 proposto da:

COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DONATELLA SPINELLI;

– ricorrente –

FINANZIARIA CITTA’ DI TORINO HOLDING S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO E. COMBA;

– ricorrente successivo –

contro

S.I.A.S. (SOCIETA’ INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI) S.P.A.,

M.P. & FIGLI AUTOSTRADE S.R.L., A.T.I.V.A. (AUTOSTRADA

TORINO IVREA VALLE D’AOSTA) S.P.A., in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,

PIAZZA SAN BERNARDO 101, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

CANCRINI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

FILIPPO BRUNETTI, MARCO ANNONI, FRANCESCO SCANZANO e CARLO CROFF;

– controricorrenti –

ANAS S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato

STEFANO VINTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MASSIMO OCCHIENA ed ALBERTO TOFFOLETTO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.I.A.S. (SOCIETA’ INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI) S.P.A.,

M.P. & FIGLI AUTOSTRADE S.R.L., A.T.I.V.A. (AUTOSTRADA

TORINO IVREA VALLE D’AOSTA) S.P.A., in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,

PIAZZA SAN BERNARDO 101, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

CANCRINI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

FILIPPO BRUNETTI, MARCO ANNONI, FRANCESCO SCANZANO e CARLO CROFF;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

SITAF – SOCIETA’ ITALIANA PER IL TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREUS

S.P.A.,

– intimata –

avverso la sentenza n. 2424/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 7/6/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/07/2018 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Massimo Colarizi, Stefano Vinti, Alberto

Toffoletto, Francesco Scanzano e Cataldo Scarpello per delega

dell’avvocato Arturo Cancrini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 2424 del 7/6/2016 il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello proposto da S.I.A.S. S.P.A., M.P. & FIGLI AUTOSTRADE S.R.L., A.T.I.V.A. S.P.A. avverso la sentenza del T.A.R. Piemonte n. 1155/2015, ha annullato la Delib. n. 4365 del 2014 della Giunta comunale della Città di Torino concernente l’alienazione ad ANAS S.P.A. della sua quota di partecipazione al capitale sociale di SITAF S.P.A., concessionaria della autostrada del (OMISSIS). Ha, in estrema sintesi, ritenuto che la procedura negoziata senza pubblicazione del bando sia stata illegittimamente adottata nel caso in esame dall’ente locale, sia per difetto nella specie dei presupposti di applicazione di tale procedura, sia per la sua non conformità al disposto della L. n. 244 del 2007, art. 3, commi 27 e 29, secondo cui la dismissione – imposta fra gli altri anche agli enti locali territoriali – delle partecipazioni in società aventi ad oggetto attività non attinenti alle proprie finalità istituzionali deve avvenire “nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica” e “al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato”, in coerenza del resto con quanto previsto dalla L. n. 474 del 1994 secondo la quale l’alienazione deve essere effettuata “con modalità trasparenti e non discriminatorie”.

Avverso tale sentenza ha proposto un primo ricorso per cassazione il COMUNE DI TORINO; quindi ANAS S.P.A. ha, con controricorso, proposto ricorso incidentale, cui hanno resistito S.I.A.S. (SOCIETA’ INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI) S.P.A., M.P. & FIGLI AUTOSTRADE S.R.L., A.T.I.V.A. (AUTOSTRADA TORINO IVREA VALLE D’AOSTA). La FINANZIARIA CITTA’ DI TORINO (F.C.T.) HOLDING S.P.A., società in house del Comune di Torino per il cui tramite doveva essere eseguita la alienazione delle azioni, ha proposto ricorso autonomo successivo.

Quindi, fissata udienza pubblica dinanzi a queste Sezioni unite, e depositate memorie dalle parti (esclusa ANAS) nonchè requisitoria scritta dal P.M., la causa alla odierna udienza pubblica è stata rimessa in decisione all’esito della discussione svolta tra le parti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo di ricorso, il Comune di Torino denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 dell’Allegato E della L. n. 2248 del 1865, in relazione al divieto di disapplicazione degli atti amministrativi, censurando i passaggi motivazionali nei quali il Consiglio di Stato ha affermato che il vincolo della maggioranza pubblica nel capitale sociale della SITAF, prescritto dall’art. 6 dello Statuto sociale, sia destinato a soccombere di fronte alle successive previsioni normative primarie che prevedono, per la alienazione delle partecipazioni sociali in questione, il principio inderogabile della procedura di evidenza pubblica aperta. Deduce il Comune ricorrente che, in tal modo, scaturendo il suddetto vincolo non solo dalla richiamata previsione statutaria ma anche dalla espressa previsione di cui al punto 3.2.zl della convenzione di concessione autostradale alla SITAF, che non era stata impugnata in giudizio, il Giudice amministrativo avrebbe sostanzialmente disapplicato tale atto amministrativo, avvalendosi quindi di un potere che la legge riserva alla sola A.G.O..

1.1. La doglianza è inammissibile, sotto più profili.

In primo luogo, essa non investe una delle plurime rationes decidendi esposte nel provvedimento impugnato, idonea a sorreggerne autonomamente il decisum: nulla dice il ricorso in ordine al difetto dei presupposti specificamente previsti dalla legge (D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 57) per la adozione nella specie della derogatoria procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, difetto che la sentenza d’appello ha puntualmente evidenziato (pagg. 30-32) quale ulteriore causa di illegittimità degli atti amministrativi impugnati, in aggiunta alla violazione della L. n. 244 del 2007, art. 3, commi 27 e 29.

In secondo luogo, il Consiglio di Stato non ha affatto invaso l’ambito della giurisdizione del giudice civile quando ha esaminato l’incidenza, ai fini della decisione sulla controversia amministrativa ad esso devoluta, inerente alle modalità di alienazione delle partecipazioni nel rispetto del precetto di apertura alla concorrenza posto dalla L. n. 244 del 2007, del vincolo di maggioranza pubblica del capitale sociale posto dall’art. 6 dello Statuto SITAF e ribadito dalla Convenzione di concessione. Tale valutazione incidentale il Giudice amministrativo d’appello ha espresso facendo riferimento non già a vizi di legittimità di tali atti, e ad una conseguente disapplicazione degli stessi, bensì ad una ricognizione del significato attribuibile a quel vincolo di maggioranza pubblica del capitale nel mutato quadro normativo di riforma economico-sociale, descritto in sentenza anche richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Una operazione ermeneutica che dunque si colloca ben all’interno della giurisdizione attribuita al Giudice stesso, a prescindere evidentemente dalla esattezza o erroneità delle conclusioni alle quali è giunto.

2. Quanto sin qui affermato rileva, in vario modo, anche per gli altri ricorsi.

2.1. In particolare, anche in relazione al secondo e terzo motivo del ricorso proposto da F.C.T. Holding s.p.a. – secondo cui con la sentenza in esame il C.d.S. avrebbe, rispettivamente, invaso la sfera di attribuzioni propria del Legislatore (omettendo di considerare che la convenzione autostradale con SITAF avrebbe valore di norma di legge) o della Pubblica Amministrazione (disapplicando la convenzione stessa quale atto amministrativo, pur non impugnato) – vale obiettare come, indipendentemente dalla attribuzione dell’una o dell’altra natura giuridica alla convenzione accessiva alla concessione autostradale SITAF, la censurata attività compiuta dal Consiglio di Stato si sia mantenuta nell’ambito di una interpretazione dell’attuale contesto normativo complessivo, dunque nel proprio ambito di competenza giurisdizionale, tenendo presente la rilevanza che la questione incidentale relativa al vincolo di maggioranza pubblica del capitale sociale assumeva rispetto all’oggetto della controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, concernente la illegittimità delle modalità procedimentali seguite dal Comune di Torino per la alienazione della quota di partecipazione in SITAF.

2.2. Oggetto che peraltro il primo motivo del ricorso proposto da F.C.T. holding ha nettamente travisato (nell’accertamento della nullità della clausola dell’art. 6 dello Statuto SITAF, e quindi del diritto dei soci privati di acquisire la maggioranza del capitale sociale) onde pervenire alla incongrua conclusione che il C.d.S. avrebbe invaso la giurisdizione del giudice civile nel giudicare sui rapporti sociali tra le parti: quando invece si è trattato di mera cognizione incidentale di una ragione opposta dai resistenti (e fatta propria dal T.A.R.) a sostegno della esclusione dell’utilizzo nella specie della procedura di evidenza pubblica aperta alla partecipazione più ampia.

2.3. Quest’ultimo rilievo vale infine anche per il ricorso incidentale proposto da ANAS s.p.a., là dove si reitera la tesi erronea secondo cui la sentenza qui impugnata avrebbe giudicato sul rapporto contrattuale concernente la dismissione delle azioni SITAF, e non già sulla sola legittimità della procedura amministrativa adottata per la scelta del contraente. Si è, d’altra parte, già confutato l’ulteriore argomento, cui fa incongruo riferimento il ricorso stesso, concernente il divieto di disapplicazione degli atti amministrativi non impugnati.

3. In conclusione, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi sin qui esaminati si impone, con le conseguenti condanne dei soccombenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale proposto dal Comune di Torino, nonchè i ricorsi incidentali proposti da F.C.T. Holding s.p.a. e da ANAS s.p.a.; condanna il Comune di Torino, in solido con F.C.T. Holding s.p.a., al pagamento in favore di S.I.A.S. s.p.a., M.P. & FIGLI AUTOSTRADE s.r.I., A.T.I.V.A. s.p.a. delle spese di lite, in Euro 8.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge; condanna inoltre ANAS s.p.a. al pagamento in favore di S.I.A.S. s.p.a., M.P. & FIGLI AUTOSTRADE s.r.l., A.T.I.V.A. s.p.a. delle spese di lite, in Euro 6.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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