Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2752 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 05/02/2020), n.2752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12574-2019 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPINA MARCIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

e contro

PROCURATORE GENERALE;

– intimato –

avverso il decreto N. R.G. 40123/2018 del TRIBUNALE di MILANO,

depositata l’08/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 8 marzo 2019 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da D.S., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale e umanitaria;

in particolare il Tribunale: i) riteneva che non vi fosse necessità di fissare udienza per procedere a una nuova audizione del migrante, dato che la commissione territoriale aveva compiutamente indagato le ragioni che lo avevano spinto a lasciare il suo paese di origine e la difesa aveva ripreso la vicenda personale senza variazioni, allegazione di fatti o documenti nuovi ovvero segnalazione di specifiche carenze dell’audizione; ii) riteneva il racconto del richiedente asilo (il quale aveva riferito di essere fuggito dalla Nigeria per sfuggire alle violente aggressioni perpetrate ai suoi danni dai seguaci della setta degli Ogboni, che intendevano costringerlo a prendere il posto del padre, deceduto, quale sacerdote del villaggio e membro del sodalizio) non attendibile; iii) osservava che nel sud della Nigeria non sussisteva una situazione generalizzata di violenza indiscriminata; iv) riteneva non dimostrata una situazione di stabile inserimento del migrante nella realtà socio-lavorativa italiana; v) rigettava, di conseguenza, le domande proposte;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia D.S. al fine di far valere due motivi di impugnazione;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, perchè il Tribunale, pur in mancanza della videoregistrazione del colloquio avvenuto in sede amministrativa, non aveva fissato udienza al fine di procedere a una nuova audizione;

3.2 il motivo è manifestamente infondato;

secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 2817/2019, Cass. 5973/2019) il Tribunale investito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale può esimersi dall’audizione del richiedente asilo se a questi sia stata data la facoltà di renderla avanti alla commissione territoriale e il giudicante – cui siano stati resi disponibili il verbale dell’audizione ovvero la videoregistrazione e la trascrizione del colloquio attuata secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 1, nonchè l’intera documentazione acquisita, di cui al D.Lgs. cit., art. 35-bis, comma 8 – debba respingere la domanda, per essere la stessa manifestamente infondata sulla base delle circostanze risultanti dagli atti del procedimento amministrativo svoltosi avanti alla commissione, oltre che dagli atti del giudizio trattato avanti al Tribunale medesimo;

l’obbligo di audizione deve quindi essere valutato – come è stato precisato dalla decisione della Corte di giustizia dell’Unione Europea, 26 luglio 2017, Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano – alla stregua dell’intera procedura di esame della domanda di protezione (par. 42) e sulla base del potere del giudice di esaminare l’intera documentazione, che a suo giudizio può ritenere esaustiva (par. 44), potendosi ritenere che la possibilità di omettere lo svolgimento di un’udienza corrisponda all’interesse, tanto degli Stati membri che dei richiedenti, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo (par. 44 ultimo periodo);

4.1 il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame dell’effettiva situazione sociale, politica ed economica della Nigeria e della pericolosità sociale ivi sussistente ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria: il Tribunale, fondando il proprio giudizio su rapporti datati, avrebbe concluso in senso sfavorevole al migrante senza concretamente inserire il suo racconto nel contesto attuale del paese di provenienza, dove esisteva una condizione di precaria sicurezza;

allo stesso modo il collegio di merito avrebbe omesso, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, di comparare la situazione del richiedente con quella vissuta prima della partenza a cui il migrante si sarebbe trovato esposto in caso di rimpatrio;

4.2 il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili esposti;

il decreto impugnato infatti dà conto delle plurime fonti internazionali consultate (costituite da informazioni tratte dai siti UN e UNHCR aggiornate sino al 30 novembre 2017) sulla specifica situazione esistente, anche in termini di attualità, nella regione di provenienza del richiedente asilo ed esclude, alla luce delle informazioni così raccolte, che questi, in caso di rimpatrio, debba affrontare una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato interno internazionale;

allo stesso modo il provvedimento impugnato si preoccupa di effettuare la valutazione comparativa asseritamente omessa, allorquando ritiene che un eventuale rimpatrio non potrebbe compromettere in modo apprezzabile il diritto del migrante a un’esistenza libera e dignitosa, che non risultava aver raggiunto in Italia;

la censura in esame prescinde dagli argomenti offerti dal giudice di merito, risulta così priva del carattere di riferibilità alla decisione impugnata che il ricorso per cassazione deve necessariamente avere (Cass. 6587/2017, Cass. 13066/2007) e intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito;

5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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