Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2752 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2752 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: MANNA FELICE

ORMNANZA

ul ricoro 121-2013 propo s to dA:

DI LORENZO MASSIMILIANO DLRMSM69C28C286M, DI LORENZO
TOMMASO DLRTMS62D20C2861, DI LORENZO ANTONINO LUCIANO
DLRNNN64T12C286L, LEONE ELIA LNELEI40M59G273C,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA T.CAMPANELLA 11,
presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA TITONE,
rappresentati

e

difesi

MELCHIORRE

dall’avvocato

PISCITELLO;
– ricorrenti –

2017

contro

2652

GAGLIANO

ALESSIO

CGLLSS43A05C286S,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso
lo

studio

rappresentato

dell’avvocato
e

difeso

MAURIZIO
dall’avvocato

BRIZZOLARI,
FRANCESCO

Data pubblicazione: 05/02/2018

COSTANZA;
– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 590/2012 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 19/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

MANNA.

consiglio del 20/10/2017 dal Consigliere Dott. FELICE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alessio Gagliano conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
Marsala, sez. distaccata di Castelvetrano, Massimiliano,

Leone per l’accertamento positivo dell’usucapione in suo
favore della proprietà di un fabbricato e di un terreno in
Castelvetrano.
Resistevano i convenuti.
Respinta in primo grado, la domanda era accolta, invece,
dalla Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 590/12, sulla
base della complessiva valutazione delle prove testimoniali. In
particolare, per quanto ancora rileva in questa sede di
legittimità, la Corte distrettuale riteneva che la circostanza che
Nicolò Di Lorenzo avesse donato ai figli nel 2004 entrambi i
cespiti oggetto della domanda, non aveva efficacia interruttiva
dell’usucapione, applicandosi l’art. 2943 c.c. compatibilmente
alla natura dell’istituto.
La cassazione di detta sentenza è chiesta da Massimiliano,
Tommaso e Antonino Luciano Di Lorenzo nonché Elia Leone,
sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso Alessio Gagliano, che propone
altresì ricorso incidentale condizionato.
Attivato il procedimento camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1
c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall’art. 1bis, comma 1, lett. f), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito,

con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile
al ricorso in oggetto ai sensi dell’art.

1-bis, comma 2, del

medesimo D.L. n. 168/2016), la parte contro ricorrente ha
depositato memoria.
3

Tommaso, Nicolò e Antonino Luciano Di Lorenzo nonché Elia

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo del ricorso principale denuncia la
violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e degli artt.
1140, 1141, 1158, 1165 e 2944 c.c., nonché la violazione del
principio del litisconsorzio necessario e l’omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione in ordine a “punti” decisivi della

Parte ricorrente deduce (i) che il Gagliano avrebbe dovuto
proporre la domanda nei confronti di tutti gli eredi di Grazia
Mistretta, deceduta il 15.1.1980, originaria proprietaria dei
beni in contestazione, successivamente donati da Nicolò Di
Lorenzo a favore dei figli con atto del 16.1.1997; (li) che la
Corte territoriale non ha considerato i dati temporali della
vicenda (adeguatamente valutati, invece, dal giudice di prime
cure) e in particolare la circostanza che il Gagliano, pur
affermandosi possessore sin dai primi anni ’80 del secolo
decorso, si sia accorto della trascrizione dell’atto di donazione
solo nel 2004; (M) che il Gagliano non ha mai assunto “gli
oneri urbani e fiscali inerenti agli immobili oggetto di
usucapione”, mentre Nicolò Di Lorenzo possedeva le chiavi del
fabbricato, in cui teneva molti oggetti di sua proprietà; (iv) e
che in base all’art. 2944 c.c., applicabile in materia per il rinvio
operato dall’art. 1165 c.c., il difetto di doglianze da parte del
Gagliano dal 1997 al 2004 costituisce riconoscimento dell’altrui
diritto di proprietà.
1.1. – Il motivo è infondato in ognuna delle censure che
espone.
1.1.1. – Il difetto di integrità del contraddittorio, non
costituendo un’eccezione in senso proprio, può essere dedotto
per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, sebbene a
condizione che la prova di esso emerga univocamente dagli
atti, che lascino chiaramente intendere che il giudizio di merito
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controversia, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.

non si è svolto nei confronti di tutte le parti e che, pertanto, la
sentenza impugnata è inutiliter data (Cass. nn. 27521/11,
4764/05 e 11415/03).
Ciò non è ravvisabile nel caso di specie, poiché parte
ricorrente non ha né indicato il nominativo dei litisconsorti
asseritamente pretermessi, né dimostrato che la loro esistenza

1.1.2. – Il momento di conoscenza dell’atto di donazione, la
non assunzione degli oneri fiscali relativi agli immobili, il
possesso delle chiavi e la presenza nel fabbricato di beni
asseritamente appartenenti a Nicolò Di Lorenzo, sono tutti
elementi relativi alla ricostruzione e alla valutazione dei fatti di
causa, attività preclusa in sede di legittimità anche in base al
previgente testo dell’art. 360, n. 5 c.p.c., applicabile ratione
temporis al caso di specie (giurisprudenza nota e costante di
questa Corte Suprema).
1.1.3. – Contrariamente a quanto opina parte ricorrente, nel
giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario
per far accertare l’intervenuto acquisto della proprietà per
usucapione, l’atto di disposizione del diritto dominicale da
parte del proprietario in favore di terzi, anche se conosciuto
dal possessore, non esercita alcuna incidenza sulla situazione
di fatto utile ai fini dell’usucapione, rappresentando, rispetto al
possessore, res inter alios acta, ininfluente sulla prosecuzione
dell’esercizio della signoria di fatto sul bene, non impedito
materialmente, né contestato in modo idoneo (Cass. nn.
18095/14 e 1530/00).
2. – Il secondo motivo del ricorso principale allega la
violazione o falsa applicazione degli artt. 1102, 1158, 1163,
1164, 1165, 1167, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., 112 e 115
c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione per aver escluso la sentenza impugnata la
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fosse desumibile dagli atti delle fasi di merito.

sussistenza di prove documentali ed avere erroneamente
valorizzato elementi non riscontrati né riscontrabili nell’ambito
della raccolta delle prove. Sostiene parte ricorrente che le
conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale “non modulano
in modo adeguato le singole dichiarazioni le quali in un ambito
unitario risultano piene di contraddizioni e provano la

dell’usucapione” (così, a pagg. 11 e 12 del ricorso). Richiamate
in sintesi le dichiarazioni dei testi Viola, Pisciotta, Cascio,
Orsini, Laurette e Lupo, parte ricorrente conclude affermando
che le testimonianze raccolte appaiono deboli, fortemente
inquinate per i rapporti d’amicizia con il Gagliano e tali da non
reggere la verifica dei requisiti del

corpus, dell’animus

possidendi e del tempus necessari ai fini dell’usucapione. (E
infine torna a ribadire le considerazioni oggetto del primo
mezzo d’annullamento).
2.1. – Anche tale motivo non ha pregio.
Esso, ancor più manifestamente del primo, mostra di non
considerare la nota, costante e univoca giurisprudenza di
questa Corte, in base alla quale il vizio di omessa o
insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex
art. 360, n. 5, c.p.c., sussiste solo se nel ragionamento del
giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile
il mancato o deficiente esame di punti decisivi della
controversia e non può invece consistere in un apprezzamento
dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla
parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di
legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della
causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logicoformale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione
fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di
individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo,
6

mancanza totale dei presupposti oggettivi ai fini

valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza,
e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a
dimostrare i fatti in discussione (cfr. fra le tantissime, Cass.
nn. 6288/11, 27162/09, 17477/07, 15489/07, 828/07 e
8718/05).
3. – Il rigetto del ricorso principale assorbe l’esame del
incidentale,

espressamente

condizionato

all’accoglimento del principale (v. pag. 27 del controricorso).
4. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico
dei ricorrenti in solido fra loro.
5. – Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo
unificato a carico dei ricorrenti, in solido tra loro.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido
tra loro, alle spese, che liquida in C 3.700,00, di cui 200,00
per esborsi, oltre spese forfettarie generali nella misura del
15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma

1-quater D.P.R. n. 115/02,

inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei
ricorrenti in solido tra loro dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il
20.10.2013.

ricorso

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