Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2752 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. I, 04/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 04/02/2011), n.2752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21359/2008 proposto da:

M.F. (C.F. (OMISSIS)), in proprio e nella

qualità di procuratore speciale di M.G., ambedue eredi

di MO.FR., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA,

depositato il 03/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato M.F. che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Reggio Calabria veniva adita dall’avvocato M.F. e dal Dottor M.G., eredi dell’avvocato Mo.Fr., i quali chiedevano la condanna del Ministro della Giustizia al pagamento di una somma a titolo di equa riparazione conseguente al mancato rispetto del termine di durata ragionevole del processo, in relazione ad una causa civile a suo tempo intentata, nel 1991, dal loro dante causa.

Nel contraddittorio delle parti la causa veniva decisa con decreto in data 3 aprile 2008, con il quale la Corte di merito accoglieva in parte la domanda, ritenendola fondata sotto il profilo del danno non patrimoniale. Riteneva che il termine di ragionevole durata fosse stato superato di sette anni e 10 mesi, ma non distingueva nel calcolo di tale periodo, tra le fasi, diverse, nelle quali era stato parte solo il dante causa F. da quella successiva alla riassunzione, avvenuta nel 1995, in cui erano state parti i due odierni ricorrenti.

Liquidava pertanto equitativamente, ed alla data della pronuncia, il credito dei due riassuntori in complessivi Euro 7833,30.

Ricorrono per cassazione i due eredi M.. Si è costituito per resistere il Ministro della Giustizia rappresentato dall’Avvocatura dello Stato.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti lamentano, allegando la violazione degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., l’insufficienza del complessivo indennizzo ad essi liquidato. Affermano che nel caso in cui, come nella specie sarebbe avvenuto, nel giudizio presupposto subentri all’originaria parte il suo erede, a questi va riconosciuto un distinto indennizzo relativo al periodo nel quale è stato parte. Tale indennizzo deve essere sommato a quello, diverso, che spetta al de cuius. Pertanto sostengono che la liquidazione effettuata ha mancato di sommare per l’appunto alla quota da diritto ereditario quella che spetta iure proprio.

2. Osserva il collegio che la Corte di cassazione ha dato luogo da tempo ad una giurisprudenza dalla quale non vi sono ragioni per dissentire, secondo la quale nel caso di morte della parte che ha introdotto il giudizio e di riassunzione da parte degli eredi, l’indennizzo a costoro spettante per il caso di durata eccessiva del processo va determinato sommando, pro quota, quello che sarebbe risultato spettante al dante causa fino alla sua morte, a quello spettante, per intero, a ciascuno degli eredi per la durata del processo a partire dalla data della riassunzione (vedi per tutte Cass. n. 23939 del 2006).

Nel caso che ne occupa gli odierni ricorrenti avevano chiesto al giudice del merito il risarcimento del danno spettante al loro dante causa e, quindi, quello ad essi direttamente spettante.

La Corte di merito, pronunciando, come ha affermato, in equità, ha trascurato di osservare il suddetto principio ed ha con ciò leso il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta l’intera riparazione ad essi spettante, tanto a titolo ereditario quanto iure proprio.

3. Il ricorso è pertanto fondato e deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata, e poichè non sono necessari ulteriori accertamenti nel merito, la causa ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, può essere decisa nel merito.

Conseguentemente, poichè il giudizio presupposto iniziò nell’aprile 1991 e quindi il M. venne mancare nel gennaio del 1995,detratti i tre anni che la giurisprudenza della CEDU e quella di questa Corte considerano durata ragionevole, residuano circa nove mesi eccedenti per i quali va riconosciuta agli eredi, pro quota, la somma di Euro 700,00.

Quindi dalla data della riassunzione,avvenuta il 3 marzo del 1995, fino al 28 febbraio 2002, data di pubblicazione della sentenza che definiva quel giudizio, residuano circa sette anni per i quali va riconosciuta a ciascuno degli eredi la somma di Euro 6.250,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda.

Ai ricorrenti vanno riconosciute le spese del grado di merito e di quello di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna il Ministro della Giustizia al pagamento dell’equo indennizzo relativamente al ritardo subito dal de cuius in Euro 700,00 pro quota in favore degli eredi, ed al pagamento della ulteriore somma d Euro 6.250,00 in, favore di ciascuno degli eredi iure proprio, con gli interessi leali a decorrere dalla domanda.

Condanna il Ministro della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 1830,11 di cui Euro 96,11 per esborsi, Euro 884,00 per diritti, Euro 850,00 per onorari, nonchè al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 900,00 per onorari, Euro 100,0 per esborsi, oltre a spese ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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