Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27519 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27519 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso n. 3713/2009 proposto
DA
PETROSILLO PIETRO, elettivamente domiciliato in Roma,
Via Taro n. 25, presso lo studio Avv. Magaraggia, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Vincenzo Papadia del
foro di Bari come da procura in calce al ricorso
Ricorrente
CONTRO
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.,., in persona di legaie rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 10/12/2013

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dall’Avv. Arturo Maresca, elettivamente domiciliata presso
il suo studio in Roma, Via L.G Faravelli n. 22, come da
mandato a margine del controricorso conferitogli
dall’institore Avv. Antonino Russo, in virtù dei poteri confe-

72952 del 31.03.2008
Controricorrente
per la cassazione della sentenza n. 2542/08 della Corte di
Appello di Bari del 12.06.2008/16.06.2008 (R.G. n. 4029
dell’anno 2005).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 29.0.2013 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l’Avv. Francesco Vincenzo Papadia per il ricorrente;
udito l’Avv. Gaetano Giannì, per delega dell’Avv. Arturo
Maresca, per la controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Alberto Celeste, che ha concluso per per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Bari con la sentenza n. 2542 del
2008 ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Bari del 31.01.2005, che aveva accolto l’eccezione
di prescrizione proposta da Rete Ferroviaria Italiana avente
ad oggetto il diritto, azionato da PIETRO PETROSILLO, al
risarcimento del danno sia sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2947, 10 comma. Cod. Civ„ sia

ritogli per atto notaio Paolo Castellini di Roma rep. n.

sotto il profilo di quella contrattuale ex art. 2946 Cod. Civ.
La Corte ha ribadito che il termine di prescrizione in entrambi i due casi decorreva dal 1986, data in cui il Petrosillo aveva ammesso di essere stato ricoverato di urgenza in

Mtenza funzionale, cervicalgia, cefalea e rachialgia, tutte
manifestazioni della patologia artrosica, per Itquali egli aveva chiesto il risarcimento del danno biologico.
La stessa Corte ha aggiunte che, anche a voler prendere in
considerazione la data dell’istanza amministrativa del
22.05.1992, il termine decennale si sarebbe comunque
consumato, in quanto la domanda nei confronti della RFI
era stata notificata soltanto in data 12.02.2004.
Né il termine di prescrizione, secondo la Corte, poteva ritenersi utilmente interrotto dalla raccomandata inviata il
4.12.2000 all’UPLMO e alla S.p.A. Ferrovie dello Stato, essendo quest’ultima società diversa dall’appellante RFI e
comunque dotata di una propria autonomia giuridica, a nulla rilevando la circostanza che la S.p.A. fosse la holding
del gruppo al quale apparteneva la stessa RFI.
Il Petrosillo ricorre per cassazione con un motivo.
La RFI resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico

motivo il ricorrente denuncia violazione e

falsa applicazione degli artt. 2935, 2943, 2945, 2946, 2087

‘.
(‘

A
-i

ospedale, per essere affetto da lombo sciatalgiasinistra, im_

4

Cod. Civ., degli artt. 115 e 127 CPC.
L’impugnata sentenza viene censurata per avere il giudice
di merito affermatolintervenuta la prescrizione del diritto
azionato dal ricorrente (risarcimento del danno biologico

che vorrebbero la maturazione della prescrizione ancor
prima della manifestazione della patologia e della possibile
conoscenza del nesso causale patologia/lavoro svolto.
La censura è priva di pregio e non merita di essere condivisa.
La Corte territoriale con valutazione, sorretta da congrua e
logica motivazione, ha individuato il dies a quo ai fini della
decorrenza della prescrizione all”interno dell’anno 1986,
quando il Petrosillo venne ricoverato presso la clinica Zucchi di Monza e in quell’occasione gli vennero diagnosticate,
tra l’altro, cervicalgia, cefalea e rachialgia, lombosciatalgiaisinistra.
Orbene secondo la Corte il Petrosillo sin dal 1986 avrebbe
potuto conoscere la patologia artrosica cervicale, che, anche se considerata come aggravamento, rappresenta un
peggioramento del processo morboso già in atto e non una
manifestazione di una lesione nuova ed autonoma (cfr
Cass. n. 7937 del 2000; Cass. n. 3498 del 2004). Tale asserito aggravamento delle originarie patologie pertanto non
avrebbe potuto spostare il termine iniziale di decorrenza

per malattie contratte sul lavoro) sulla base di motivazioni

e

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della prescrizione del diritto azionato ex art. 2087 Cod. Civ.
Il ricorrente contesta inoltre la sentenza impugnata per avere ritenuto non idonea ai fini interruttivi della prescrizione la richiesta del risarcimento del danno, di cui alla

Stato S.p.A., osservando che la richiesta non poteva che
essere avanzata a tale società e non ad una nuova società
non ancora esistente, come la Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A.
La censura non assume una sua autonoma rilevanza e non
è decisiva investendo motivazione adottata ad abundantiam
da parte del giudice di appello, che, come già detto, ha accertato il decorso del termine prescrizionale decennale con
decorrenza dal 1986, termine quindi ampiamente decorso
al dicembre 2000.
2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va
rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 2.000,00 per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma addì 29 ottobre 2013
Il Consigliere rel. est.

Il

eLdente

raccomandata inviata il 4 dicembre 2000 alle Ferrovie dello

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