Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27518 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. II, 19/12/2011, (ud. 21/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA S. CIPRIANO 35, presso lo studio dell’avvocato MANCINI FERNANDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SARLO GUGLIELMO;

– ricorrente –

contro

L.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1775/2005 del GIUDICE DI PACE di TORRE DEL

GRECO, depositata il 18/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato SARLO Guglielmo, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato L.G. conveniva davanti al Giudice di Pace di Torre del Greco D.C., assumendo che in data 21 marzo 2005 l’attuale opposto, D.C. a mezzo di suo procuratore notificava all’opponente atto di precetto con il quale si intimava il pagamento della somma di Euro 200,00 a titolo di saldo per il pagamento delle proprie competenze professionali oltre a spese inerenti al precetto nella misura di Euro 244,61. Eccepiva l’istante che gli importi indicati in atto di precetto non apparivano tutti calcolati sulla base delle tariffe forensi predisposte, svincolandosi dalle stesse con elastica arbitrarietà. Peraltro, a dire dell’istante alcune voci erano erroneamente reiterate, altre richieste pur se non dovute, ed altre ancora ingiustificate. Precisava, comunque, che aveva provveduto egualmente al pagamento dell’intera somma portata dal precetto, salvo ripetere le somme pagate in eccesso. Chiedeva al GdP di dichiarare inefficace l’opposto precetto e, consequenzialmente, dichiarare l’esatto ammontare dovuto al D..

Si costituiva D.C., il quale eccepiva la nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 163 c.p.c., commi 3 e 4.

Evidenziava l’infondatezza dell’avversa domanda, atteso che le somme precettate corrispondevano fedelmente al D.M. n. 127 del 2004. In via gradata, faceva poi rilevare che anche in presenza di errori nell’indicazione delle somme il precetto rimaneva efficace.

Concludeva, pertanto, per il rigetto dell’opposizione con condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite.

Il Giudice di Pace di Torre del Greco, con sentenza n. 1775 del 2005, accoglieva l’opposizione, dichiarava inefficace l’opposto atto di precetto nella sola parte relativa alla cifra reclamata dall’opposto D.C.; dichiarava dovuta da L. al D. la somma di Euro 318,89 comprensiva di sorte capitale, interessi relativi, e spese e diritti ed onorarti del precetto comprese le spese generali, CPA ed IVA. A sostegno di questa decisione il giudice di Pace osservava: a) L’atto di opposizione contiene in sè elementi idonei e sufficienti a rispettare i canoni ed i dettati della normativa vigente ed è perfettamente valido; Comparando le voci indicate nell’opposto precetto con quelle previste dalla tabella “B” del D.M. 8 aprile 2004, n. 127 in vigore, l’opponente L.G. risulta essere debitrice dell’opposto D.C. della somma di Euro 318,96 e non già di quella reclamata in precetto di 444,61.

La cassazione della sentenza n. 1775 del 2005 del Giudice di Pace di Torre del Greco, è stata chiesta da D.C. con ricorso affidato a due motivi. L.G., regolarmente intimata, in questa fase non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= In via preliminare questa Corte osserva che, qualora una controversia promossa davanti al giudice di pace abbia ad oggetto un credito contenuto nei limiti del giudizio di equità, la relativa sentenza – nel regime processuale anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è impugnabile con il ricorso per cassazione e non con l’appello. Sicchè il ricorso per cassazione in esame è ammissibile dato che ha ad oggetto un credito (di Euro 444,61) contenuto nei limiti del giudizio di equità i sensi dell’art. 113 c.p.c., e per “ratione temporis” è applicabile l’art. 339 previgente.

2= Con il primo motivo D.C. lamenta – come da rubrica – Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 164 c.p.c., comma 4 e art. 318 c.p.c.. Avrebbe errato il Giudice di pace, secondo il ricorrente, nell’aver rigettato l’eccezione di nullità dell’opposizione, considerato che controparte non ha mai precisato nè le voci del precetto che, a suo dire, erano state duplicate o non erano dovute, nè tanto meno ha indicato le ragioni per le quali alcune delle stesse sarebbero state del tutto ingiustificate.

Secondo il ricorrente, l’esame dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione e la mancata successiva precisazione dei motivi di opposizione palesemente formulati in maniera generica ed apodittica, consente di poter affermare che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice a quo, l’opposto motivo di nullità è da ritenere pienamente fondato, tanto più quando si considera che non spetta al giudice del merito accertare d’ufficio l’esistenza dei vizi dell’atto di opposizione, ma solo quello di conoscere dei vizi dedotti dalle parti con l’opposizione. Il ricorrente conclude formulando il seguente quesito: “Dica la Corte Ecc.ma, se la mancata indicazione dei motivi per i quali le voci del precetto erano oggetto di contestazione sia nell’atto di opposizione a precetto che nei successivi scritti (memoria di precisazione della domanda) costituisce o meno causa di nullità dell’atto di opposizione”.

2.1.= Il motivo è infondato ed esso va respinto perchè – come afferma il Giudice di merito, la cui affermazione è criticata, ma non smentita dal ricorrente – l’atto di opposizione contiene tutti gli elementi di cui alla normativa vigente e come tale non è nullo.

E’ opportuno evidenziare che la presenza dei motivi, la cui assenza comporta nullità dell’opposizione, va distinta dalla esposizione dei motivi la cui sinteticità non determina una loro mancanza. Per la validità dell’atto di opposizione non occorre una narrativa analitica o particolareggiata dei motivi, ma è sufficiente ed, insieme, indispensabile che dal contesto dell’opposizione sia possibile intendere il significato e la portata delle critiche rivolte all’atto di precetto. Nell’ipotesi di specie l’opponente lamentava che gli importi indicati in atto di precetto non apparivano tutti calcolati sulla base delle tariffe forensi predisposte, svincolandosi dalle stesse con elastica arbitrarietà. Il motivo, pertanto, adeguato e sufficiente, dell’opposizione era dovuto ad un’errata applicazione delle tariffe forensi, in merito all’atto di precetto. L’erroneità degli importi indicati era dovuto secondo l’opponente – ad alcune voci erroneamente reiterate, ad altre richieste non dovute e ad altre ingiustificate, ciò però costituiva una spiegazione del motivo, ma non, anche, un elemento strutturale del motivo stesso.

2.1.a).= E, comunque va qui osservato che incombe sulla parte (nel caso in esame l’opposto, sostanzialmente attore dell’azione) che chiede la liquidazione del compenso professionale l’onere di indicare le specifiche causali tabellari per le quali, o in ragione delle quali, chiede il pagamento.

3.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta – come da rubrica – violazione e falsa applicazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 137 (cioè 127) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, tabella B. Omessa motivazione di un documento attinente a punto decisivo della controversia. Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe sì richiamato la tabella B del D.M. 8 aprile 2004, n. 127 in vigore, ma cadendo in un innegabile quanto grossolano errore avrebbe poi applicato la tabella B del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 non più valido a partire dalla data 2 giugno 2004, allorquando, era entrato in vigore il successivo D.M. n. 127 del 2004. In tal modo, il giudice di merito avrebbe applicato una norma sparita dal nostro ordinamento giuridico a seguito dell’entrata in vigore di quella da ultimo richiamato. E di più, avrebbe errato il Giudice di Pace nell’escludere la voce Diritti notifica di precetto e Onorario precetto, non tenendo conto che nella specie la tabella B del D.M. n. 127 del 2004 prevede tali voci espressamente.

3.1.= Il motivo è inammissibile perchè il vizio della sentenza denunciato, ammesso pure che sia esistente, non è riconducibile ad una delle ipotesi in cui la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità sia ricorribile in cassazione.

3.1.a).= Come è stato chiarito da questa Corte, le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’art. 113 cod. proc. Civ., comma 3, nel regime anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sono ricorribili in cassazione soltanto: a) per errores in procedendo, per i vizi di motivazione, ove questi si traducano in inesistenza, mera apparenza o perplessità della stessa, e b) per errores in iudicando conseguenti alla violazione non solo di norme costituzionali o comunitarie di rango superiore a quelle ordinarie, ma, a seguito della sentenza n. 206/04 della Corte Costituzionale, anche dei principi informatori della materia, che costituiscono il limite esterno del giudizio di equità.

(Sent. n. 16749 del 2005 e successivamente Sez. U, n. 564 del 14/01/2009).

3.1.b).= Ora, nell’ipotesi in esame, il ricorrente lamenta l’applicazione di una norma non più esistente perchè modificata da altra, entrata in vigore successivamente. Insomma, il Giudice di Pace avrebbe applicato la tabella B del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 non più in vigore e non, invece, la tabella B del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, che invece era in vigore. E se così fosse, la sentenza impugnata avrebbe violato il principio informatore della materia – il principio secondo il quale la legge successiva abroga (espressamente o implicitamente) la legge anteriore, purchè, ovviamente, riguarda una stessa materia. Epperò, nell’ipotesi in esame il Giudice di Pace ha dichiarato espressamente nella sentenza di applicare la tabella B del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, in vigore. Pertanto, se il Giudice di Pace abbia commesso un errore questo sarebbe rappresentato da una errata applicazione di una norma di diritto sostanziale e, dunque, integrerebbe un’ipotesi di una violazione di una specifica norma di diritto sostanziale che, per quanto abbiamo già detto non può esser denunciata con ricorso in cassazione.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non è necessario provvedere al regolamento delle spese perchè L.G., regolarmente intimata, in questa fase, non ha svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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