Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27518 del 11/10/2021

Cassazione civile sez. III, 11/10/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 11/10/2021), n.27518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 283/2019 proposto da:

D.C.A., DI.CO.AU., D.C.G., M.R.,

D.C.C., tutti quali eredi di DI.CO.AN., rappresentati e

difesi dagli AVVOCATI prof. BRUNO SPAGNA MUSSO, e GIOVANNI LAURO, ed

elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dei medesimi in

VIA LEONE IV, 99, pec: b.spagnamusso.pec.it,

giovannilauro.avvocatinapoli.legalmail.it;

– ricorrenti –

contro

V.C.,

– intimata –

e contro

ZURICH INSURANCE PLC, in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATO GIUSEPPE CILIBERTI, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma in

via Monte Zebio n. 28, giuseppeciliberti.ordineavvocatiroma.org;

avverso la sentenza n. 6626/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/03/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I signori Di.Co., M.R., D.C.A., D.C.G., D.C.C., tutti nella qualità di eredi di Di.Co.An., convennero con atto di citazione davanti al Tribunale di Roma la signora V.C. e la Zurich frisurance PLC per sentirle condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal loro congiunto in conseguenza di un grave incidente nel quale aveva perso la vita. Ammettevano la concorsuale responsabilità del congiunto nella produzione del danno e chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dell’ulteriore 50%.

2. Nel contraddittorio con i convenuti il Tribunale, istruita la causa, accertò l’esclusiva responsabilità del sinistro in capo ad Di.Co.An. e rigettò la domanda, condannando la parte attrice alle spese.

3. La Corte d’Appello di Roma, adita dai soccombenti, con sentenza n. 6626 del 19/10/2018, ha rigettato l’appello con la consequenziale pronuncia sulle spese.

4. Avverso la sentenza i D.C. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Ha resistito la Zurich Insurance PLc con controricorso.

5. Il ricorso è stato fissato per la trattazione all’Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c., illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è improcedibile in quanto, essendo stato proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notificazione dell’impugnata sentenza, asseritamente avvenuta in data 22/10/2018, non è fatto constare alla Corte il deposito in cancelleria, in una con il ricorso, della sentenza impugnata con la relata di notifica di quest’ultima. Il ricorso è dunque improcedibile per violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in quanto, pur avendo la parte ricorrente dichiarato che la sentenza le è stata notificata, non risulta però depositata copia autentica con la relata di notifica avendo la parte ricorrente depositato copia della sentenza d’appello senza che sia stata versata in atti la relata di notifica della stessa. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, formatasi a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9004 del 2009, e confermata da Cass., L n. 3466 del 2020, il vizio rilevabile d’ufficio non è sanato dalla non contestazione sull’osservanza del termine breve per l’impugnazione da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione. Si legge, infatti, nella richiamata sentenza della Sezione Lavoro che “Il ricorso per cassazione, proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata è improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita – nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 – anche la relazione di notificazione della stessa, né il vizio, “rilevabile d’ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente”. Recentemente le Sezioni Unite di questa Corte sono intervenute, con la sentenza n. 10648 del 2017, precisando che l’unico modo per sanare il difetto è il deposito della relazione di notifica della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 372 c.p.c., ma entro il termine di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1, circostanza non verificatasi nella presente fattispecie.

2. Conclusivamente il ricorso è dichiarato improcedibile ed il ricorrente condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo. Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021

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