Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27518 del 10/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 27518 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 19536-2008 proposto da:
TONINELLI SIMONA C.F. TNNFMN75B59G7020, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio
dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
3021

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585;
– intimata –

Nonché da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona

Data pubblicazione: 10/12/2013

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controri corrente e ricorrente incidentale –

TONINELLI SIMONA C.F. TNNFMN75B59G7020, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio
dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 7612/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/04/2008 R.G.N.
197/20054-l;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA Y che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi. per ARIGONI, FABIANI,
i
BIAGETTI, BERTUZZI, inammissibilità.

contro

R.G. 19536/2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30-3-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma
rigettava la domanda proposta da Andrea Arigoni, Beatrice Bertuzzi,

(nonché da altra lavoratrice non intimata nel presente giudizio di cassazione)
diretta ad ottenere l’accertamento della nullità del termine apposto ai contratti
di lavoro stipulati con la s.p.a. Poste Italiane, con le pronunce consequenziali.
I lavoratori proponevano appello avverso la detta sentenza chiedendone la
riforma con l’accoglimento della domanda.
La società si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 28-4-2008, in
riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava la nullità del termine apposto ai
contratti di lavoro decorrenti per Arigoni dal 4-1-2001, per Bertuzzi dal 3-32000, per Biagetti dal 1-3-2000, per Fabiani dal 7-11-2000, per Mastropietro
dal 16-6-1999 e per Toninelli dal 16-12-1999 e per l’effetto dichiarava che
sussisteva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato “ancora in atto”. La
Corte territoriale condannava inoltre la società al pagamento in favore delle
controparti odierne intimate, a titolo risarcitorio, di un importo pari alle
retribuzioni maturate a far tempo dalla data degli atti di costituzione in mora
(rispettivamente 12-8-2002, 15-7-2002, 12-8-2002, 14-8-2002, 23-7-2002, 1210-2002) nei limiti del triennio decorrente dalla cessazione di fatto del rapporto
(in specie per Toninelli fino all’1-3-2003), oltre interessi e rivalutazione.
Per la cassazione di tale sentenza la Toninelli ha proposto ricorso con nove
motivi.
1

Alessandro Biagetti, Daniele Fabiani, Cinzia Mastropietro e Simona Toninelli

ir

La società ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale
nei confronti di Arigoni, Biagetti, Fabiani, Mastropietro, Toninelli e Bertuzzi
con due motivi.
La Toninelli, dal canto, suo ha resistito con controricorso al ricorso
..

Gli altri lavoratori intimati non hanno svolto attività difensiva.
Da ultimo sono stati depositate copie di verbali di conciliazione in sede
sindacale relativi a Arigoni, Bertuzzi, Biagetti e Fabiani (rispettivamente in
data 29-9-1008, 28-11-2008, 13-11-2008 e 15-1-2009).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335
c.p.c., il ricorso incidentale della società va dichiarato inammissibile nei
confronti di Arigoni, Biagetti, Fabiani e Bertuzzi.
Dai verbali di conciliazione prodotti in copia risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi
atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di
legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse
saranno definite in coerenza con il presente verbale.
•••

Osserva il Collegio che i suddetti verbali di conciliazione si palesano
idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di

cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue
pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad
agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della
2

incidentale di controparte.

decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda
originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29
novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341, Cass. S.U. Ord. 9-1-2013
n. 302).

che non hanno svolto alcuna attività difensiva.
Lo stesso ricorso incidentale va inoltre respinto nei confronti della
Mastropietro e della Toninelli.
Con i due motivi la società, sotto i diversi profili della violazione di legge
e del vizio di motivazione la società in sostanza deduce la insussistenza di un
limite temporale alla stipula di contratti a termine per le citate “esigenze
eccezionali”, sostenendo la natura meramente ricognitiva degli accordi attuativi
intercorsi.
Entrambi i motivi sono infondati, in base all’indirizzo ormai consolidato
in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente
anteriormente al ceni del 2001 ed al d.lgs. n. 368 del 2001), trattandosi di
contratti conclusi per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ceni 1994 come integrato
dall’acc. 25-9-97 e succ., in data successiva al 30-4-1998.
Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato
che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del
1987, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli
previsti dalla legge n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di
considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato
del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro
diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di
3

Non deve provvedersi, poi, sulle spese nei confronti dei lavoratori intimati

lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo
indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi
specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a
condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare

procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v.
anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n.
14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei
contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi
vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste
dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale
in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre,
Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).
In tale quadro,,ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia
stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto
collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione
del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745,
Cass. 14-2-2004 n. 2866).
In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e
come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti
postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8
del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo,
sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la
sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica
dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli
4

contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di

assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998;
ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine
cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo
derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi

n. 230” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450;
Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
Il ricorso incidentale va pertanto respinto nei confronti della Toninelli e
della Mastropietro e nei confronti di quest’ultima non deve provvedersi sulle
spese, non avendo la stessa svolto alcuna attività difensiva.
Con riguardo, poi, alla Toninelli, come sopra respinto il ricorso incidentale
della società nei suoi confronti, va invece accolto, come di seguito, il ricorso
principale della lavoratrice, con il quale la stessa, con nove motivi corredati da
idonei quesiti ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis), sotto vari
profili (rispettivamente vizi di motivazione e violazione degli artt. 1226, 2729,
1218 e 1223, 1227, 2697, 2094 e 2099 c.c., e 113, 114 e 432 c.p.c.) lamenta
che erroneamente e senza adeguata motivazione la Corte di merito ha limitato
il risarcimento del danno alla scadenza del triennio successivo alla cessazione
l

del rapporto.
Al riguardo osserva il Collegio che (a prescindere da ogni considerazione
sulla correttezza o meno della statuizione impugnata in base alla disciplina
previgente, sulla quale ovviamente sono incentrati i motivi di ricorso) nella
fattispecie è applicabile lo ius superveniens, rappresentato dall’art. 32 commi
5,6 e 7 della legge 4-11-2010 n. 183, i quali dispongono che:

“5. Nei casi di

conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di
5

contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962

lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva
nella misura compresa tra uni minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati
nell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a
tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine
nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata
dal comma 5 è ridotto alla metà.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i
giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini
della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle
parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative
eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 del codice di
procedura civile.”
Tale disciplina (v. fra le altre Cass. 31-1-2012 n. 1409, Cass. 29-2-2012 n.
3056), applicabile a tutti i giudizi pendenti, anche in grado di legittimità (v. già
Cass. Ord. 28-1-2011 n. 2112), alla luce della sentenza interpretativa di rigetto
della Corte Costituzionale n. 303 del 2011, è fondata sulla ratio legis diretta ad
“introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed
omogenea applicazione”, rispetto alle “obiettive incertezze verificatesi
nell’esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la
legislazione previgente”.
6

6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o

La norma, che “non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno
dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto,
assicura a quest’ultimo l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato”, in base ad una “interpretazione costituzionalmente orientata”

soltanto il periodo cosiddetto “intermedio”, quello, cioè, che corre dalla
scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara
la conversione del rapporto”, con la conseguenza che a partire da tale sentenza
“è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a
riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le
retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva”
(altrimenti risultando “completamente svuotata” la “tutela fondamentale della
conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato”).
Nel contempo, sempre alla luce della citata pronuncia della Corte
Costituzionale, “il nuovo regime risarcitorio non ammette la detrazione
dell’aliunde perceptum. Sicché l’indennità onnicomprensiva assume una chiara
valenza sanzionatoria. Essa è dovuta in ogni caso, al limite anche in mancanza
di danno, per avere il lavoratore prontamente reperito un’altra occupazione”.
Peraltro, “la garanzia economica in questione non è né rigida, né
uniforme” e, “anche attraverso il ricorso ai criteri indicati dall’art. 8 della legge
n. 604 del 1966, consente di calibrare l’importo dell’indennità da liquidare in
relazione alle peculiarità delle singole vicende, come la durata del contratto a
tempo determinato (evocata dal criterio dell’anzianità lavorativa), la gravità
della violazione e la tempestività della reazione del lavoratore (sussumibili
sotto l’indicatore del comportamento delle parti), lo sfruttamento di occasioni
7

va intesa nel senso che “il danno forfetizzato dall’indennità in esame copre

_
di lavoro (e di guadagno) altrimenti inattingibili in caso di prosecuzione del
rapporto (riconducibile al parametro delle condizioni delle parti), nonché le
stesse dimensioni dell’impresa (immediatamente misurabili attraverso il
numero dei dipendenti”.

realizzare un equilibrato componimento dei contrapposti interessi”, ha superato
il giudizio di costituzionalità sotto i vari profili sollevati, con riferimento agli
artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117 primo comma della Costituzione.
Infine, è stata emanata la legge n. 92 del 28-6-2012 (in G.U. n. 153 del 37-2012), che all’art. 1 comma 13, con chiara norma di interpretazione autentica
(in senso conforme a quanto già affermato dalla Corte Costituzionale e da
questa Corte di legittimità), ha così disposto: “La disposizione di cui al comma
5 dell’art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che
l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore,
comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo
compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il
quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
Orbene la detta normativa, va applicata nel caso in esame, essendo questa
Corte investita al riguardo da validi e pertinenti motivi di ricorso (v. fra le altre
Cass. 1-10-2012 n. 16642).
Nella fattispecie, quindi, nei sensi e nei limiti del detto ius superveniens,
nonché del principio del divieto di reformatio in peius (atteso che il capo
risarcitorio è stato impugnato soltanto dalla lavoratrice), va quindi accolto il
ricorso principale della Toninelli, in tal modo risultando assorbita ogni
questione riguardante l’applicazione della normativa previgente, con la
8

Così interpretata, la nuova normativa, risultata “nell’insieme, adeguata a

A

conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso
accolto e con rinvio per il riesame, sul punto, alla Corte di Appello di Roma, in
diversa composizione, la quale provvederà, nei detti limiti, anche ai sensi di
quanto disposto in rito dal comma 7 del citato art. 32, statuendo altresì sulle

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale
della società nei confronti di Arigoni, Biagetti, Fabiani e Bertuzzi; nulla per le
spese nei confronti degli stessi; rigetta il detto ricorso incidentale nei confronti
della Mastropietro e della Toninelli; nulla per le spese nei confronti della
Mastropietro; accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso principale della
Toninelli, cassa l’impugnata sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia,
anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Roma 24 ottobre 2013

spese di legittimità fra la società e la Toninelli.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA