Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27517 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 30/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.30/12/2016),  n. 27517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12822-2012 proposto da:

S.R., (OMISSIS), SA.PI., (OMISSIS),

SA.NI.FR. (OMISSIS), SA.LA., (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TARANTO 44, presso lo studio dell’avvocato

FELICE FAZIO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

EUROFINS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO NIBBY 11, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1364/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO CRICCHIO;

udito l’Avvocato PADOVANI Aurelio con delega orale dell’Avvocato

FAZIO Felice difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti

depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Sa.Pi., in proprio, nonchè S.R. e Sa.La. e Sa.Ni.Fr., tutte queste ultime quali eredi di Sa.Gi. interponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6866/2004.

Con tale decisione il Giudice di prima istanza, in esisto a giudizio in cui venivano riunite la domanda di reintegrazione di un terreno con annessi fabbricati in Roma, via Appia Antica 16, promossa dalla Eurofins S.r.l., nonchè le domande di manutenzione del possesso dei Sa.Gi. e Sa.Pi. e quella di C.F., accoglieva la domanda svolta. dalla predetta società, condannando essi medesimi Sa. alla immediata richiesta reintegra, nonchè – in solido al C. – al risarcimento del danno.

Resisteva all’impugnazione, di cui chiedeva il rigetto, la Eurofins S.r.l., rimanendo – per il resto – contumaci le altre parti del giudizio di primo grado.

L’adita Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 1364/2011, accoglieva – per quanto di ragione – il proposto gravame e, condannava gli appellanti al pagamento in favore della società appellata della somma di Euro 30 mila in luogo di quella di Euro 60 mila, compensando interamente le spese del giudizio.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte distrettuale ricorrono le parti già appellanti con atto affidato ad un unico articolati motivo e resistito con controricorso dalla Euorofins s.r.l..

Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., le parti ricorrenti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- In primo luogo, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale avanzata dalla Eurofins srl.

Afferma la società controricorrente che il suddetto ricorso sarebbe privo di valida procura speciale, poichè si sarebbe riferito genericamente ad ogni stato e grado del giudizio e non avrebbe indicato nè la sentenza impugnata, nè la Corte di Appello che l’aveva pronunciata, nè la data della statuizione.

L’eccezione è infondata.

Infatti, il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, a quello di legittimità, od alla sentenza contro la quale si rivolge, poichè il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce (Cass., Sez. 6 – 3, ordinanza n. 1205 del 22 gennaio 2015, Rv. 634038; Cass., Sez. 6 – 2, n. 18468 del 1° settembre 2014, Rv. 632042).

2.- Con l’unico motivo del ricorso si deduce il vizio di “nullità

della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1”, nonchè – ancora – la violazione del comma 5 di tale ultima norma “e del noto principio della disponibilità delle prove laddove la Corte distrettuale ha totalmente trascurato (secondo la prospettazione dei ricorrenti)” le dichiarazioni di testi.

Nella sostanza Sa.Pi., S.R., Sa.La. e Sa.Ni.Fr. contestano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., poichè la corte territoriale non aveva tenuto conto nè delle dichiarazioni rese nei tre giudizi riuniti dai testi M., Ca., Sa., Cr., S.G., B. e Ma., nè delle risultanze della dichiarazione autografa di Sa.Ge. e dell’autodenuncia di Ci.Ma..

La doglianza è infondata.

Per costante giurisprudenza, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il peso probatorio dato ad alcune testimonianze rispetto ad altre (Cass., Sez. L, n. 13054 del 10 giugno 2014, Rv. 631274).

Inoltre il Giudice del merito non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento dichiarato dai testimoni ed ogni singola deposizione testimoniale, ma deve solo motivare la decisione adottata sulla base degli elementi probatori che egli ritenga rilevanti e concludenti, per cui non è sindacabile l’omesso richiamo, nella motivazione della sentenza, di una testimonianza che sia in contrasto con l’accertamento del giudice di merito desunto da tali elementi probatori, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., Sez. L, n. 21412 del 5 ottobre 2006, Rv. 592218; Cass., Sez. 3, n. 2610 del 19 luglio 1968, Rv. 335097).

Nella specie, la corte territoriale ha valorizzato soprattutto la deposizione del F., ritenuto particolarmente informato poichè, quale avvocato, aveva rappresentato e difeso la Sa. ed i Ci. in una causa per usucapione che riguardava il terreno di via Appia e nelle trattative per il rilascio con la Dinea srl, dante causa della Eurofins srl, peraltro confermata, nella sostanza, da C.F., dal G. e dal M. (mentre gli informatori Di.La. e Di.Pa., Co.Vi. e Co.Ma. avevano chiarito come i Sa. non avessero esercitato alcuna impresa sui luoghi di causa, ma solo il carico e lo scarico di merci che, per un certo periodo, si era persino svolto sulla pubblica via).

Infatti, da tali dichiarazioni emergeva che “il rapporto dei Sa. con il bene in questione avveniva dietro pagamento di corrispettivo per parcheggio o per locazione”, circostanza che escludeva la possibilità per gli stessi Sa. di ottenere la tutela di un possesso che non avevano mai avuto.

Le affermazioni della Sa. e dei Ci., invece, sono state considerate “estremamente discutibili in considerazione del loro complessivo comportamento”, visto che, dopo avere agito per usucapire tutto il terreno in esame, lo hanno rilasciato integralmente alla Eurofins srl, come riferito da A.L., per poi contraddirsi sostenendo che di porzioni dello stesso terreno erano possessori il C. ed i Sa..

In definitiva, la corte territoriale ha ritenuto i testi diversi dal F., dal Co., dal M. e dal G. non rilevanti, in quanto non avevano saputo riferire a quale titolo i fratelli Sa. utilizzassero il bene.

D’altronde, le stesse dichiarazioni degli informatori M., Ca., Sa., Cr., Sa. (peraltro, parte in causa), G., B. e Ma. riportate nel ricorso sono estremamente generiche, poichè provano soltanto l’uso dell’area in questione da parte dei Sa., ma non spiegano, appunto come espressamente rilevato dalla Corte di Appello di Roma, a quale titolo l’occupazione avvenisse (non escludendo il fatto che essi non sapessero del pagamento di somme di denaro ad opera dei Sa. che un simile pagamento, invece, avvenisse, come riferito dal F., dal Co., dal M. e dal G.), nè possono confermare, come sembrano ritenere, al contrario, i ricorrenti, che i Sa. avrebbero utilizzato il terreno da prima dei Ci. e della Eurofins.

La corte territoriale, in ogni caso, ha pure messo in evidenza che, anche a ritenere che i Sa. fossero stati i primi possessori della res e che, quindi sarebbero stati spogliati di questa dai Ci. e dalla Sa., la Eurofins srl aveva acquisito in buona fede detto possesso, come dichiarato da A.L., con la conseguenza che alcuna reintegrazione poteva essere chiesta nei suoi confronti ex art. 1169 c.c. (secondo cui “La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell’avvenuto spoglio”).

In definitiva la censura è infondata e il motivo va respinto.

3. Il ricorso va, quindi, rigettato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si determinano come in dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della società controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 21 ottobre 2016.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di Studio Dott. C.D..

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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