Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27517 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. II, 28/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 28/10/2019), n.27517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23863/2015 R.G., proposto da:

C.S., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Ricci,

con domicilio eletto in Roma, alla Via Settembrini 30, presso lo

studio dell’avv. Loreto Antonello Chiola.

– ricorrente-

contro

CA.ST., CA.MA., ca.li., rappresentati e

difesi dall’avv. Craia Villeado, con domicilio eletto in Roma, Via

Benaco n. 5/7, presso lo studio dell’avv. Maria Chiara Morabito;

– controricorrenti –

e

D.A.R.M., E W.Y..

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1658/2014,

depositata in data 10.7.2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.9.2019 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ca.St., Ca.Ma. e ca.li. hanno adito il Tribunale di Fermo per ottenere – nei confronti di D.A.R., C.R. e C.S. – l’accertamento della validità della scrittura del 13.7.1974, conclusa da Ca.Lo. e C.L., avente ad oggetto la vendita di un appezzamento di terreno sito in (OMISSIS), per il prezzo di Lire 5.000.000, e per ottenere una sentenza costituiva del trasferimento ai sensi dell’art. 2932 c.c..

I convenuti hanno eccepito la risoluzione del contratto per mutuo consenso e per inadempienza degli attori, sostenendo che non era stato versato il prezzo della vendita.

Il tribunale ha accolto la domanda ed ha dichiarato gli attori proprietari del bene compravenduto.

La pronuncia è stata confermata in appello, con decisione cassata da questa Corte con sentenza n. 28941/2011, rilevando che il giudice aveva “omesso del tutto di motivare sui punti decisivi della controversia evidenziati dal ricorrente, quali quelli relativi al pagamento del prezzo. Nulla ha infatti detto in merito alla deduzione dell’odierno esponente relativa all’entità del prezzo ed alla validità della clausola aggiunta alla scrittura privata del 13.7.1974 in quanto firmata da uno solo dei contraenti ( Ca.Lo.); lo stesso dicasi in merito all’eccezione d’inesatto adempimento anche con riferimento al denunciato ritardo nel pagamento a mezzo assegno, avvenuto oltre il termine fissato dall’art. 3 della scrittura”.

Il giudice del rinvio, dinanzi al quale è stata riassunta la causa, ha nuovamente rigettato l’appello, sostenendo che la clausola con cui era stato modificato il corrispettivo era parte integrante dell’accordo prodotto in giudizio dai venditori, di cui i contraenti erano a conoscenza, essendo essi in possesso del documento ed avendovi dato spontanea esecuzione, rideterminando la superficie compravenduta ed il prezzo pattuito.

Ha ritenuto non grave il ritardo con cui era stato versato il saldo del prezzo, poichè il pagamento era stato accettato senza riserve dai venditori.

La cassazione della sentenza è chiesta da C.S. sulla base di un unico motivo di ricorso.

Ca.St., Ca.Ma. e ca.li. hanno depositato controricorso e memoria illustrativa.

Gli altri intimati, eredi di C.R., non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 1350 c.c., n. 1 e art. 2702 c.c. e ss., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e l’erronea applicazione dei principi della sentenza di legittimità, lamentando che la Corte distrettuale non abbia considerato la gravità dell’inadempimento in cui erano incorsi gli acquirenti, benchè questi avessero versato un prezzo inferiore a quello pattuito, dato che l’accordo di riduzione del corrispettivo, da Lire 5.500.000 a Lire 5.000.000, non poteva ritenersi perfezionato, perchè la clausola non era stata sottoscritta da tutti i contraenti.

La pronuncia sarebbe errata anche ove ha ritenuto che il pagamento tardivo fosse stato accettato senza riserve, dovendo invece accertare se si trattasse di un ulteriore acconto o del saldo.

Il motivo è infondato.

Come si è evidenziato nell’esposizione dei fatti di causa, questa Corte ha cassato la pronuncia di appello per vizio di motivazione sia riguardo alla deduzione dell’odierno esponente relativa all’entità del prezzo ed alla validità della clausola aggiunta alla scrittura privata del 13.7.1974, in quanto firmata da uno solo dei contraenti ( Ca.Lo.), sia in merito all’eccezione d’inesatto adempimento, in relazione al ritardo nel versamento del prezzo, effettuato a mezzo assegno, avvenuto in data 14.7.1975, oltre il termine fissato dall’art. 3 della scrittura (termine scaduto una volta decorsi quattro mesi dalla stipula del preliminare, avvenuta in data 13.7.1974).

Il giudice del rinvio era qui tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, dando conto delle decisioni assunte, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici, eliminando le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati (Cass. 16660/2017; Cass. 12102/2014; Cass. 15692/2009).

Dando seguito al dictum di legittimità, la sentenza impugnata ha spiegato che l’accordo modificativo del prezzo doveva considerarsi validamente formato, evidenziando che il contratto era stato prodotto dalla parte venditrice senza dolersi del mancato pagamento del saldo di L.. 500.000 (sentenza, pag. 4- 5).

Ha inoltre stabilito che gli acquirenti avevano dimostrato di aver interamente corrisposto Lire 5.000.000 (quale prezzo finale della vendita, determinato con il successivo patto modificativo) e che le parti, oltre a scambiarsi i documenti contrattuali, vi avevano dato esecuzione, riducendo la superficie alienata a mq. 1064, rispetto ai mq. 1200 inizialmente concordati (riduzione che aveva comportato l’adeguamento del corrispettivo).

L’obbligo di motivazione risulta quindi assolto con argomentazione del tutto congrua.

In relazione alla data di deposito della sentenza e per effetto della portata sistematica delle modifiche all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 adottate con D.L. n. 83 del 2012, convertito con L. n. 134 del 2012, il controllo sulla motivazione è difatti ridotto al “minimo costituzionale” ed è pertanto è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza in sè della motivazione in sè. Detta anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. 23940/2017; Cass. 21257/2014; Cass. 13928/2015; Cass. s.u. 8053/2014).

1.2. Non sussiste la violazione dell’art. 1350 c.c., per aver il giudice di merito ritenuto valido il patto modificativo della vendita sebbene sottoscritto da tutti contraenti.

La pronuncia ha correttamente dato rilievo alla produzione del documento e alla sua integrale esecuzione, in ossequio al principio secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura privata, ad opera della parte che non l’abbia firmata, costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e perciò perfeziona, sul piano sostanziale e su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purchè la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato (Cass. 2826/2000; Cass. 3970/1997; Cass. 738/1995).

Riguardo alla motivazione circa la non scarsa rilevanza dell’inadempimento degli acquirenti, in applicazione dei principi già richiamati circa i limiti del controllo di legittimità su tali aspetti, è sufficiente evidenziare che la sentenza, con argomentazione pienamente intellegibile ed esente da contraddizioni insuperabili, ha valorizzato l’accettazione del pagamento senza riserve o eccezioni (pagamento riferibile quindi al saldo del prezzo e non ad un acconto), nonchè il fatto le parti avevano dato comunque corso al trasferimento nei termini concordati nel patto modificativo, il che esclude la violazione denunciata.

Il ricorso è quindi respinto, con spese secondo soccombenza come da liquidazione in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore dei controricorrenti, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 2500,00, per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Dà atto che il ricorrente è tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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