Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27517 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13142-2019 proposto da:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, RISCOSSIONE, (OMISSIS),

in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

KSM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA DEL POPOLO 3, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO DAGNINO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4769/12/2018 della COMMISSIONE partecipata del

25/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la soc. KSM spa impugnava la cartella di pagamento, notificata in data (OMISSIS), dall’Agente di Riscossione, dell’importo di Euro 214.677,98 a titolo di “contributo utilizzo risorsa scarsa ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1993, art. 1, comma 2, canone (OMISSIS)” per gli anni 2002-2007.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo la pretesa tributaria prescritta per gli anni 2002-2004 in applicazione dell’art. 2946 c.c..

3. La sentenza veniva impugnata in via principale dalla contribuente e in via incidentale dal Ministero dello Sviluppo economico, ente impositore, la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello principale osservando che: a) che gli asseriti atti prodromici alla cartella, qualificati dall’Agenzia come avvisi di accertamento divenuti definitivi per effetto del mancata impugnazione, altro non erano che semplici comunicazioni di irregolarità; b) che andava accolta l’eccezione di decadenza triennale dell’Amministrazione dal potere di imporre il pagamento del tributo.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dello dello Sviluppo economico e Agenzia delle Entrate -Riscossioni affidandosi ad un unico motivo. La soc. KSM spa si è costituita si è costituita depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO

Che:

1. Va preliminarmente rilevato che, come si desume dalla lettura dell’impugnata sentenza, è stata parte dei giudizi di primo e secondo grado, oltre all’Ente impositore e al contribuente, la società Riscossione Sicilia spa alla quale non è stato notificato il ricorso per Cassazione.

1.1 L’Agenzia delle Entrate-Riscossioni è succeduta, in forza del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, alle società del Gruppo Equitalia ma non a Riscossione Sicilia spa che continua a rimanere Agente di Riscossione delle province siciliane.

Si impone pertanto, essendo la soc. Riscossioni Sicilia spa litisconsorte necessario processuale, la concessione, ex art. 331 c.p.c., di un termine per la notifica del ricorso.

P.Q.M.

La Corte:

rinvia la causa a nuovo ruolo concedendo alla ricorrente termine di gg 90 dalla comunicazione del presente provvedimento per la notifica del ricorso alla società Riscossioni Sicilia spa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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