Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27515 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 30/12/2016, (ud. 13/10/2016, dep.30/12/2016),  n. 27515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21004-2012 proposto da:

R. ASSICURAZIONI SAS DI R.R. & C, in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VELLETRI 35, presso lo studio dell’avvocato MARSILIO CASALE, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

ALLIANZ SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA MAZZINI 27, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati BONAVENTURA MINUTOLO, PAOLO ZUCCHINALI;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 781/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

uditi gli avv.ti Casale, per il ricorrente e Sottile G., per (Ndr:

testo originale non comprensibile);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIERFELICE PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbimento del ric. Incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R. Assicurazioni di R.R. e c. sas premesso che aveva avuto mandato da Lavoro e sicurtà di agente in gestione libera per la zona di (OMISSIS) subentrando al precedente mandato a R.R.; che successivamente gli era stato imposto di inserire nella struttura due ex agenti che avevano creato problemi; che Ras assicurazioni, a seguito di incorporazione di Lavoro e Sicurtà, gli aveva rinnovato il mandato ma i due ex agenti avevano trattenuto somme per le quali aveva sporto querela; che era stato indotto a restituire il mandato per liberarsi dei due ex agenti con la promessa di una nuova agenzia ma il portafoglio era invece stato trasferito ad altri; ciò premesso adiva il Tribunale di Sanremo per la condanna della Ras al pagamento delle indennità di fine gestione con risarcimento del danno anche all’immagine.

La convenuta eccepiva l’incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Milano, la prescrizione della domanda ed il vizio del recesso.

Il Tribunale dichiarava infondate le eccezioni ed accoglieva la domanda attrice. Proponeva appello Allianz Assicurazioni spa già Ras spa mentre resisteva R. sas..

La Corte di appello di Genova, con sentenza 13.7.2011, accoglieva l’appello e rigettava le domande ritenendo non provato che il recesso fosse stato determinato da un comportamento doloso della Ras e, del resto, il dolo come vizio del consenso non può basarsi su semplici induzioni o presunzioni.

Ricorre R. sas con tre motivi, resiste Allianz spa proponendo ricorso incidentale condizionato.

Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo del ricorso principale si deducono violazione dell’art. 2697 c.c. e vizi di motivazione perchè erano state chieste l’indennità di scioglimento del contratto ed altre somme ed Allianz non aveva contestato che di detta indennità era stato versato un acconto.

Col secondo motivo si lamentano violazione di norme di diritto e vizi di motivazione non essendo stato contestato l’an ma solo il quantum.

Col terzo motivo si lamentano gli stessi vizi sulla asserita mancata prova della legittimità del recesso.

Col ricorso incidentale condizionato si lamenta violazione degli artt. 1441, 1442 e 2943 c.c..

Le censure non meritano accoglimento.

La Corte di appello ha ritenuto non provato che il recesso fosse stato determinato da un comportamento doloso della Ras e, del resto, il dolo come vizio del consenso non può basarsi su semplici induzioni o presunzioni.

Va anche sottolineato che il recesso per giusta causa può essere giustificato da un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza tale da ledere in misura considerevole i diritti di chi lo esercita e da non consentire la prosecuzione del rapporto.

Trattasi di tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi mentre le censure riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

Spetta al Giudice di merito rilevare l’esistenza dei presupposti del recesso e l’importanza dei motivi addotti mentre le doglianze, oltre ad essere generiche, invocano promiscuamente violazione di legge e vizi di motivazione e non considerano che, come riconosciuto dallo stesso ricorrente nell’esposizione del fatto, la domanda originaria si fondava sull’assunto che vi era stata da parte di RAS una scorrettezza di comportamento ed il mancato rispetto degli accordi pattuiti per cui si chiedeva il pagamento dell’indennità di scioglimento del contratto mentre la convenuta aveva chiesto il rigetto delle domande, ribadito in appello.

Il ricorso difetta anche di specificità nel non riportare le clausole dell’accordo nazionale invocate.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale condizionato e condanna il ricorrente principale alle spese liquidate in Euro 7200 di cui Euro 200 per spese vive, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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