Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27515 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27515 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 19495-2008 proposto da:
CONFALONE

GIOVANNI

C.F.

CNFGNN65S24H501D,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,
presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
3016

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585;
– intimata –

Nonché da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona

Data pubblicazione: 10/12/2013

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

CONFALONE

GIOVANNI

C.F.

CNFGNN65S24H501D,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,
presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 4937/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/10/2007 R.G.N.
31757/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA,che ha concluso per 11
rigetto di entrambi i ricorsi.

contro

R.G. 19495/2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2-4-2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, in
accoglimento della domanda proposta da Giovanni Confalone nei confronti

contratto concluso tra le parti per “esigenze eccezionali” ex art. 8 culi. 1994
come integrato dall’acc. 25-9-97 e succ., per il periodo 7-2-1998/30-4-1998,
prorogato al 30-5-1998, e condannava la società al ripristino del rapporto e al
pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate oltre accessori.
La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la
riforma con il rigetto della domanda.
Il Confalone si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 17-10-2007, in
parziale riforma della pronuncia di primo grado, ritenuta la legittimità del
termine apposto al primo contratto (con la relativa proroga) ed al secondo
(concluso per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di
assenze per ferie” per il periodo 22-6-1998/30-9-1998), dichiarava la nullità del
termine apposto al terzo contratto (concluso per le citate “esigenze eccezionali”
per il periodo 7-11-1998/30-1-1999), con la conseguente sussistenza di un
rapporto a tempo indeterminato dal 7-11-1998, e condannava la società a
pagare al Confalone, a titolo risarcitorio, un importo pari alle retribuzioni
maturate a far tempo dalla data di costituzione in mora (14-11-2000) nei limiti
del triennio decorrente dalla cessazione di fatto del rapporto di lavoro e quindi
fino al 31-3-2002, oltre interessi e rivalutazione.

1

della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al (primo)

Per la cassazione di tale sentenza il Confalone ha proposto ricorso con
nove motivi.
La società ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale
con due motivi.

incidentale di controparte ed infine ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza, in ordine
logico va dapprima esaminato il ricorso incidentale, con il quale la società,
sotto i profili della violazione di legge (primo motivo) e del vizio di
motivazione (secondo motivo), in sostanza deduce la insussistenza di un limite
temporale alla stipula di contratti a termine per le citate “esigenze eccezionali”,
sostenendo la natura meramente ricognitiva degli accordi attuativi intercorsi.
Entrambi i motivi sono infondati in base all’indirizzo ormai consolidato in
materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente
anteriormente al ceni del 2001 ed al d.lgs. n. 368 del 2001).
Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato
che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del
1987, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli
previsti dalla legge n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di
considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato
del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro
diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di
lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo
indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi
2

Il Confalone, dal canto suo, ha resistito con controricorso al ricorso

specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a
condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare
contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di
procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v.

14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei
contratti collettivi e dei sindacati .che ne sono destinatari, non essendo questi
vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste
dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale
in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre,
Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).
In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia
stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto
collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione
del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745,
Cass. 14-2-2004 n. 2866).
In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e
come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti
postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8
del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo,
sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la
sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica
dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli
assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998;
ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine
3

anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n.

cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo
derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi
contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962
n. 230” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450;

Così respinto il ricorso incidentale della società, che peraltro non investe
in alcun modo il capo del risarcimento del danno e delle conseguenze
economiche della nullità del termine, va poi dichiarato inammissibile il ricorso
principale, con il quale il Confalone (sotto i profili del vizio di motivazione e di
numerose violazioni di legge) censura la determinazione del quantum del
risarcimento del danno nei soli limiti del periodo che va dalla messa in mora
(14-11-2000) fino al compimento del triennio (31-3-2002) dalla cessazione del
rapporto a termine.
Al riguardo, infatti, va rilevato che, essendo l’entità di tale determinazione
comunque superiore al limite massimo previsto dallo ius superveniens di cui
all’art. 32 c. 5 1. n. 183/2010, a prescindere dalla correttezza o meno della
statuizione impugnata in base alla disciplina previgente, in mancanza di
impugnazione sul punto da parte della società e stante il principio del divieto di

reformatio in peius, in effetti il ricorrente principale non potrebbe comunque
ottenere, in base alla nuova disciplina, più di quanto gli è stato già riconosciuto
dalla Corte di Appello.
Tanto basta per dichiarare inammissibile il detto ricorso principale per
carenza di interesse.
Infine, in considerazione della prevalente soccombenza sostanziale della
società, quest’ultima va condannata al pagamento delle spese.
4

Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale,
rigetta il ricorso incidentale e condanna la società a pagare al Confalone le
spese, liquidate in euro 100,00 per esborsi e euro 3.500,00 per compensi, oltre

Roma 24 ottobre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

accessori di legge.

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