Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27514 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27514 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 20623-2010 proposto da:
COCCA PAOLO LUIGI C.F. CCCPLG50A25G494V, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TARTAGLIA NICOLO’ 21, presso
lo studio dell’avvocato SABETTA ETTORE, rappresentato
e difeso dall’avvocato DE ANGELIS ORESTE, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013
3008

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO 1, in persona del
legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MUSIL 8, presso lo studio

Data pubblicazione: 10/12/2013

dell’avvocato LUIGI D’ARIENZO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANTONIO MENNITTO, giusta delega in atti;
– contrari corrente –

avverso la sentenza n. 1999/2010 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 13/03/2010 R.G.N. 10169/2006;

udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato DE ANGELIS ORESTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 marzo 2010 la Corte d’appello di Napoli ha
confermato la sentenza del Tribunale di Benevento del 13 marzo 2006
con la quale era stata rigettata la domanda di Cocca Paolo Luigi,
dipendente della Azienda Sanitaria Locale BN 1, intesa ad ottenere i

invalidità per causa di servizio. La Corte territoriale ha motivato tale
pronuncia considerando che, sebbene il ricorrente avesse chiesto con
autonoma domanda anche l’equo indennizzo connesso alle medesime
invalidità, il riconoscimento dei benefici di legge e contrattuali
richiesti erano comunque connessi al riconoscimento delle invalidità
denunciate quali conseguenti a causa di servizio. Tale riconoscimento
operato in un primo tempo dalla Commissione Medico Ospedaliera
dell’Ospedale Militare di Caserta era stato successivamente disatteso
dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie di Roma, cosicché
la ASL BN 1 aveva legittittamente disapplicato il primo giudizio
negando al Cocca i benefici richiesti.
Il Cocca ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza
articolato su due motivi.
Resiste con controricorso la ASL BN 1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art. 5 bis del decreto legge n. 387 del 1987 convertito in legge
472 del 1987 in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ.; in
particolare si deduce che la domanda sarebbe stata proposta solo ai
fini del riconoscimento della dipendenza di invalidità da causa di
servizio e dei conseguenti benefici economici e non anche per il

Jt

benefici di legge e contrattuali conseguenti al riconoscimento di

;

riconoscimento dell’equo indennizzo, per cui, ai sensi della normativa
richiamata, il giudizio della Commissione Medica Ospedaliera
dovrebbe ritenersi definitivo e la ASL BN1 non l’avrebbe potuto
disattendere.
Con il secondo motivo si assume violazione e falsa applicazione

1140 del 1957, dell’art. 2 r.d.l. n. 1284 del 1923, degli artt. 44 e 47 del
CCNL del comparto sanità per il biennio 2000-2001, in relazione
all’art. 360, nn. 1 e 3 cod. proc. civ. In particolare si lamenta il
mancato riconoscimento dei benefici di legge e contrattuali previsti
dalla normativa indicata e conseguenti al riconoscimento delle
invalidità per causa di servizio.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto
connessi.
Tali motivi sono infondati. Il ricorrente sostanzialmente confonde due
ben distinti procedimenti intesi, l’uno al riconoscimento dell’equo
indennizzo, e l’altro ai benefici legali e contrattuali derivanti dal
riconoscimento di un’invalidità per causa di servizio. I due
procedimenti sono ben distinti e i giudici di merito hanno
correttamente individuato il petitum nel secondo delle due possibili
domande sopra indicate. Presupposto del riconoscimento dei benefici
in questione è comunque il riconoscimento dell’invalidità per causa di
servizio e, ai fini di tale riconoscimento, la ASL appellata, quale
datore di lavoro, non era vincolata al giudizio dell’Ospedale Militare
di Caserta potendo ben condividere, nella sua legittima discrezionalità,
l’opposto pare del Comitato per le Pensioni Previlegiate che ha
sottoposto a visita il Cocca pervenendo ad un giudizio negativo.

degli artt. 42 e 44 del d.P.R. n. 686 del 1957, dell’art. 1 della legge n.

Va inoltre considerato che i motivi difettano di specificità perché dapprima
non censurano in alcun modo l’interpretazione data dal giudice dell’appello
della domanda proposta in primo grado dal Cocca. Inoltre i motivi neppure
investono il contenuto della delibera dell’ASL, che, tra l’altro, non viene

denunciano con una specifica e conferente argomentazione il punto della
decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto non vincolante ai fini
decisori il giudizio della Commissione dell’Ospedale di Caserta.
Ed invero il ricorrente tenta soltanto di accreditare la tesi.,..che, contro il
principio dell’autosufficienza del ricorso stesso, non mostra di avere
tempestivamente e ritualmente avanzato nel corso dei giudizi di m
„1,Atg.o.t.
secondo cui aveva chiesto sin dal ricorso introduttivónlenefici di cui agli
artt. 43 e 44 del r.d. n. 1290 del 1922, finendo, in tal modo, per prospettare
una questione nuova il cui esame comporta accertamenti di fatto e la
soluzione di questioni di diritto che non risultano prospettate nei precedenti
gradi, e non sono quindi suscettibili di esame in sede di legittimità.
Nessuna violazione di legge, pertanto, può ravvisarsi nella pronuncia
impugnata.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate
in € 100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

neanche allegata al ricorso ai sensi dell’ari. 366 n. 6 c.p.c., ed infine non

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