Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27513 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. II, 19/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5963/2006 proposto da:

V.V. (OMISSIS), V.A.

(OMISSIS), nella qualità di eredi dei sig.ri M.

A. e V.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato BALIVA Marco, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PARRILLO GIUSEPPE;

– ricorrenti –

e contro

COND. (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore pro tempore;

– intimato –

sul ricorso 9454/2006 proposto da:

COND. (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA C. POMA 2, presso lo studio dell’avvocato TROILO GREGORIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERNARDI ELENA;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

V.V., V.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 273/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato Edoardo TORALDO, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Marco SALIVA difensore dei ricorrenti che ha chiesto di

riportarsi;

udito l’Avvocato Fabio Massimo ORLANDO, con delega depositata in

udienza Gregorio TROILO, difensore del resistente che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso previa riunione rigetto del

ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A., V.A. e V.V. convenivano in giudizio davanti al Pretore di Modena il Condominio di (OMISSIS) di quella città per sentire accertare il confine fra le rispettive proprietà, assumendo che il fondo a loro appartenente si stendeva lungo il lato sud di almeno 90 cm., oltre il muretto di recinzione nell’area cortilizia del convenuto.

Si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda; in subordine e in via riconvenzionale, instava per l’accertamento dell’acquisto per usucapione della porzione di terreno de quo.

Con sentenza del 21 agosto 2002 il Tribunale rigettava la domanda osservando che: gli attori con rogito del 3-8-1960 avevano acquistato una striscia di terreno di mq. 21 al fine di costruire la fognatura delle acque scure; nel rogito era precisato che la linea di confine coincideva con l’asse del fosso di scolo che pertanto diventava comune all’acquirente e all’alienante; in sede di sopralluogo effettuato dal consulente tecnico d’ufficio dall’affermazione del V. e di alcuni condomini era risultato che la fognatura passava sotto il muretto di recinzione, che dunque doveva rappresentare la linea di confine.

Con sentenza dep. il 25 febbraio 2005 la Corte di appello di Bologna rigettava l’impugnazione proposta, da V.A. e V. V., anche quali eredi di M.A. e V.G..

Nel confermare la sentenza di primo grado i Giudici rilevavano che dal rogito surrichiamato nonchè dalle dichiarazioni rese dalla stessa parte attrice era risultata la linea di confine fra i fondi, essendosi peraltro i frazionamenti in atti rivelati – a stregua di quanto accertato dal consulente – del tutto inidonei per la ricostruzione dei confini.

2. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione V. A. e V.V. sulla base di due motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso l’intimato, che ha proposto ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo, lamentando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la decisione gravata laddove, nel determinare il confine, aveva fatto riferimento alla esistenza di una rete fognaria, la cui effettiva realizzazione non era basata su elementi obiettivi e non era certo avvalorata da quanto previsto dal rogito del 1960; senza motivare il proprio convincimento si era discostata dalle conclusioni del consulente che, pur avendo dato atto della assoluta superficialità dei frazionamenti, aveva poi specificato i criteri adottati per eseguire i rilievi: la sentenza non aveva tenuto conto delle rilevazioni oggettive effettuate dal consulente e delle conclusioni dal medesimo rassegnate in ordine alla posizione della fognatura di scolo.

1.2. Il secondo motivo, lamentando violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, censura la sentenza impugnata che, in violazione dell’art. 950 cod. civ., si era fondata sugli atti catastali senza tenere conto degli elementi di prova acquisiti e che dovevano prevalere sulle mappe catastali le quali hanno carattere meramente sussidiario, non potendo il giudice prescindere dall’esame dei titoli di acquisto.

2. I motivi – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

Occorre premettere che nel giudizio di regolamento di confini, che ha per oggetto l’accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, il giudico ha un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo.

La sentenza impugnata, nel confermare quanto accertato dal Tribunale, si è basata sulle risultanze: a) del titolo di acquisto del 1960, nel quale era precisato che la linea di confine dei fondi coincideva con l’asse del fosso di scolo; b) e delle dichiarazioni rese dallo stesso V. il quale aveva dichiarato che la fognatura passava sotto il muretto di recinzione.

I Giudici hanno altresì chiarito, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, le ragioni per le quali il confine determinato dal consulente non potesse essere attendibile posto che, secondo quanto rilevato dallo stesso consulente, i frazionamenti allegati agli atti di compravendita erano stati redatti in modo superficiale.

In proposito, il ricorso difetta di autosufficienza laddove non trascrive il testo della consulenza, di cui vengono estrapolate delle frasi, atteso che in relazione al vizio di motivazione per omesso o erroneo esame di un documento, di una prova o della consulenza tecnica d’ufficio o di parte, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento o la prova nella sua integrità ovvero i passi salienti della consulenza tecnica in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisività della censura (Cass. 14973/2006; 12984/2006; 7610/2006;

10576/2003), tenuto conto che in proposito occorre dimostrare la certezza e non la probabilità che, ove essi fossero stati presi in considerazione, la decisione sarebbe stata diversa.

Per quanto riguarda le previsioni contenute nel rogito del 1960, a prescindere dal rilievo circa il difetto di autosufficienza per mancata trascrizione del testo contrattuale e dei limiti e delle modalità con cui può essere censurata in sede di legittimità l’interpretazione dei contratti che, avendo a oggetto un accertamento di fatto, è censurabile in cassazione per violazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 cod. civ., e segg., o per vizi di motivazione – nella specie non specificamente dedotti – va osservato che la effettiva realizzazione della fogna e la sua collocazione è stata dai Giudici accertata, come si è già accennato – in base anche alle dichiarazioni rese dalla stessa parte attrice, la cui valenza probatoria è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito che è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione da cui, come si è detto, la sentenza è immune, atteso che le critiche formulate dai ricorrenti non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito dalla sentenza: le censure lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a sostenere l’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali. Va sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto).

Il ricorso principale va rigettato, assorbito quello incidentale condizionato.

Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, assorbito l’incidentale condizionato.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.600,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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