Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27513 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. II, 02/12/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 02/12/2020), n.27513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14258/2016 proposto da:

M.C.L., M.V., M.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA A. GALLONIO 18, presso lo studio

dell’avvocato VITO MASSARI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato NADIA MARIA CAVALLO;

– ricorrenti –

contro

MO.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI

LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PESCE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SEMERARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/2016 della CORTE D’APPELLO della SEZ. DIST.

di TARANTO, depositata il 20/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/07/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda di reintegra del possesso della servitù di passaggio proposta da M.G. nei confronti di Mo.Gi., il quale lamentò di esserne stato spogliato attraverso la realizzazione di colonne e l’apposizione di travi di legno, che gli impedivano il passaggio.

1.1. Disposto l’interdetto, il giudizio di merito possessorio si concluse con l’accoglimento della domanda del M..

1.2. Il Mo. iniziò quindi il giudizio petitorio e chiese accertarsi che non gravava sul suo fondo alcuna servitù di passaggio.

1.3. M.V., C.L. e R., in qualità di eredi di M.G. si costituirono per resistere alla domanda e, in via riconvenzionale chiesero accertarsi l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio dalla stradina interpoderale.

1.4. Il Tribunale di Taranto accertò la sussistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore dei fondi del M. mentre la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in accoglimento dell’appello del Mo. riformò la sentenza di primo grado ed accolse la domanda di negatoria servitutis.

1.5. Secondo la Corte di merito, la sentenza irrevocabile che aveva accertato il possesso della servitù di passaggio dalla stradina non era idonea a fondare l’usucapione nel giudizio petitorio; la configurazione della stradina, il suo percorso, le modalità di esercizio della servitù e le opere ad essa destinate non escludevano la sussistenza della servitù, nè era sufficiente il solo tracciato di terra battuta documentato dalle fotografie in atti.

2. Per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso M.V., C.L. e R. sulla base di tre motivi.

2.1. Ha resistito con controricorso Mo.Gi..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la corte di merito non avrebbe riconosciuto che sul possesso ad usucapionem si era formato il giudicato, costituito dalla sentenza n. 23/2016, pronunciata nel giudizio possessorio in cui si sarebbe dato atto del possesso ultraventennale esercitato dal M., come emerso dalle deposizioni dei testi e dai tracciato in terra battuta.

2. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo “la violazione e falsa applicazione di legge per omessa pronuncia e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia”, il ricorrente si duole della carenza di motivazione con riferimento al giudicato ed alle prove raccolte nei precedenti giudizi.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e dell’art. 979 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la corte di merito avrebbe accolto l’actio negatoria servitutis proposta dal Mo. senza che vi fosse la prova sul titolo di proprietà.

3. I motivi, che per la loro connessione, meritano una trattazione congiunta, non sono fondati.

3.1. La corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio, costantemente A affermato da questa Corte, secondo cui, il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente a oggetto l’accertamento dell’avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile a usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori. Nel giudizio possessorio l’accoglimento della domanda prescinde dall’accertamento della legittimità del possesso, perchè è finalizzato a dare tutela a una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale sicchè l’accoglimento della domanda prescinde dall’accertamento della legittimità del possesso (Cassazione civile sez. II, 16/04/2019, n. 10590; Cass. Civ., Sez. 2, Sent., n. 21233 del 2009).

3.2. Non sussiste nemmeno il vizio motivazionale, avendo la corte di merito esaminato la sentenza irrevocabile con la quale era stata accolta l’azione di reintegra del possesso proposta dal M., affermandone l’inefficacia in sede petitoria.

3.2. La contestazione relativa alla carenza di prova del titolo da parte del Mo. è questione nuova, dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità.

3.3. E’ consolidato il principio secondo cui, ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cassazione civile sez. II, 24/01/2019, n. 2038).

3.4. Il ricorso va pertanto rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 2000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

 

 

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