Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27512 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 30/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep.30/12/2016),  n. 27512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12773-2012 proposto da:

F.P.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA GRAZZINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA LEONE giusta procura

speciale per Dott. Emma Elefante, Notaio in Nova Milanese, Rep.n.

117533 del 14.09.2016;

– ricorrente –

contro

F.V. detto E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE PARIOLI 47H, presso lo studio dell’avvocato PIO CORTI,

rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELLA COSCIA, CHIARA

GASPARINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 209/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

comunque infondato.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con citazione notificata il 30.03.2006 F.V. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Monza – Sezione distaccata di Desio F.P., rivendicando la proprietà della cantina, di cui in atti, posta al piano cantinato di un immobile di più ampie dimensioni, in forza dell’attribuzione in suo favore avvenuta per disposizione testamentaria.

L’attore chiedeva conseguentemente la rimozione del cancello che impediva l’accesso a tale cantina e il risarcimento dei danni per la mancata vendita a terzi del bene indicato.

Si costituiva F.P., il quale si opponeva alla domanda, producendo in giudizio copia di una precedente sentenza intervenuta inter partes, pronunciata dal Pretore di Desio a conclusione di un giudizio petitorio afferente la comproprietà iure ereditario del cortile sul quale F.V. aveva edificato un box, invadendo la proprietà comune, sentenza nella quale si affermava che la proprietà del piano cantinato apparteneva interamente a F.P..

Il Tribunale adito, con sentenza n. 632/2007, accoglieva la domanda e, per l’effetto, dichiarava che la porzione di cantina individuata con il colore giallo nella planimetria allegata al testamento pubblico lasciato da F.C. ricadeva nella proprietà esclusiva di F.V., condannava F.P. a rimuovere il cancello installato in tale cantina e rigettava la domanda di risarcimento danni, precisando che l’affermazione contenuta nella sentenza del Pretore di Desio sulla proprietà della cantina costituiva un mero obiter dictum, privo di rilevanza vincolante.

Avverso tale sentenza interponeva gravame davanti alla Corte d’Appello di Milano F.P., lamentando l’erronea interpretazione del testamento di F.C., per avere privilegiato il riferimento planimetrico rispetto all’effettiva volontà espressa dal testatore e per non avere dato rilevanza all’eccepito acquisto per usucapione della cantina.

Si costituiva F.V., il quale chiedeva che la sentenza impugnata fosse confermata.

Con sentenza n. 209/2012 depositata il 24.01.2012, la Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata, ritenendo che dall’interpretazione del testamento pubblico si desumeva la volontà del testatore di attribuire la cantina segnata nella planimetria con il colore giallo al figlio V..

Escludeva, al riguardo, che l’affermazione incidentale contenuta nella sentenza del Pretore di Desio avesse valore di giudicato esterno.

Avverso l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione F.P.E., articolato su un unico motivo e resistito con controricorso dal F.V..

Nell’approssimarsi dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e “falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che la statuizione contenuta nella parte motiva di altra sentenza pronunciata tra le stesse parti e passata in cosa giudicata, in ordine all’interpretazione della volontà testamentaria, e segnatamente quanto all’attribuzione della cantina in via esclusiva al figlio del testatore F.P., non avesse valore di giudicato esterno, vincolante per le parti.

Il motivo dedotto è infondato.

Infatti il riferimento alla proprietà esclusiva della cantina di cui alla sentenza richiamata costituisce un mero obiter dictum che non ricade nell’eccezione di giudicato esterno, poichè non ha una diretta attinenza con l’oggetto del contendere a cui la pronuncia si riferiva. Precisamente, la sentenza del Pretore di Desio n. 251/1979 aveva deciso in ordine alla sola divisione della proprietà del cortile o orto, a fronte di un’azione di denuncia di nuova opera relativa alla costruzione di un box su tale cortile, che invadeva la proprietà altrui. Pertanto, nessun legame o priorità logica ricorre tra la proprietà dell’orto su cui è stato costruito il box e la proprietà della cantina, con la conseguenza che la valutazione incidentale in ordine alla proprietà della cantina contenuta in tale sentenza non ha forza di giudicato esterno.

Ed, infatti, il giudicato si forma, oltre che sull’affermazione o negazione del bene della vita controverso, sui soli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversie e prive di relazione causale col deciso.

Pertanto, l’autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità. alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicchè ogni affermazione eccedente la necessità logico-giuridica della decisione deve considerarsi un obiter dictum, come tale non vincolante (Cass., Sez. 2, 08.02.2012, n. 1815). Nella fattispecie, l’accertamento della proprietà comune del cortile od orto su cui uno degli eredi ha edificato un box non ha alcun legame, nè diretto nè indiretto, nè in senso tecnico nè in senso logico, con l’accertamento della proprietà di un separato cespite, ossia sulla cantina, con l’effetto che, in difetto di alcuna relazione di pregiudizialità-dipendenza tra gli oggetti delle due vertenze, la dichiarazione incidentale circa la proprietà del piano cantinato, contenuta nella pronuncia del Pretore di Desio, non riveste alcuna valenza preclusiva nell’odierno giudizio.

11 proposto motivo va, dunque, respinto ed il ricorso conseguentemente rigettato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della parte ricorrente soccombente alle spese del giudizio, determinate così come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Sentenza redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. T.C..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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