Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27512 del 02/12/2020
Cassazione civile sez. II, 02/12/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 02/12/2020), n.27512
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20960/2019 proposto da:
A.O., elettivamente domiciliato in BORGO GIACOMO TOMMASINI
N. 18 PARMA, presso l’avv. MARIO PERLINA, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA PARMA UTG, IN PERSONA DEL PREFETTO PRO TEMPORE;
– intimata –
avverso l’ordinanza 129/19 del GIUDICE DI PACE di PARMA, depositata
il 23/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/06/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
Che:
1. Con ricorso D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 8, A.O., cittadino (OMISSIS), proponeva opposizione avverso il provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti dal Prefetto di Parma il 2 aprile 2019, con contestuale disposizione dell’accompagnamento coattivo alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Il Giudice di pace di Parma, con ordinanza n. 129 del 23 maggio 2019, rigettava il ricorso.
2. Contro la sentenza ricorre per cassazione A.O..
L’intimata Prefettura di Parma U.T.G non ha proposto difese.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui si lamenta “carenza e illogicità della motivazione, per avere il giudice omesso completamente di effettuare una valutazione prognostica riguardante il pericolo di un danno grave e irreparabile per lo sviluppo psicofisico dei minori”, con decisione “illogica, prima ancora che in contrasto con la normativa vigente e con la più recente giurisprudenza di legittimità”.
Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente non contesta la prima parte del provvedimento, in cui il Giudice di pace, rilevato che A.O., titolare di permesso di soggiorno dal 2003 al 2013, “è illegalmente soggiornante sul territorio da molti anni” ed è stato condannato per tre volte – due volte precisa il ricorso – per reati inerenti la materia degli stupefacenti e che non risulta che abbia un reddito da fonti legali. Viene invece contestata la seconda parte, in cui il giudice, nell’escludere il diritto del ricorrente a permanere sul territorio, non avrebbe considerato la sua condizione personale di padre di quattro figli minori residenti in Italia, in tal modo violando il diritto costituzionalmente garantito del minore a mantenere un rapporto concreto con entrambi i genitori.
La condizione personale del ricorrente, invece, è stata considerata dal Giudice di pace, che ha rilevato come il Tribunale dei minori di Bologna, cui spetta concedere l’autorizzazione “a permanere per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni” del D.Lgs. n. 286 del 1998 (così dell’art. 31, comma 3 del D.Lgs.), abbia ritenuto nel 2017 insussistente l’interesse dei minori al rapporto genitoriale col ricorrente così rigettando la sua domanda e come la nuova domanda, presentata al medesimo Tribunale, non sia di per sè sufficiente, in mancanza della concessione della autorizzazione (autorizzazione sì “presumibile” ad avviso del ricorrente, ma non ancora concessa), a determinare la necessità di sospensione del provvedimento del Prefetto, sospensione invece necessaria – ha concluso il Giudice di pace – una volta che il Tribunale dei minorenni concludesse per la sussistenza dell’interesse dei minori alla permanenza in Italia del ricorrente.
D’altro canto il precedente invocato dal ricorrente (la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 15750/2019 che riprende e precisa quanto affermato da sezioni unite n. 21799/2010) concerne come dice lo stesso ricorrente alla p. 7 del ricorso – gli elementi che devono essere considerati dal Tribunale dei minorenni nel decidere se concedere o meno l’autorizzazione.
2. Il ricorso va quindi rigettato.
Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 25 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020