Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27511 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 30/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep.30/12/2016),  n. 27511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16965-2012 proposto da:

V.V., (OMISSIS), M.A.R. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE XXI APRILE 12, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO PIZZINO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO GAITO;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO di VIA TASSO 88 in SESTO FIORENTINO in persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TACITO 74, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA PERSICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO NICOLODI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 286/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato ALESSANDRO PIZZINO, difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MARIA TERESA PERSICO, con delega dell’Avvocato

ALESSANDRO NICOLODI difensore del controricorrente, che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Capasso Lucio che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine,

per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Il Condominio di (OMISSIS) di Sesto Fiorentino conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze V.V. al fine di sentirlo condannare alla demolizione del manufatto dallo stesso realizzato sul lastrico solare dell’edificio condominiale sia per mancato accertamento dell’idoneità statica dell’edificio a sostenere la sopraelevazione, sia per pregiudizio all’aspetto architettonico.

Costituitosi in giudizio il convenuto deduceva di essere stato autorizzato, in sede amministrativa, all’intervento edile di sopraelevazione e di non aver ecceduto rispetto all’utilizzazione del proprio diritto ai sensi dell’art. 1127 c.c., chiedendo il rigetto dell’avversa domanda attorea..

Ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di M.A., risultata – in corso di causa – comproprietaria dell’immobile, l’adito Tribunale, con sentenza n. 1153/2007, accoglieva la domanda, accertando la violazione del decoro architettonico, e

– condannava alla demolizione del manufatto ed alla refusione delle spese di lite il V. e la M..

Quest’ultimi due interponevano, avverso la detta decisione, di cui chiedevano” la riforma, appello resistito dall’appellato Condominio.

L’adita Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 286/2012, rigettava il gravame e condannava gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio.

Per la cassazione della succitata decisione della Corte distrettuale Ricorrono il V. e la M. con atto affidato a tre motivi, resistito dall’intimato Condominio con apposito controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di “erronea qualificazione dei limiti di cui all’art. 1127 c.c., comma 2 ed erronea considerazione del differente valore di essi”.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “omessa ed erronea considerazione dell’offerta reale di adeguamento del manufatto e, conseguentemente, erronea valutazione illiceità del comportamento ed erronea condanna alla demolizione.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta il vizio di mancata applicazione del principio di contemperamento degli interessi delle parti.

4.- I tre motivi del ricorso, innanzi brevemente riportati, possono essere trattati congiuntamente attesa la loro continuità e contiguità argomentativa e logica.

Con tutti i medesimi motivi si sottopone al vaglio di questa Corte (dopo le prime due, conformi, pronunce dei Giudici del merito) una questione che, pur se riferita a diversi profili, sostanzialmente unica: la violazione del decoro architettonico doveva essere valutata da Corte anche sotto il profilo di una non necessaria demolizione e, quindi, il ripristino dello status quo ante poteva o meno essere conseguito con una semplice modificazione del manufatto.

Senonchè, quanto al primo motivo ed al profilo con esso prospettato, la suddetta sollevata questione non può ritenersi fondata.

La dedotta e pretesa “erronea considerazione (da parte dei Giudici del merito) del differente valore” dei limiti di cui all’art. 1127 c.c., comma 2 si risolve, infatti nella peculiare fattispecie in esame, in un apprezzamento ed in una valutazione, in fatto, già adeguatamente svolta e congruamente motivata dai Giudici del merito.

Sotto tale profilo il primo motivo è, quindi, del tutto inammissibile.

Quanto alla pretesa necessità di una valutazione della condotta di parte ricorrente, che avrebbe formulato offerta reale intesa alla rimozione del pregiudizio causato, va rilevato che detta offerta non faceva comunque venir meno la consumata violazione in danno del decoro dell’immobile.

La questione sollevata col secondo motivo è, perciò, infondata.

In ordine alla pretesa mancata applicazione.

In ordine alla questione (prospettata al terzo motivo) inerente il preteso mancato contemperamento degli interessi delle parti deve osservarsi specificamente quanto segue.

Parte ricorrente non indica, nè specifica in quale norma ovvero sulla base di quale pronuncia giurisprudenziale può ritenersi enunciato è, quindi, applicabile il pur invocato “principio del contemperamento”.

In più col motivo qui in specifico esame (ed anche con i precedenti due motivi del ricorso) si elude – non senza una certa disinvoltura – i punti salienti e la ratio della gravata decisione. Con la stessa è stato correttamente evidenziato che “anche uno soltanto dei pregiudizi indicati nell’art. 1127 c.c.” comporta la illicetà della sopraelevazione che quest’ultima aveva una duplice valenza dannosa che, oltre all’aspetto estetico violato, la stessa comportava una “diminuzione notevole di aria e luce ai piani sottostanti all’edificio”.

– Non si comprende, pertanto, come oggi – in base al proposto ricorso (e dopo l’assenza, in ordine al pregiudizio estetico, di “alcuna censura specifica”, rilevata in secondo grado al f. 5 della gravata decisione) possa oggi in questa sede darsi corso ad un indeterminato ed infondato “contemperamento di interessi”.

I motivi qui congiuntamente esaminati non possono, quindi, essere accolti.

5.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

6.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore del Condominio controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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