Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27511 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 28/10/2019), n.27511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23383/2014 proposto da:

SOCIETA’ CALCESTRUZZI Z. S.N.C. DI Z.E. & C., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FERENTANO 36, presso lo studio

dell’avvocato EMANUELE RIZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato

AGOSTINO CONFORTI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI e LELIO

MARITATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 206/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/03/2014, R.G.N. 621/2010.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 21 marzo 2014, la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la decisione resa dal Tribunale di Cosenza e rigettava la domanda proposta da Calcestruzzi Z. s.n.c. di Z.E. & C. nei confronti dell’INPS, diretta all’accertamento negativo dell’obbligo contributivo omesso accertato con verbale ispettivo a carico della Società e concernete la mancata parametrazione al minimale dei contributi relativi alle giornate di sospensione concordate tra impresa e lavoratori;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la non ravvisabilità nella specie di alcuna delle causali di esonero dall’obbligo del minimale di cui alla D.L. n. 244 del 1995, art. 29, convertito nella L. n. 341 del 1995, in materia di retribuzione minima imponibile nel settore edile cui è riconducibile l’attività della Società, attesa l’omissione da parte della stessa della preventiva comunicazione all’INPS delle disposte sospensioni dell’attività aziendale senza intervento della CIG, comunicazione che, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata, vale a legittimare l’inclusione della predetta ipotesi tra le cause di esonero dal sancito obbligo;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS;

che la Società ricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., L. n. 389 del 1989, art. 1,D.L. n. 244 del 1995, art. 29, comma 1, conv. nella L. n. 341 del 1995, in una con il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, imputa alla Corte territoriale di essersi pronunziata in difetto di assolvimento da parte dell’INPS dell’onere della prova su di esso incombente non avendo rilevato la carenza di motivazione del verbale ispettivo nel quale difetta anche l’indicazione del CCNL applicato, surrogata dalla Corte medesima con l’erroneo riferimento CCNL per il settore edile ed all’art. 29, comma 1, citato;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 244 del 1995, art. 29, conv. nella L. n. 341 del 1995, artt. 115 e 116 c.p.c., in una con il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la Società ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica del pronunciamento reso dalla Corte territoriale omettendo di valutare le risultanze istruttorie utili ad evidenziare la ricorrenza di condizioni giustificative delle disposte sospensioni, idonee, ai sensi di legge, a porsi quali cause di esonero dall’obbligo del minimale contributivo;

che, rilevata l’inammissibilità del primo motivo, per non aver la Società ricorrente dato conto di aver, a fronte di quanto dedotto dall’INPS circa l’applicazione in azienda del CCNL per il settore edilizia, tempestivamente sollevato l’eccezione qui proposta relativa alla non riferibilità ad essa del predetto CCNL, da cui fa discendere l’inapplicabilità del disposto dell’art. 29, comma 1, citato, si deve ritenere l’infondatezza del secondo motivo alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 1577/2013, citata in motivazione) secondo cui deve escludersi l’obbligo contributivo anche in caso di sospensioni dell’attività aziendale senza intervento della CIG preventivamente comunicate all’ente previdenziale, in modo da consentirne gli opportuni controlli, mentre l’omessa comunicazione determina l’inefficacia dell’esenzione la perdurante vigenza dell’obbligo contributivo, orientamento in relazione al quale, tra l’altro, la Società ricorrente nulla ha opposto limitandosi a richiamare più risalente giurisprudenza di questa Corte, neppure in contrasto ma solo più generica, per limitarsi a richiedere l’oggettiva rilevabilità delle sospensioni concordate;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.300,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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