Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27511 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27511 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA
sul ricorso 29638-2008 proposto da:
ONORATI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA RICASOLI 7, presso lo studio dell’avvocato
MUGGIA ROBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– ricorrente 2013
2839

contro

LA SCROCCA & C. S.A.S., in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,

,r

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 10/12/2013

dall’avvocato ARIANO SIMONE, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n.

controricorrente

6139/2007 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/12/2007 R.G.N.
,

8722/2004;
4

udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato MUGGIA STEFANO per delega MUGGIA
ROBERTO;
udito l’AvvocatO VALENZI FABRIZIO per delega verbale
di SIMONE ARIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

l

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 7 dicembre 2007 la Corte d’appello di Roma ha
confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 27 ottobre 2003 che ha
rigettato la domanda proposta da Onorati Gianfranco intesa ad ottenere il
riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle

con la conseguente condanna di detta società al pagamento delle relative
competenze, e la dichiarazione della nullità del contratto di apprendistato
per stipula successiva all’effettivo inizio del rapporto, ovvero per mancato
svolgimento di attività formativa e, per l’effetto, la dichiarazione
dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la
conseguente condanna della società al pagamento di tutte le mensilità di
retribuzione dalla data di scadenza del contratto di apprendistato fino alla
risoluzione del rapporto. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia di
rigetto, pur accogliendo l’eccezione di nullità della procura della parte
appellata e quindi considerando la contumacia della società, e pur
condividendo il principio di diritto secondo cui incombe sul datore di
lavoro l’onere di provare la reale sussistenza di un valido rapporto di
apprendistato, e considerando comunque provata l’esistenza di un rapporto
di apprendistato sulla base delle risultanze delle prove testimoniali svolte.
L’Onorati propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato
su sei motivi.
La Scrocca & C. s.a.s. resiste con controricorso.
Il ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 293 cod. proc.

dipendenze della Scrocca & C. s.a.s. dal 7 giugno 1999 all’ 1 agosto 1999

civ. con riferimento alla legge n. 25 del 1955 ed alla legge n. 214 del 1999.
In particolare si deduce che il giudice dell’appello, dopo avere
correttamente condiviso il principio per cui è onere del datore di lavoro
provare la sussistenza del rapporto di apprendistato ha poi ritenuto provata
tale sussistenza sebbene il datore di lavoro non sia stato neppure

Con il secondo motivo si lamenta ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ.,
motivazione contraddittoria rispetto all’onere della prova della formazione
con riferimento alla circostanza dedotta con il primo motivo sotto il profilo
della violazione di legge.
Con il terzo motivo si assume violazione e falsa applicazione degli artt. 10,
11 e 16 della legge n. 25 del 1955 come modificata dalla legge n. 96 del
1997 ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. lamentandosi che l’obbligo formativo
sarebbe stato ritenuto provato sulla base di testimonianze sul punto della
eformazionegarebbero state estremamente generiche.
Con il quarto motivo si lamenta motivazione carente e contraddittoria
rispetto all’osservanza dell’obbligo formativo ex art. 360, n. 5 cod. proc.
civ.
Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
115 e 116 cod. proc. civ. con riferimento all’interpretazione delle
deposizioni testimoniali non corrispondenti a quanto risultante dalla
verbalizzazione.
Con il sesto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 5 cod. proc. civ.,
motivazione contraddittoria rispetto allo svolgimento di attività formativa
rispetto a quanto emerge dalla verbalizzazione.

formalmente costituito.

Tutti i motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto si
riferiscono tutti all’accertamento di fatto della sussistenza del rapporto di
apprendistato fra le parti.
La Corte d’appello romana, confermando il giudizio del Tribunale in primo
grado, ha compiutamente motivato l’esistenza di un valido rapporto di
motivazione che, dopo avere affermato il principio secondo cui è onere del
datore di lavoro provare tale sussistenza, ha poi riscontrato che tale prova è
stata effettivamente fornita. La valutazione delle prove testimoniali
dettagliatamente e logicamente considerate dal giudice d’appello, non è
censurabile in questa sede di legittimità.
Il ricorso deve di conseguenza necessariamente essere rigettato.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €
100,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori
di legge.
Così deciso in Roma il /ottobre 2013.

apprendistato fra le parti. A tale riguardo non è affatto contraddittoria la

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