Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27510 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 30/12/2016, (ud. 26/09/2016, dep.30/12/2016),  n. 27510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7826-2011 proposto da:

P.G., (OMISSIS), P.A., (OMISSIS),

G.M.A., GLLMNG47P66E512B, C.C., (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio

dell’avvocato PAOLA RAMADORI, rappresentati e difesi dall’avvocato

MAURIZIO CORTICELLI con procura speciale notarile rep. 16405 del

18/09/2015;

– ricorrenti –

OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA (OMISSIS), SOFIVER S.P.A.

in liquid. ((OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI 36, presso lo studio dell’avvocato CARLO MARTUCCELLI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO SIMEONI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 248/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato Paola RAMADORI, con delega orale dell’Avvocato

CORTICELLI Maurizio difensore dei ricorrenti che si è riportata al

ricorso principale e ne ha chiesto l’accoglimento;

udito l’Avvocato MARTUCELLI Carlo, difensore dei resistenti che ha

chiesto l’inammissibilità del ricorso principale e l’accoglimento

del ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

P.A., G.M.A., P.G., C.C. a la società Autotrasporti P. s.n.c. di

P.G. & C. convenivano in giudizio nel 1995 innanzi al Tribunale di Verona la So.fi.ver S.p.a. e Officine Mirandola Veicoli Industriali S.p.a..

Parti attrici, premesso di aver intrattenuto con le convenute Officine rapporti commerciali per riparazione e compravendita di autocarri e rimorchi e che avevano una posizione debitoria per tali rapporti, asserivano di aver ricevuto una proposta di Pagamento del loro debito reso esorbitante dalle pattuizioni di esosi interessi a loro carico.

Esponevano, quindi, di aver venduto – dopo tutta una serie di vicende varie – due villette di loro proprietà (ciascuna per l’importo di Lire 230 milioni a fronte di un valore di mercato di Lire 520/550milioni) con atto del 27ottobre 1994 in favore della convenuta società So.fi.ver per il prezzo imposto da M.A. per conto della creditrice M. Veicoli Industriali S.p.a., in dipendenza e per effetto della suddetta proposta.

Tanto esposto parti attrici chiedevano la declaratoria di rescissione per lesione ex art. 1448 c.c. dei contratti di compravendita di cui sopra ed, in subordine, proponevano azione di annullamento dei contratti stessi per nullità del consenso.

Costituitesi in giudizio le parti convenute contestavano le avverse domande di cui chiedevano il rigetto esponendo, fra l’altro, che gli interessi sui loro crediti erano stati sempre pattuiti per iscritto e. non vi era stato approfittamento alcuno.

Riunita alla causa così instaurata anche altra successiva causa con cui le medesime parti attrici chiedevano, nei confronti delle stesse parti convenute, l’accertamento della sussistenza non già di un debito a loro carico, ma di un credito a loro favore, il Tribunale adito – con sentenza dell’8 ottobre 2003 – rigettava le domande attoree e compensava le spese del giudizio.

Tanto anche all’esito di un iter processuale caratterizzafo dall’interruzione del giudizio, a seguito dell’intervenuto dichiarato fallimento di Autotrasporti F.lli P. s.n.c. e P.A. e G., e della riassunzione dello stesso.

Le originarie parti attrici interponevano appello avverso al suddetta decisione del Giudice di prime cure, riproponendo le domande di cui all’atto introduttivo del giudizio.

Resistevano al gravame le parti appellate, fra l’altro eccependo la mancata regolare riassunzione della causa in primo grado.

L’adita Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 248/2010, dichiarava la nullità della sentenza n. 2916/2003 del Tribunale di Verona, innanzi al quale venivano rimesse le parti.

Per la cassazione della decisione della Corte territoriale ricorrono gli anzidetti P., nonchè la G. e la C., con atto fondato su un unico motivo.

Resiste con controricorso la Officine M. S.p.a., che propone ricorso incidentale fondato su cinque ordini di motivi.

All’udienza del 28 ottobre 2015 la causa veniva rinviata in attesa della decisione delle S.U. sulla questione ad essa rimessa con ordinanza n. 6127/2015 e, quindi, all’esito della intervenuta decisione rimessa all’odierna udienza.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- In via preliminare deve darsi atto che la questione rimessa con la citata ordinanza n. 6127/2015 (all’esito della quale vi fu il rinvio di cui alla precedente udienza) è stata decisa.

In particolare le SS. UU. di questa Corte, con sentenza del 22 dicembre 2015, n. 25774, hanno ritenuto che “la sentenza con cui il giudice di appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice “a quo” ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall’art. 360 c.p.c., comma 3, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate”.

Si deve, pertanto, procedere all’esame dei ricorsi che non sono inammissibili.

2.- Con il motivo del ricorso principale si censurano i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 prospettando il “manifesto errore di diritto della Corte di Appello di Venezia… che aveva ravvisato la mancata integrazione del contraddittorio nella riassunzione della causa”.

Il motivo, proposto con l’allegazione in unico contesto di censure multiple ed eterogenee, comunque non è fondato.

La Corte distrettuale, con la gravata decisione, ha dato conto con correttezza della rilevata mancata integraZione del contradditorio che comportava la rimessione della causa al primo giudice.

Con l’impugnata sentenza si è – in proposito – deciso facendo buon governo e corretta applicazione delle norme di diritto e dei principi ermeneutici applicabili nella fattispecie.

Neppure la gravata sentenza si espone al contestato vizio di carenza motivazionale, essendo la decisione fondata su argomentazioni logiche e, quindi, immuni da vizi in questa sede riscontrabili.

In particolare la Corte territoriale ha correttamente rilevato che la riassunzione di cui si discute era intervenuta nei confronti di quattro delle originarie cinque parti attrici. Ciò in quanto mancava la notifica del ricorso in riassunzione alla anzidetta società Autotrasporti P. o al Fallimento dello stessa.

Il motivo, in quanto infondato, va dunque respinto e, conseguentemente, va rigettato il ricorso principale.

3.- Con i cinque motivi del ricorso incidentale si deducono, nell’ordine, i seguenti vizi

a) art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, e 5 per violazione e falsa applicazione artt. 102, 300, 303, 305, 331, 332 e 334 c.p.c.;

viene, in sintesi, prospettata l’errata necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti Fallimento della ditta Società P., perchè la stessa non rivestiva il ruolo di litisconsorte necessario, in quanto la stessa società si sarebbe limitata a proporre solo azioni di indebito e risarcimento, azioni autonome rispetto a quelle formulate dagli altri attori.

b) art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5: per violazione artt. 102, 300, 303 e 305 c.p.c. ed omessa motivazione;

col motivo viene, nella sostanza, dedotta l’estinzione delle domande di ripetizione di indebito e risarcimento danni per mancata riassunzione delle stesse nei termini di legge.

c) art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione o falsa applicazione del R.D. n. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 25 e 43 e artt. 300, 302, 303 c.p.c.;

il motivo è fondato sulla prospettazione della erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’assenza di legittimazione processuale a riassumere il giudizio di primo grado in capo ai soci falliti P.A. e P.G..

d) Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, omessa pronuncia – violazione o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e art. 1965 c.p.c., col motivo si lamenta il mancato accoglimento eccezione di preclusione di domande proposte conseguente all’accordo transattivo stipulato in corso di causa dal Fallimento e dai due soci P..

e) art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 viene, col motivo, dedotta l’omessa pronuncia in ordine all’appello incidentale del capo sentenza di primo grado che compensava spese.

4.- Il ricorso incidentale non può essere accolto stante l’infondatezza dell’insieme dei motivi posti a fondamento dello stesso e che vanno respinti per le ragioni di seguito – rispettivamente – esposte:

a) il primo motivo è infondato in quanto nella fattispecie non si verte in tema di rapporti distinti.

Al riguardò non può che richiamarsi il noto orientamento, già affermato da questa Corte, secondo cui (S.U. n. 9686/2013) la non completa integrazione del contraddittorio sarebbe tuttalpiù consentita solo in presenza di rapporti giuridici separati ipotesi –

quest’ultima – non ricorrente nella fattispecie in esame;

b) la prospettata estinzione delle domande è errata in quanto è sufficiente la riassunzione anche nei confronti di una sola parte per evitare l’effetto estintivo.

c) l’affermata “riproposizione per completezza del seguente ulteriore motivo” non trova riscontro in atti, nè la parte ricorrente incidentalmente (dopo aver affermato che “la Corte d’Appello ha respinto l’eccezione in questione”) dice, indica e specifica dove e quando detta eccezione sarebbe stata proposta.

In ogni caso non viene colta la doppia ratio decidendi che ha comportato l’annullamento della prima sentenza con conseguente rimessione degli atti.

d) l’eccezione di preclusione delle domande per effetto del succitata accordo transattivo postulava – in ogni caso – la verifica della validità del medesimo accordo nei riguardi della Società P., nei cui confronti – come già detto – non veniva riassunto il giudizio;

e) la decisione in tema di spese data dalla gravata sentenza di appello risulta conformata ai principi di legge in materia.

5.- In conclusione, alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto, entrambi i ricorsi vanno rigettati con conseguente compensazione, per reciproca soccombenza, delle spese del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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