Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27510 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. II, 19/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.S.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PINCIANA 25, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO VALERIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRIMALDI VITTORIO;

– ricorrenti –

e contro

M.L., C.A., A.E.A.;

– intimati –

e contro

C.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V. MONTE PERTICA 39, presso lo studio dell’avvocato SALADINO

FABRIZIO, che lo rappresenta e difende con procura notarile rep.

21789 del 7/3/2008;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 5539/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del primo motivo di

ricorso, accoglimento del secondo, assorbito il terzo motivo di

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata P.A., quale procuratore speciale di A.E.A., conveniva davanti al Tribunale di Roma M.L., A. e C.B. chiedendone la condanna al rilascio del terreno in via (OMISSIS) detenuto senza alcun titolo.

I convenuti avanzavano domanda di usucapione.

Veniva poi integrato il contraddittorio con T.J., che aderiva alla domanda attrice.

Il Tribunale di Roma, con sentenza 34598/2001, condannava i convenuti al rilascio ed alle spese, rigettando la riconvenzionale, decisione riformata dalla Corte di appello di Roma, con sentenza 5539/04, che rigettava la domanda attrice ed. in accoglimento della riconvenzionale, dichiarava acquisito per usucapione il terreno in via (OMISSIS) f.250, particella 177 ed il fabbricato su di esso insistente censito nel NCEU alla partita (OMISSIS) particella 164 categoria A/5. La Corte territoriale richiamava le testimonianze che concordemente avevano affermato che la famiglia C. abitava fin dagli anni 60 nel fabbricato prima di trasferirsi nei primi anni 70 in un appartamento vicino, continuando a utilizzare e coltivare il terreno come orto.

Ca.Du. aveva proceduto alla intestazione catastale del fabbricato e la circostanza, adombrata dal primo giudice, che non risultava provato chi avesse provveduto ad ampliare o rendere di fatto abitabile l’immobile prima adibito a custodia di attrezzature da cantiere, in relazione alla produzione degli appellanti circa lo stato di degrado, confermava che gli appellati non avevano effettuato alcun intervento e che solo gli appellanti inizialmente si erano attivati per utilizzarlo come abitazione.

Ricorre T.S.J. con tre motivi, illustrati da memoria, non svolgono difese le altre parti.

Vi è agli atti procura notarile di C.B. per la costituzione in giudizio e la discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunzia violazione dell’art. 2697 c.c. degli artt. 101 e 102 c.p.c. nullità del procedimento per essere stato privato del contraddittorio S.L., erede, come la ricorrente di A.S..

La censura non merita accoglimento perchè la circostanza, solo affermata e non documentata, è del tutto nuova non emergendo dalla sentenza , dalla quale anzi risulta l’integrazione del contraddittorio solo nei confronti della odierna ricorrente. Ferma restando la rilevabilità di ufficio, anche ne giudizio di legittimità, di una ipotesi di litisconsorzio necessario, la stessa deve pacificamente risultare dagli atti e la ricorrente riconosce la possibilità della opposizione di terzo. Si produce solo in questa sede un generico, incompleto ed informale atto di divisione in cui si qualifica S.L. nascituro alla morte del de cuius L. S.G. senza alcun riferimento al bene in questione. Col secondo motivo si lamentano violazione degli artt. 1164, 2697 c.c., contraddittoria motivazione perchè i signori M. avevano iniziato a esercitare il potere sulla cosa quali detentori e più precisamente custodi e controparte non ha provato l’avvenuta interversio possessionis. Irrilevante è l’accatastamento. Col terzo motivo si lamentano violazione degli artt. 1140, 1142, 1158 e 2697 c.c. e contraddittoria motivazione deducendo l’inesistenza sia dell’elemento oggettivo che soggettivo per l’accoglimento della domanda di usucapione.

Osserva questa Corte Suprema:

Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454).

Tuttavia, nella fattispecie, appare decisiva la circostanza, che non si è data prova della interversione nel possesso perchè l’accatastamento ad istanza dei convenuti, in astratto rilevante (Cass. n. 2487/2000), necessita dell’acquiescenza del proprietario (Cass. n. 13291/2002).

Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222) ma, nel caso in esame, lo stato di abbandono è stato solo valutalo a danno degli appellati.

In definitiva, va rigettato il primo motivo, accolto il secondo e dichiarato assorbito il terzo, con rinvio per un nuovo esame, alla luce dei principi enunciati, e per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia per un nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Roma, altra sezione.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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