Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27510 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27510 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 29329-2010 proposto da:
ARDIA

ROSARIO

RDARSR72D26F839A,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA UGO OJETTI 401, presso lo
studio dell’avvocato SCARPONI ANNA, rappresentato e
difeso dagli avvocati ANNARITA BILLWILLER, FONTANAROSA
GIUSEPPE, IVANA CERVONE, LUBRETO FRANCESCO SAVERIO
2013

giusta delega in atti;
– ricorrente –

2818

contro

TSCHABOLD ANTONIO C.F. TSCNTN58H02F924B, nella qualità
di ex socio accomandatario della S.M.I.E.I. – SOCIETA’

Data pubblicazione: 10/12/2013

MERIDIONALE IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI DI ANTONIO
TSCHABOLD & C. S.A.S. CANCELLATA P.I. 0269834127,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. PISANELLI 2,
presso lo studio dell’avvocato POMPA VINCENZO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PARISI

– controricorrenti

avverso la sentenza n. 7324/2009 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 10/12/2009 R.G.N. 11646/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAI SANO;
udito l’Avvocato POMPA VINCENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

-._

FRANCESCO, giusta delega in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 dicembre 2009 la Corte d’appello di Napoli, in riforma
della sentenza del Tribunale di Napoli dell’8 giugno 2005, ha dichiarato
l’inammissibilità della domanda proposta da Ardia Rosario nei confronti
della S.M.I.E.I. s.a.s. relativa a competenze lavorative per il dedotto

ottobre 1998, per il periodo successivo al 22 aprile 1996, ed ha rigettato la
domanda per quanto concerne il periodo anteriore a tale data, condannando
l’Ardia al pagamento in favore della S.M.I.E.I. della somma di E 233,62 a
titolo di indennità di mancato preavviso. La Corte territoriale ha
considerato che il lavoratore, già nel giudizio di primo grado, aveva
limitato la propria domanda alle competenze relative al periodo decorrente
dal 5 marzo 1993, data di costituzione della S.M.I.E.I., rinunciando alla
propria domanda nei confronti di Tsachabold Ciro alle cui dipendenze
assumeva di avere lavorato per la prima parte del rapporto dedotto in
giudizio; ma dal libro matricola della società, e dalla visura camerale,
risulta che la società, costituita il 19 aprile 1993, ha iniziato ad operare solo
il 22 aprile 1996, né il lavoratore ha mai dedotto che la stessa società ha
operato nel periodo precedente in modo irregolare. In riferimento al
periodo successivo al 22 aprile 1996, la Corte napoletana ha poi
considerato che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non
conteneva la dovuta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto a base
della domanda.
Ardia Rosario propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza
affidato a due motivi.
Resiste con controricorso Tsachabold Antonio, nella qualità di ex socio
accomandatario della S.M.I.E.I. Società Meridionale Impianti Elettrici di
Antonio Tsachabold & C. s.a.s.

rapporto di lavoro subordinato fra le parti nel periodo 1 ottobre 1987 — 2

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.
360, n. 5 cod. proc. civ. per non avere il giudice dell’appello
complessivamente e correttamente valutato tutte le prove a disposizione,
con insufficiente, contraddittoria illogica e viziata motivazione nonché per

che la Corte territoriale non avrebbe considerato che la società S.M.I.E.I.
ha iniziato ad operare in modo irregolare in epoca anteriore a quella
risultante quale inizio dell’attività dalla visura camerale e, ai fini lavoristici
rileva l’effettività del rapporto, comprovata dall’istruttoria testimoniale
svolta.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.
414 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. per non
avere il giudice dell’appello complessivamente e correttamente valutato
l’atto introduttivo che, contrariamente a quanto ritenuto con la sentenza
impugnata, conterrebbe tutti gli elementi previsti per la sua completezza e
validità essendo indicate dettagliatamente le mansioni svolte ed i siti presso
i quali l’Ardia aveva lavorato.
Il primo motivo è inammissibile perché con esso si tenta una rivalutazione
delle risultanze processuali non consentite in questa sede di legittimità.

Il secondo motivo è infondato. Una attenta e completa lettura del ricorso
introduttivo del giudizio di primo grado ha portato il giudice d’appello ad
evidenziare che tutte le pretese spiegate sono state rivolte non solo alla
società S.M.I.E.I. ma anche nei riguardi di Ciro Tschabold, di cui infatti si
e chiesta la condanna in solido, senza specificare come ciascuna delle parti
chiamate in giudizio si ponevano come datore di lavoro dell’Ardia,
precisazione che era necessaria sin dal primo atto del ricorso. Del resto, tale

vizio di omessa motivazione su un punto decisivo. In particolare si deduce

incompiutezza nei termini ora indicati era tanto evidente da avere un
implicito ma significativo riconoscimento nella rinunzia operata nel corso
del giudizio alla domanda nei riguardi del Tschabold. Ne consegue che la
Corte d’appello napoletana ha applicato correttamente i principi
giurisprudenziali regolanti la materia in oggetto (Cass. 16 gennaio 2007 n,

In ordine al’indennità di preavviso va considerato che dalla stressa sentenza
impugnata risulta che il medesimo lavoratore ha affermato di essersi
dimesso, creando i presupposti per la corresponsione di tale indennità, e
senza opporre alcunché riguardo al suo fondamento giuridico ed alla sua
quantificazione.
La contrastante soluzione data dai giudici di merito alla vicenda in esame
induce alla compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 8 ottobre 2013.

820 cui adde Cass. 8 febbraio 2011 n. 3126).

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