Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2751 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2019, (ud. 07/11/2018, dep. 30/01/2019), n.2751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30210-2017 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROMOLO FREDDI;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 340/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il signor B.B., proprietario di una unità immobiliare in uno stabile condominiale ad (OMISSIS), ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Ancona, confermando la sentenza del tribunale della stessa città, lo ha condannato a restituire al Condominio la somma di Euro 1.962,63 che la compagnia assicuratrice dello stabile gli aveva versato a titolo d’indennizzo per i danni derivati alla sua unità immobiliare dalla rottura degli scarichi fognari condominiali. Tale somma – secondo la prospettazione del Condominio, recepita dai giudici di primo e secondo grado – era destinata al pagamento delle opere di ripristino dell’unità immobiliare del B.; poichè costui non l’aveva mai versata alla ditta incaricata dei lavori, quest’ ultima aveva fatturato detto ripristino direttamente al Condominio, inserendolo nella fattura 9/06 di Euro 7.112,6, regolarmente saldata, comprendente anche i lavori di ripristino delle tubazioni condominiali; donde la pretesa restitutoria accolta dalla corte dorica.

Il ricorso per cassazione si articolo in due motivi.

L’intimato Condominio non ha spiegato attività difensiva in questa sede.

La causa è stata decisa nell’adunanza di camera di consiglio del 7 novembre 2018, per la quale non sono state depositate memorie.

Il primo motivo di ricorso, formulato con promiscuo riferimento all’arti. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, riguarda il giudizio di fatto secondo cui i lavori di ripristino dell’immobile del B. sarebbero stati compresi nella fattura n. 9/06, intestata al Condominio e da questo pagata. Il ricorrente lamenta che la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare analiticamente le voci della fattura 9/06, imputando immotivatamente una parte del relativo importo (corrispondente alla differenza tra la somma fatturata e il costo dí ripristino della condotta fognaria stimato dal CTU sulla scorta del tariffario regionale) al costo di ripristino dell’unità immobiliare del B.

Il secondo motivo di ricorso – riferito alla nullità della sentenza ed all’ omesso esame di fatti decisivi, con riferimento all’art. 360 c.p.c. nn. 4 e 5 – sostanzialmente reitera la doglianza relativo al mancato esame delle voci della fattura 9/06.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente, per la loro intima connessione, e vanno giudicati fondati.

La corte territoriale, infatti, si è totalmente sottratta all’onere motivazionale (non rispettando il relativo minimo costituzionale, cfr. SSUU 8053/14), in quanto ha affermato che i lavori di ripristino dell’immobile del ricorrente erano stati fatturati nella fattura n. 9/06, intestata al Condominio, senza tuttavia esaminare la descrizione delle opere oggetto di fatturazione in tale fattura e nella fattura n. 14/06, intestata al B. e da costui pagata.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte d’appello di Ancona, altra sezione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla corte d’appello di Ancona, altra sezione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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