Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2751 del 05/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2751 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 21732-2013 proposto da:
CARPEGGIANI GIANLUIGI, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA MANCINI, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

RAGAZZON ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLA CAMILLUCCIA 145, presso lo studio
dell’avvocato EMANUELA PASTORE STOCCHI, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIOVANNI POLIZZI;
– controricorrente –

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Data pubblicazione: 05/02/2018

avverso la sentenza n. 739/2012 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 25/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato TANTALO Luca, con delega depositata in
udienza dell’Avvocato POLIZZI Giovanni, difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il

Fatti di causa
Con sentenza definitiva n. 315/1998 la Corte di Appello di
Bologna, all’esito del giudizio di opposizione a D.I. ottenuto
dall’avv. Gianluigi Carpeggiani per il pagamento di
prestazioni professionali nei confronti della società

dichiarava l’inesistenza del credito azionato nei confronti
della predetta società.
Nel 2001 il medesimo Carpeggiani richiedeva ed otteneva
dal Tribunale di Ferrara un secondo D.I. per l’importo di £
56.061.500,

sempre per il pagamento di prestazioni

professionali,

nei confronti di Roberto Ragazzon (o

Ragazzoni) in proprio individuato come debitore in luogo
della anzidetta s.n.c..
Opposto pure il

secondo

D.I.

ed

incardinatosi

il

contraddittorio, il Tribunale estense accoglieva l’eccezione
di intervenuta prescrizione estintiva del credito azionato in
via monitoria, revocando il D.I. stesso con parziale
compensazione delle spese, poste per la parte rimanentea carico dell’opposto.
Il Carpeggiani appellava la sentenza sulla base di cinque
motivi.
Il Ragazzon insisteva per il rigetto del gravame.
L’adita

Corte di Appello di Bologna, con sentenza n.

739/2012, rigettava l’appello proposto dal Carpeggiani.
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Ragazzoni Arredamento di Ragazzoni Roberto & C. s.n.c.,

Avverso tale decisione della Corte

distrettuale ricorre il

Carpeggiani con ricorso basato su nove ordini di motivi e
resistito dall’intimato, che – in via preliminare- ha eccepito
l’inammissibilità dell’avverso atto nel suo complesso ai
sensi dell’art. 366 c.p.c..

il ricorrente che il ocntroricorrente.
Ragioni della Decisione
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di

violazione dell’art. 2495 c.c. in relazione all’art. 1310 c.c..
Viene dedotta, nella sostanza, l’inesatta applicazione delle
norme del c.c. in relazione all’interruzione della prescrizione
nei confronti del coobbligato solidale anche se non parte del
giudizio.
Il motivo è infondato.
La sentenza della Corte di Appello di Bologna n.315/1998,
fin da allora, aveva accertato che non era stato conferito
alcun incarico al Carpeggiani.
Il motivo, quindi, è del tutto pretestuoso allorchè tenta di
insinuare una problematica (peraltro avente carattere di
novità) relativa alla posizione di un coobbligato solidale che
tale può eventualmente essere solo in presenza effettiva di
una obbligazione viceversa esclusa nella fattispecie.
Da ultimo va, altresì, rammentato come – secondo la stessa
giurisprudenza di questa Corte ( Cass., Sez. Terza, Sentenza
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Hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sia

15 giugno 2001 , n. 8136) “la disciplina dell’art. 1310, secondo
comma – cod. civ. sull’estensibilità dell’interruzione della
prescrizione agli altri condebitori solidali va completata con
la disciplina degli effetti della durata dell’interruzione
contenuta nell’art. 2945 cod. civ.” ;
ancora,

come il preteso effetto interruttivo della

prescrizione nei confronti del coobbligato solidale rimasto
estraneo ad un giudizio si verifica solo allorchè ricorra
l’ipotesi di una effettiva posizione debitoria dell’altro preteso
coobbligato solidale presente in giudizio, con la
conseguenza, pertanto, che è solo per tale ipotesi (non
ricorrente, come rilevato, nella fattispecie) che “l’azione
giudiziaria e la pendenza del relativo processo determina
l’interruzione permanente della prescrizione anche nei
confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio”.
2.-

Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di

violazione e falsa applicazione dell’art. 1337 c.c..
3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione
dell’art. 1398 c.c..
4.-

I due motivi innanzi esposti possono essere trattati

congiuntamente e vanno entrambi ritenuti inammissibili.
Gli stessi

introducono in giudizio, per la prima volta,

questione nuove.
Affinchè il giudizio di legittimità non sia un qualcosa di
alieno rispetto ai precedenti gradi non può che sottolinearsi
5

ed,

l’assoluta inammissibilità in questa sede di questioni
sollevate per la prima volta o tali, in assenza di ogni altra
dovuta allegazione, risultanti.
I motivi sono, dunque, inammissibili.

5.- Con il quarto, quinto e sesto motivo del ricorso si deduce

I motivi, che vanno trattati unitariamente per la loro
connessione, non possono essere accolti.
L’esame degli stessi deve – attesa la data di deposito (25
maggio 2012) della sentenza gravata- deve essere compiuto
alla stregua del parametro normativo processuale di cui
all’art. 360, n. 5 c.p.c., vecchio testo, applicabile ratione
temporis nella specifica ipotesi.
Nel ricorso si lamenta il preteso vizio
motivazionale

di carenza

in relazione a taluni profili valutativi, in

fatto, riguardanti -secondo la prospettazione di parte
ricorrente- nell’ordine :
– la prescrizione interrotta nei confronti di falsus procurator;
– l’interpretazione

di

raccomandate

interruttive

della

prescrizione ;
– la quantificazione del credito contenuta nella raccomandate
interruttive.
Senonchè, in ipotesi, non vi è stata una insufficiente o
contraddittoria motivazione, ma una valutazione di fatti ed
una diversa interpretazione degli stessi da parte della Corte
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la insufficiente e contraddittoria motivazione.

territoriale, la quale -per di più- ha correttamente valutato i
suddetti aspetti.
Al riguardo va rimarcato il noto principio per cui, al fine
dell’effettiva sussistenza dei lamentati vizi, deve sussistere
una totale obliterazione (nella fattispecie, invero, non

Infatti “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito
dall’art. 360, primo comma n. 5 cod. proc. civ. non può
equivalere e risolversi nella revisione del “ragionamento
decisorio” ( Cass. civ., Sez. L., Sent. 14 no novembre 2013,
n. 25608).
Per di più e conclusivamente va riaffermato il principio per
cui “la motivazione omessa o insufficiente è configurabile
soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito
emerga una totale obliterazione di elementi” ( Cass. civ.,
S.U., Sent. 25 ottobre 2013 n. 24148).
I motivi qui in esame sono, pertanto, inammissibili.

6.

Con il settimo, ottavo e nono nno. tivo del ricorso si insiste

nella denuncia del vizio di insufficiente e contraddittoria
motivazione in ordine ai seguenti profili :
a) riconoscimento del diritto ; b) conseguente effetto
interruttivo della prescrizione ; c) offerta “banco judicis”
fatta a verbale.
I motivi non possono essere accolti.

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ricorrente) di elementi di fatto.

Gli stessi, per un verso, devono ritenersi entrambi
inammissibili per lo stesso ordine di ragioni innanzi già
esposte sub 5.
Nella fattispecie va , ancora, ribadito che non si verte
nell’ipotesi di fatti non valutati, ma -semmai- di diversa

censurabile per contraddittoria motivazione ai sensi del
nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c. .
In ogni caso la Corte distrettuale, con la sentenza oggi
gravata, ha correttamente valutato la fattispecie.
Più in particolare, ancora (e decisivamente), deve
evidenziarsi il rilevante aspetto riguardante l’applicazione ,
nell’ipotesG della prescrizione ordinaria e non di quella
presuntiva, con la conseguente inefficacia della predetta
offerta al fine dell’inefficacia – al fine pure prospettato ed
invocato in ricorso- della pretesa interruzione del decorso
della medesima prescrizione.
I motivi vanno, quindi, respinti.
7.- Il ricorso va, dunque, rigettato.
8.- Le spese seguono la soccombedza e si determinano così
come in dispositivo.
9.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a

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valutazione degli stessi, valutazione -per di più- non più

norma – del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso

e condanna il ricorrente al

del giudizio, determinate in . C 3.200,00, di cui C
200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura
del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
17 ottobre 2017.

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Il Consigliere Estensore

Il Presidente
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pagamento in favore del controricorrente delle spese

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