Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27509 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 30/12/2016, (ud. 23/09/2016, dep.30/12/2016),  n. 27509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11412-2012 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERTO

CADLOLO 90, presso lo studio dell’avvocato TULLIA TORRESI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTELLO

30, presso lo studio dell’avvocato GIULIA DE VIRGILIO VICENZI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1147/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato TORRESI Tullia, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato DE VIRGILIO VIOCENZI Giulia, difensore del

resistente che si riporta agli atti depositati e chiede il rigetto

del ricorso e inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento 1-2-3

motivo assorbito 4 motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.F. con atto di citazione del 2 maggio 2001 convocava in giudizio il Condominio di (OMISSIS), chiedendo che venisse dichiarata nulla o venisse annullata la Delib. assembleare del Condominio adottata in data 2 marzo 2001 nella parte in cui era approvato il consuntivo al 31 dicembre 2000. L’attrice deduceva che alla voce spese personali e rimborso le era stata addebitata la somma di Lire 6.208,556, che tale importo riguardava in gran parte le spese legali anticipate dall’amministratore per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ancora pendente tra le medesime parti avanti al Tribunale di Roma, che nessuna documentazione giustificativa era stata fornita in ordine alle spese in questione, che le spese legali dovevano essere anticipate dal condominio in attesa della regolazione definitiva da parte del giudice, che la previsione di bilancio delle spese legali inerenti al decreto ingiuntivo era suscettibile di determinare una duplicazione di titoli.

Si costituiva il Condominio, sostenendo di essere creditore della sig.ra F. della somma di Lire 60.637,789 relativi agli oneri condominiali non pagati per circa dieci anni. Il Condominio evidenziava che il decreto ingiuntivo era stato opposto e pertanto l’amministratore aveva predisposto una variazione dell’addebito delle spese personali pari ad Euro 2.240,68 ed aveva provveduto al relativo storno e che pertanto era cessata la materia del contendere in quanto l’amministratore aveva predisposto una variazione dell’addebito relativo al bilancio impugnato con riduzione pari ad Euro 2.240,689 della voce spese personali.

Nella medesima udienza si costituiva T.A., quale erede dell’originaria attrice deceduta, richiamandosi alle conclusioni rassegnate dalla de cuius.

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 26300 del 2003, rigettava la domanda e compensava le spese processuali tra le parti.

La Corte di Appello di Roma, pronunciandosi su appello di T.A., a contraddittorio integro, con sentenza n. 1147 del 2011, preso atto della parziale cessazione della materia del contendere in ordine all’impugnazione della Delib. assembleare, rigettava la domanda di annullamento della Delib. di cui si dice, in parziale accoglimento dell’appello condannava il Condominio appellato alla refusione del 50% delle spese processuali sostenute dall’appellante e compensava la residua parte. Secondo la Corte capitolina, posto che il Condominio riconosceva come non dovuta la somma di Euro 2.240,68 il cui importo corrispondeva alla somma delle voci descritte nel conto movimento personale della F., andava dichiarata, su tale aspetto, la cessazione della materia del contendere. La legittimità o meno dell’approvazione del consuntivo andava quindi stabilità solo con riferimento alla voce residua inerente alle spese di registrazione del decreto pari ad Euro 1.820,000. Il suddetto importo di spesa doveva far carico alla sola F. quale spesa accessoria inerente al decreto ingiuntivo emesso e dichiarato provvisoriamente esecutivo.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da T.A. con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. Il Condominio di (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= T.A. lamenta:

a) Con il primo motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione dell’art. 2377, comma 8, applicabile analogicamente all’art. 1137 cod. civ. e dei principi in tema di cessazione della materia del contendere, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale, nonostante abbia verificato che il Condominio riconosceva non dovuta la somma di Euro 2.240,68, il cui importo corrispondeva esattamente alla somma delle voci descritte nel conto movimento personale della F., tuttavia ha rigettato la domanda di annullamento della relativa Delib.. Epperò l’art. 2377 c.c., comma 8, stabilisce che l’annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita da altra presa in conformità della legge e dello statuto. Norma applicabile analogicamente alla fattispecie. Piuttosto, la cessazione parziale della materia del contendere non poteva, invece, riguardare la domanda di annullamento, ma solo la domanda di accertamento negativo, che difatti, in sede di appello, sarebbe stata limitata al solo importo residuo.

b)= Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1137 cod. civ. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. con riguardo al rigetto dell’azione di annullamento della Delib., con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo la ricorrente la Corte distrettuale avrebbe errato nel non aver annullato la Delib. 2 marzo del 2001 oggetto del presente giudizio, indipendentemente del riaccredito delle somme effettivamente non dovute ed illegittimamente addebitate. L’illegittimità originaria della Delib. andava valutata con riferimento a tutti gli addebiti illegittimi. E’ evidentemente illogica la sentenza, sostiene la ricorrente, laddove autorizza una duplicazione di crediti e di titoli per una stessa pretesa e addirittura ne nega l’esistenza che, invece, appare lampante, mentre il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato in primo grado con sentenza confermata dalla corte di Appello, con caducazione di ogni conseguente statuizione in ordine all’addebito delle spese della procedura monitoria. La negazione della pronuncia di annullamento della Delib. di approvazione del bilancio impugnato avrebbe determinato l’assurda conseguenza di ritenere, tuttora obbligata la condomina al pagamento di spese che la Magistratura ha ritenuto non dovute con pronuncia confermata in appello: infatti, nella specie, la ricorrente ha dovuto pagare per evitare ulteriori azioni monitorie.

2.= Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 282 cod. proc. civ. e art. 2909 cod. civ. con riguardo al giudicato esterno costituito dalle sentenze del Tribunale di Roma n. 4741 del 2004 e Corte di Appello di Roma n. 151 del 2010 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale nonostante avesse avuto contezza che il decreto ingiuntivo opposto relativo alle somme riportate a carico della sig. F. dal bilancio consentivo era stato revocato, tuttavia rigettava l’appello nella parte in cui l’appellante chiedeva l’accertamento della non dovutezza delle somme interamente addebitate in bilancio e non stornate. Per altro, considerato che l’immediata esecutività delle sentenze di primo grado posto dall’art. 282 cod. proc. civ. la Corte proprio in esecuzione della sentenza di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto dichiarare la non dovutezza della somma in questione senza la necessità di un giudicato formale.

1.1.= I motivi che per l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi vanno esaminati congiuntamente, sono fondati per le ragioni di cui si dirà.

Va qui premesso che la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell’interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull’oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (vedi Cass. n. 10553 del 2009). Pertanto, in mancanza di tale pieno accordo, deve escludersi che il Giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato o provato l’insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa stessa o la controparte dell’interesse alla prosecuzione del giudizio e quando nelle rispettive conclusioni ciascuno abbia insistito sulle originarie domande (vedi Cassa. 23289 del 2007).

Ora, nel caso in esame la sig. F. con l’atto introduttivo del giudizio aveva chiesto l’annullamento della Delib. 2 marzo 2001 nella parte in cui era approvato il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2000, al fine di vedere dichiarate non dovute le somme inserite nel bilancio a titolo di “spese personali e rimborso” relative – a suo dire – a spese legali anticipate dall’amministratore per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, alla data della citazione, ancora pendente tra le parti. Senonchè la Corte distrettuale ha accertato che la stessa T. con l’atto di appello dava atto che con la Delib. 23 luglio 2003 il condominio aveva approvato lo storno della somma di Euro 2.240,68 dal maggior importo di Lire 6.206,556 tale che dall’originaria somma oggetto dell’impugnativa della Delib. in esame residuava il solo importo di Euro 965,77. Sicchè proprio in considerazione del fatto che residuava ancora una pretesa del Condominio in relazione alla Delib. oggetto del giudizio, lo storno di cui si dice non aveva determinato una situazione assimilabile alla cessazione della materia del contendere. In buona sostanza, lo storno effettuato dall’amministratore aveva determinato un mutamento del petitum ma non aveva eliminato tutte le ragioni della F. a chiedere la dichiarazione di nullità o l’annullamento della Delib. oggetto del giudizio.

1.2.= Senza dire che la riduzione ad opera del condominio della somma dovuta a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo non fa altro che dimostrare la fondatezza dell’opposizione. E, comunque, è contrario ad ogni principio generale del sistema normativo italiano e, in ogni caso, ai principi che governano i rapporti all’interno di un condominio che le spese affrontate per il recupero dei contributi dovuti dal condomino moroso siano posti interamente a carico del medesimo.

1.3.= Piuttosto, alla luce dello storno operato dal Condominio ma, soprattutto, alla luce dell’annullamento del decreto ingiuntivo in seguito all’opposizione della F., va evidenziato che risultava provato che il Condominio aveva addebitato alla F. somme non dovute, con un comportamento, pertanto, che integra gli estremi di un abuso di poteri.

2.= Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (in ordine alla parziale compensazione delle spese del primo grado di giudizio), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo la ricorrente, nel caso in esame la decisione con al quale la Corte distrettuale avrebbe parzialmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio non sarebbe sorretta da adeguata motivazione e, comunque, tenuto conto della intervenuta parziale cessazione della materia del contendere, con riferimento all’azione di accertamento negativo, e del contegno processuale e sostanziale del condominio per tutta la durata del giudizio, sarebbe priva di giustificazione. E di più, la motivazione di cui si dice sarebbe contraddittoria, perchè o l’azione di annullamento era fondata ed allora, seppur si comprenderebbe la compensazione parziale delle spese, non si comprenderebbe il rigetto dell’appello, oppure era infondata ed allora sarebbe il mancato addebito delle spese di lite che non si comprenderebbe affatto.

2.1.= Il motivo, come è evidente, rimane assorbito dall’accoglimento dei motivi precedenti.

In definitiva, il ricorso va accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la Corte può decidere nel merito dichiarando nulla la Delib. oggetto del giudizio e condannando il Condominio di (OMISSIS) alla rifusione delle spese dell’intero giudizio così come vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e giudicando nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. dichiara la nullità della Delib. del Condominio (OMISSIS) 2 marzo 2001 nella parte in cui era approvato il consuntivo al 31 dicembre 2000, condanna il Condominio al pagamento, in favore della sig.ra T. quale erede della sig. F., delle spese dell’intero giudizio che liquida: a) per il primo grado del giudizio, in Euro 2.800,00 (di cui Euro 800,00 per competenze, Euro 2000,00 per onorari); b) per il giudizio di appello in Euro 1.798,00 (di cui Euro 14,00 per spese, Euro 894,00 per competenze, Euro 890,00 per onorari); c) per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi e, oltre a spese generali ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 23 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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