Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27509 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. II, 19/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5926/2006 proposto da:

IBSEN SRL P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32,

presso lo studio dell’avvocato ZANUZZI ANTONIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CAMPAGNARO GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

M.W.E. in proprio ex art. 86 c.p.c., M.

R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RONCIGLIONE 3,

presso lo studio dell’avvocato GULLOTTA FABIO, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 44/2005 della CORTE D’APPELLO di TRENTO

sezione distaccata BOLZANO, depositata il 22/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato GULLOTTA Fabio, difensore dei resistenti che ha

chiesto di riportarsi agli scritti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ibsen srl propose opposizione al d.i. concesso dal Tribunale di Bolzano agli avvocati M. e Ma. per L. 82,525.852 chiedendone la revoca per essere indimostrata l’attività professionale e non individuabili i criteri e gli elementi per la quantificazione delle pretese.

Il tribunale, con sentenza 164/04, revocò il D.I. condannando la Ibsen al minore importo di Euro 25.226,27 oltre accessori ed a metà delle spese e la corte di appello di Trento, sezione di Bolzano, con sentenza 44/2005, sul gravame della Ibsen, ridusse la condanna al pagamento di Euro 16.880,84. oltre accessori, revocando la condanna a metà delle spese della procedura monitoria e regolando le ulteriori spese. La Corte ritenne provate le prestazioni stragiudiziali sulla scorta della copiosa documentazione da entrambe le parti prodotta, che testimoniava del complesso delle prestazioni, dedusse che, a prescindere dalla redazione di atti, la tariffa affianca la voce “redazione” a quella “assistenza alla relativa stipulazione e redazione”, stabilì congruo il valore di L. 1.070.650.000 relativamente al contralto di appalto di cui si discuteva, ridelerminò in lire 514.000.000 il valore del contralto di divisione pervenendo all’importo indicato.

Ricorre Ibsen con due motivi, illustrati da memoria, resiste controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunzia violazione dell’art. 2697 c.c., e art. 115 c.p.c., in relazione allo svolgimento dell’attività professionale perchè la corrispondenza scambiata non dimostra se.

quale e quanta attività sia stata svolta, per cui l’affermazione di ripetuti e serrati incontri anche di domenica e in ore notturne è priva di alcun riscontro anche in ordine al contenuto di tale attività nè è vero che la società non abbia contestato l’operato.

Ha anche sbagliato la Corte a riconoscere ulteriori importi.

Non poteva essere posta a carico del soccombente neppure in parte la tassa di opinamento stante la revoca del d.i..

Col secondo motivo si lamenta insufficiente motivazione sempre in relazione alle norme di cui sopra.

Le censure possono esaminarsi congiuntamente.

La Corte di appello, con ampia e articolata motivazione da pagina tredici a pagina ventitre della sentenza ha riferito del complesso di attività risultanti dalla documentazione versata dalle parti, rideterminando in senso favorevole alla Ibsen gli importi dovuti mentre per gli ulteriori importi, qui contestati, a pagina 21 ha dedotto trattarsi di voci forfettariamente liquidate nella impugnata sentenza e non oggetto di censura mentre per esame e studio pratica l’importo di L. 3.200.000. pur dovendo essere rapportato al valore dell’affare rivelatosi inferiore, doveva trovare conferma perchè inferiore al minimo tabellare.

In particolare i giudici di appello, a pagina sedici, anche ad ammettere che le bozze per la definitiva stesura degli atti fossero state preparate da altri, hanno dedotto che ciò non bastava a rendere dubbia l’avvenuta prestazione di attività professionale di assistenza prevista dalla tariffa forense in materia stragiudiziale ed hanno considerato che la sottovoce 2 f affianca alla voce “redazione” quella “assistenza alla relativa stipulazione e redazione”.

Non contestandosi analiticamente la ratio decidendi della sentenza e svolgendosi deduzioni in senso contrario senza riportare, in violazione del principio di autosufficienza gli atti invocati, le censure si risolvono in un mero dissenso rispetto ad una motivazione congrua, logica e coerente, tranne che per la voce relativa alla tassa di opinamento, non dovuta attesa la revoca del d.i..

Donde la cassazione della sentenza senza rinvio limitatamente a tale aspetto lamentato nel primo motivo.

Appare opportuna la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo limitatamente alla voce tassa di opinamento, cassa senza rinvio la sentenza limitatamente a tale statuizione. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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