Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27509 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27509 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 25957-2009 proposto da:
FOTO VIDEO L’ALTRA IMMAGINE DI ZUMBO GIUSEPPE, in
persona del legale rappresentante pro tempore, già
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO
28, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IELO,
rappresentato e difeso dagli avvocati FASCI’ LORENZO,
2013
2816

VITETTA RENATO GIORGIO, giusta delega in atti e da
ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 10/12/2013

GIORDANO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA APPENNINI 60, presso lo studio dell’avvocato DI
ZENZO CARMINE, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ALESSANDRO IACANGELO, giusta delega in
atti;

avverso la sentenza n. 853/2008 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 28/10/2008 r.g.n.
82/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato VITETTA RENATO GIORGIO;
udito l’Avvocato DI ZENZO CARMINE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso
per il rigetto, inammissibilità.

– controricorrente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28 ottobre 2008 la Corte d’appello di Reggio Calabria, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria dell’ 11
dicembre 2003, ha dichiarato che tra Giordano Giuseppe e la Foto Video
l’Altra Immagine di Zumbo Giuseppe è intercorso un rapporto di lavoro
sospensione del periodo di congedo per il servizio di leva protrattosi dal 23
maggio 2000 al 22 marzo 2001, ed ha condannato lo Zumbo, nella qualità
di legale rappresentante della ditta suddetta, al pagamento in favore del
Giordano della somma di E 13.108,55 a titolo di differenze retributive e
TFR, considerando la qualifica di commesso di IV livello secondo il CCNL
del settore Terziario. La Corte territoriale è pervenuta a tale decisione sulla
base dell’escussione dei testi di parte del lavoratore, considerando
inammissibili le istanze istruttorie della controparte stante la sua
costituzione tardiva in primo grado, e sulla base della CTU contabile
disposta al fine della quantificazione del credito del lavoratore. In
particolare detta istruttoria aveva confermato che il Giordano, nel periodo
considerato, è stato spesso l’unico presente nel negozio di foto della
controparte, operando operazioni di vendita ed incasso con continuità di
presenza; elementi che depongono nel senso dell’inserimento del lavoratore
nell’attività di gestione del negozio, e non di un’attività occasionale svolta
per amicizia gratuitamente o per interesse personale.
La Foto Video l’Altra Immagine di Zumbo Giuseppe propone ricorso per
cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo e svolgendo
istanza di sospensiva.
Resiste il Giordano con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

subordinato nel periodo 1 dicembre 1999 — 22 agosto 2001, con la

Con l’unico motivo si lamenta violazione dell’art. 2094 cod. civ. In
particolare si deduce che la pronuncia impugnata si sarebbe fondata su
un’errata interpretazione delle prove testimoniali assunte che viceversa non
avrebbero provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le
parti stante la loro genericità e carenza.

all’esclusiva competenza del giudice di merito ed è incensurabile in
cassazione se tale valutazione, come nel caso in esame, è logicamente e
congruamente motivata. Ma, nel caso in esame, il ricorso sarebbe
comunque infondato in quanto l’assunto del ricorrente -secondo cui il
lavoratore avrebbe svolto una collaborazione saltuaria per mera amicizia —
non sarebbe comunque provato. Ogni attività oggettivamente configurabile
come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo
oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito
“affectionis vel benevolentiae causa”, caratterizzato dalla gratuità della
prestazione; a tale fine non rileva il grado maggiore o minore di
subordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore di lavoro, ma la
sussistenza o meno di una finalità ideale alternativa rispetto a quella
lucrativa, deve essere rigorosamente provata, fermo restando che la
valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in
sede di legittimità, se immune da errori di diritto e da vizi logici come, si
ripete, è avvenuto nel caso in esame (per tutte Cass. 22 novembre 2010 n.
23624).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

Il motivo è inammissibile. La valutazione delle prove è rimessa

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute
dall’INAIL liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi
professionali oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 8 ottobre 2013.

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