Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27508 del 30/12/2016
Cassazione civile, sez. II, 30/12/2016, (ud. 23/09/2016, dep.30/12/2016), n. 27508
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26479-2011 proposto da:
DEL COLLE DI M.T. & C SNC (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA A TRAVERSARI 55, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE MARZANO, rappresentato e difeso dall’avvocato
BERARDINO CIUCCI;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MORPURGO
31, presso lo studio dell’avvocato FRANCO BOFFA, rappresentato e
difeso dall’avvocato ASCENZO LUCANTONIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1030/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 14/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito l’Avvocato CIUCCI Bernardino, difensore del ricorrente che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato BOFFA Franco, con delega orale dell’Avvocato Ascenzo
LUCANTONIO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per invito a regolarizzare ex
sentenza Elefante 2010 in sub rigetto del ricorso, condanna spese.
Fatto
PREMESSO
Che la società Del Colle snc di M.T. & C. con ricorso affidato a quattro motivi ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1030 del 2011 della Corte di appello dell’Aquila che, pronunciandosi su appello proposto dalla società Del Colle snc di M.T. & C. e su appello incidentale del Condominio (OMISSIS) in ordine all’assenza del requisito dell’apparenza della servitù richiesto ai fini dell’acquisto per usucapione, rigettava l’appello principale ed accoglieva l’appello incidentale discostandosi dalle valutazioni del Tribunale, condannava parte appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
In prossimità dell’udienza del 23 settembre 2016 la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il Collegio, in via preliminare, ha riscontrato che manca agli atti del processo la delibera con la quale l’assemblea del Condominio (OMISSIS) ha autorizzato l’amministratore a stare in giudizio, preso atto del principio espresso da questa Corte con la sentenza n. 18331 del 2010 “L’amministratore di condominio, in base al disposto dell’art. 1131 c.c., commi 2 e 3, può anche costituirsi in giudizio e impugnare al sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dall’assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione”, invita il Condominio (OMISSIS) a depositare la delibera che ha autorizzato l’amministratore a stare in giudizio e/o, in mancanza, la delibera di ratifica del comportamento giudiziale dell’amministratore in merito al presente giudizio, entro il termine di giorni 90 dal ricevimento della presente ordinanza, disponendo il rinvio della causa a nuova udienza.
PQM
La Corte ordina al Condominio (OMISSIS) di depositare in cancelleria, entro il termine di giorni novanta dal ricevimento della presente ordinanza, verbale con la quale l’assemblea condominiale ha autorizzato l’amministratore a stare in giudizio, e/o ha ratificato il comportamento giudiziale dell’amministratore in merito al presente giudizio.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera del Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016