Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27507 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 30/12/2016, (ud. 23/09/2016, dep.30/12/2016),  n. 27507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13773-2012 proposto da:

CONDOMINIO di VIA G. LEOPARDI 140 RIONE DUCA D’AOSTA is. 29 in NAPOLI

p.iva (OMISSIS) in persona dell’Amministratore pro tempore nonchè

CONDOMINIO VIA G. LEOPARDI 140 RIONE DUCA D’AOSTA is. 31 in NAPOLI

p.iva (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 19, presso

lo studio dell’avvocato CLAUDIO MARCONE, rappresentati difesi

dall’avvocato STEFANO RIELLO;

– ricorrente –

contro

ARIN SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VELLETRI 21, presso

lo studio dell’avvocato ERRICO di LORENZO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1320/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato CRISTINA SAVORELLI, con delega dell’Avvocato ERRICO

di LORENZO difensore della controricorrente, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del primo

motivo (S.U. 16598/16) e per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giorno (OMISSIS) nel compendio immobiliare denominato Rione Duca d’Aosta, sito in (OMISSIS) e composto da una pluralità di fabbricati condominiali tra loro separati da viali di accesso e transito, si verificarono cedimenti del piano di calpestio di detti viali e dissesti delle strutture portanti dei fabbricati.

All’esito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo che aveva individuato la causa dei suddetti fenomeni nelle infiltrazioni derivate dalle perdite conseguenti alla rottura di una tubazione idrica, i Condomini isolato (OMISSIS) ed isolato (OMISSIS) del Rione Duca d’Aosta citarono davanti al tribunale di Napoli la società ARIN spa, concessionaria comunale del servizio di distribuzione di acqua potabile, per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti ai suddetti cedimenti e dissesti.

Il tribunale, rilevato che la perdita d’acqua era derivata dalla condotta di adduzione agli isolati (OMISSIS) “compresa tra diramazione sita sulla via (OMISSIS) ed i misuratori a valle della stessa ubicati ai piedi ciascuna cassa scale”, ritenne che la condotta stessa fosse di proprietà della società erogatrice; ciò sull’argomento che, ancorchè il suolo in cui correva la tubazione fosse privato, la proprietà di tale tubazione doveva ritenersi della ARIN fino al contatore, giacchè “la garanzia dell’esatta misurazione da parte dei contatori installati dall’ente erogatore può essere offerta soltanto con la conservazione della proprietà su tutto il tratto della tubazione a monte dei contatori”. Sulla scorta di tali premesse – avvalorate, secondo il tribunale, dalla mancanza di difformi evidenze documentali e dalla mancata risposta del legale rappresentante della società ARIN all’interrogatorio formale deferitogli sulla circostanza della proprietà della tubazione – il tribunale condannò la ARIN spa a risarcire ai Condomini i danni derivanti dai menzionati cedimenti e dissesti.

La corte d’appello di Napoli, adita dalla ARIN, preliminarmente disattendeva l’eccezione di improcedibilità dell’appello sollevata dai Condomini sul rilievo del mancato deposito della procura ad litem all’atto della costituzione dell’ appellante e, nel merito, riformava la decisione di prime cure. Secondo la corte distrettuale, in mancanza di risultanze documentali comprovanti la titolarità del diritto di proprietà sulla condotta idrica da cui era fuoriuscita la perdita, il rilievo che detta perdita si fosse verificata a monte dei contatori, valorizzato dal tribunale, non poteva ritenersi idoneo, considerate “le particolari caratteristiche del complesso edilizio e l’ubicazione delle tubazioni all’interno del Rione Duca d’Aosta”, a vincere la presunzione legale, tratta dal disposto degli artt. 840 e 1117 c.c., di appartenenza delle tubature al proprietario del suolo.

Avverso la sentenza di secondo grado i Condomini isolato 29 isolato 31 del Rione Duca d’Aosta propongono ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi.

La ARIN – dal 2012 rinominata “ABC Acqua Bene Comune Napoli” – ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 23/9/16, per la quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 4 i ricorrenti denunciano l’errore in procedendo in cui la corte d’appello sarebbe incorsa omettendo, in violazione degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c., di dichiarare improcedibile l’appello della ARIN spa per avere quest’ultima iscritto la causa a ruolo senza depositare contestualmente la procura ad litem.

Osserva al riguardo il Collegio che nella sentenza gravata si riferisce, nell’epigrafe, che la procura ad litem rilasciata al procuratore della ARIN per il giudizio di secondo grado era stata apposta a margine dell’atto di appello e, nella motivazione (a pag. 3), che l’appellante si era costituita in tale giudizio depositando una copia della citazione in appello (c.d. “velina”) nel termine di gg. 10 dalla relativa notifica, provvedendo poi, decorso detto termine, a depositare l’originale di tale atto, sul cui margine, come detto, era stata stesa la procura ad litem. Sulla scorta di tali risultanze di fatto, la corte partenopea afferma che l’avvenuto deposito dell’originale oltre il termine di costituzione “costituisce una mera irregolarità che non esclude la procedibilità dell’appello”.

Ciò posto, si deve rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 6912/12, hanno enunciando il principio che la tempestiva costituzione dell’appellante con la copia dell’atto di citazione (cd. velina) in luogo dell’originale non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348 c.p.c., comma 1, ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall’art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l’udienza di comparizione di cui all’art. 350 c.p.c., comma 2, mediante deposito dell’originale da parte dell’appellante, ovvero a seguito di costituzione dell’appellato che non contesti la conformità della copia all’originale; nella motivazione di tale sentenza (p. 8) le Sezioni Unite hanno altresì specificamente affermato che, se l’appellante si costituisca tempestivamente depositando una copia della citazione non recante la procura in calce o a margine, la costituzione non è improcedibile ma nulla e tale nullità può essere sanata producendo l’originale della citazione con la procura all’udienza di cui all’art. 350 c.p.c..

Alla stregua di tali principi il primo motivo di ricorso va rigettato, perchè con tale motivo non si deduce che la procura ad litem rilasciata al difensore dell’appellante sarebbe stata depositata dopo l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c. ma si sostiene, in contrasto con i principi sopra richiamati, che, l’appello dell’ ARIN spa sarebbe stato improcedibile per il mancato deposito della suddetta procura ad litem entro il termine di costituzione.

Con il secondo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5 i ricorrenti denunciano il vizio di insufficiente omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione agli artt. 840 e 1117 c.c. ed agli artt. 115, 116 e 278 c.p.c..

I ricorrenti in particolare lamentano che la corte territoriale – escludendo che l’ubicazione del contatore a valle del tratto di tubazione in cui si era verificata la perdita consentisse di vincere le presunzioni derivanti dagli artt. 840 e 1117 c.c. e, quindi, di ritenere provato che detto tratto di tubazione fosse in proprietà della ARIN – avrebbe trascurato di valutare le seguenti risultanze processuali:

– le aree interessate al passaggio della conduttura non sono in proprietà dei Condomini ricorrenti ma del supercondominio denominato Condominio Aree consortili Rione duca d’Aosta; tanto, secondo i ricorrenti, emergerebbe dalla c.t.u. (pagina 11 del ricorso, in principio);

– il Condominio Aree consortili Rione duca d’Aosta non sarebbe dotato di alcun contratto di somministrazione idrica; tanto, secondo i ricorrenti, emergerebbe dalla c.t.u. (pagina 11 del ricorso, in fine);

– i Condomini ricorrenti non avrebbero nè il diritto nè la possibilità di intervenire sulla condotta a monte del contatore per eventuali interventi manutentivi, in quanto un qualunque intervento sulle tubature risulterebbe, per un verso, abusivo (potendo configurare il reato di prelievo abusivo di acqua) e, per altro verso, materialmente impossibile, essendo le chiavi di accesso alle saracinesche che interrompono l’erogazione dell’acqua nell’esclusiva disponibilità della ARIN.

I ricorrenti lamentano altresì che la corte distrettuale abbia omesso qualunque comparazione tra la presunzione legale di cui agli artt. 1117 e 840 c.c. e la presunzione semplice di comune esperienza, valorizzato dal primo giudice, secondo cui l’utente della somministrazione non può avere alcun potere sulla conduttura di allaccio posizionata a monte del misuratore di consumi.

Secondo i ricorrenti, infine, la corte d’appello avrebbe dovuto considerare come cosa generatrice del danno non tanto la conduttura quanto l’acqua a pressione somministrata attraverso la conduttura ivi condotta.

Il motivo va rigettato.

La censura con tale motivo proposta, infatti, si appunta, in sostanza, contro le conclusioni a cui è approdato il libero convincimento del giudice di merito e non contro eventuali vizi del percorso formativo di tale convincimento; essa cioè si risolve in una istanza di revisione, da parte della Corte di cassazione, delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito. Tale censura risulta dunque inammissibile, perchè, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Al riguardo va altresì ricordato che questa Corte ha già chiarito, per un verso, che il motivo di ricorso con cui – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo anteriore alla riforma del 2012 (applicabile nel presente giudizio) – si denuncia la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (sent. n. 2805/11); per altro verso, che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (sent. n. 16499/09).

Il ricorso va dunque, in definitiva, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna le ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.700, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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