Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27507 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. II, 19/12/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 19/12/2011), n.27507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30290/2005 proposto da:

B.M. (OMISSIS), S.M.

(OMISSIS), S.A. (OMISSIS), S.

G.M. (OMISSIS) quale avente causa di C.

I. in S. giusto contratto di compravendita,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 13, presso lo studio

dell’avvocato BARTOLI STEFANO, rappresentati e difesi dagli avvocati

MICELI Calogero, BERGAMASCHI GIUSEPPE;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO VIALE (OMISSIS)

in persona dell’Amministratore G.F., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 97, presso lo studio

dell’avvocato GIANNI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROCCHINI MARIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 271/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 01/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato ATTILIO CAROSELLI con delega dell’Avvocato GIUSEPPE

BERGAMASCHI difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso;

udito l’Avvocato GIANNI FIORA con delega dell’Avvocato MARIO RONCHINI

difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato in data 12 febbraio 2003, S.A. e M., B.M. e C. F.I. proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze con la quale era stata rigettata la loro domanda intesa al riconoscimento che il condominio di Viale (OMISSIS), convenuto, era costituito da due edifici autonomi, ovvero, allo scioglimento parziale del condominio ai sensi degli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., nella considerazione che i due edifici avevano caratteristiche ed elementi comuni.

2. – Con sentenza depositata il 24 febbraio 2005, la Corte d’appello di Firenze rigettò il gravame, osservando che il c.t.u. aveva accertato, con argomentazioni condivisibili, che i due corpi di fabbrica che componevano l’edificio in questione non erano totalmente autonomi, presentando parti comuni quali il suolo su cui sorgeva l’edificio, le pareti esterne, porzioni di tetto e di gronda, e parti autonome, quali gli ingressi agli appartamenti, ai fondi, ai vani scala e agli impianti; ed inoltre che l’immobile era stato costruito in maniera unitaria nello stesso momento, ed introdotto in un’unica particella catastale, da ciò derivando la circostanza che il suolo sul quale poggiava il fabbricato era da considerare comune, sicchè non era possibile procedere alla divisione dell’edificio in questione in parti che avessero la caratteristica di edifici autonomi, poichè le parti comuni erano parti strutturali, e non era, quindi, invocabile l’applicazione della norma di cui all’art. 61 disp. att. cod. civ., comma 2, secondo il quale, in mancanza di deliberazione assembleare con la maggioranza di cui all’art. 1136 cod. civ., comma 2, la divisione può essere disposta dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione.

Quanto alla domanda di cui all’art. 62 disp. att. cod. civ., il cui primo comma prevede l’applicabilità della norma di cui al precedente art. 61 anche nella ipotesi in cui restino in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall’art. 1117 cod. civ., osservò la Corte di merito che tale norma non richiama anche il secondo comma del precedente art. 61, facendone derivare che la facoltà di deliberare lo scioglimento è attribuita all’autorità giudiziaria per il caso in cui restino in comune fra i partecipanti alcune delle cose indicate dall’art. 1117 cod. civ., solo se non sia necessario procedere a modificazioni di sorta, e non anche se la divisione non possa attuarsi senza dette modificazioni. Nella specie, la divisione dell’edificio in questione comportava opere per la sistemazione, quanto meno, della gronda se non anche delle facciate esterne, con la conseguenza che, rientrando la situazione di fatto dedotta in giudizio nella previsione normativa di cui all’art. 62 disp. att. cod. civ., comma 2, era inibito al giudice adito di disporre la divisione dell’edificio, rimanendo tale facoltà di esclusiva competenza dell’assemblea con la maggioranza ivi prevista.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono B.M., S.A. e M., e S.G.M., quale avente causa da C.I. in S. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Condominio di Viale (OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1117 cod. civ., artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ. e norme consequenziali. Avrebbe errato la Corte di merito nel non consentire, nella specie, la creazione di due condomini autonomi relativamente alle parti separate, funzionalmente divise, come individuate dallo stesso c.t.u., e per le quali esistono anche tabelle millesimali diverse, sussistendo la indivisibilità solo in relazione ad alcune parti strumentali e necessarie per l’uso in comune. Si osserva nel ricorso, quanto alla interpretazione che dell’art. 62 disp. att. cod. civ., ha fornito il giudice di secondo grado, che tale norma prevede proprio la possibilità che si abbiano due condomini separati ed un’amministrazione condominiale per alcuni degli elementi individuati dall’art. 1117 cod. civ., e che, nella specie, non vi era alcun intervento strutturale da operare sull’edificio in questione ai fini della divisione, tale da rendere necessaria, ai fini dello scioglimento del condominio, a norma dell’art. 62 disp. att. cod. civ., comma 2, la delibera assembleare con la maggioranza prevista dall’art. 1136 cod. civ., comma 5.

2. – Con il secondo motivo si deduce la erronea applicazione degli artt. 62 e 194 cod. proc. civ., e norme consequenziali. Avrebbero errato il primo ed il secondo giudice nell’incentrare il giudizio sulla unitarietà di costruzione e sulla impossibilità di divisione degli immobili, e nell’aver posto in tal senso i propri quesiti al c.t.u., laddove la questione da affrontare nella specie era quella relativa alla possibilità di due condomini autonomi per una parte della edificazione. La domanda degli attuali ricorrenti doveva essere accolta, non essendo necessaria alcuna maggioranza assembleare allorchè non si tratti di decidere di intervenire sulle opere murarie o sulle strutture del condominio: l’art. 62 disp. att. cod. civ., prevede espressamente che si possano avere due condomini separati per le parti non in comune ed un condominio unico per le parti in comune di una costruzione.

3.1. – I due motivi – da esaminare congiuntamente in quanto volti a ottenere la modifica della decisione nella parte relativa al mancato riconoscimento della possibilità di configurare un supercondominio in relazione alle parti comuni di un edificio, e, nel contempo, due amministrazioni condominiali distinte per le parti separate della medesima costruzione – sono fondati nei termini che seguono.

3.2. – Deve, anzitutto, chiarirsi che, alla stregua di una corretta applicazione degli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., l’autorità giudiziaria può disporre lo scioglimento del condominio solo quando un complesso immobiliare sia suscettibile di divisione, senza che si debba attuare una diversa ristrutturazione, in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, pur potendo rimanere in comune tra gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall’art. 1117 cod. civ., mentre, ove la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e siano necessarie opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio, e la costituzione di più condomini separati, possono essere approvati solo dall’assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio.

3.3. – E’, dunque, esatto che, come opinato dalla Corte di merito, l’assenza di ogni riferimento, nell’art. 62 disp. att. cod. civ., comma 2, alla facoltà di divisione attribuita all’autorità giudiziaria, ed il mancato richiamo, nel comma 1 del citato art. 62, del comma 2, dell’art. 61, escludono il riconoscimento di tale facoltà nella ipotesi di cui al comma 2, dell’art. 62 – divisione non attuabile senza modificazione dello stato delle cose -, anche perchè non vi sarebbe stato motivo di richiedere una maggioranza speciale per la deliberazione dell’assemblea, se la minoranza interessata allo scioglimento potesse rivolgersi direttamente al magistrato, prescindendo dalla volontà della maggioranza dell’assemblea.

3.4. – Tuttavia, nella specie, le opere indicate nella sentenza di appello quali necessarie ai fini della divisione dell’edificio di cui si tratta – opere per la sistemazione della gronda e del discente pluviale, ovvero delle facciate esterne – non sono assimilabili a quella “modifica dello stato delle cose” e a quelle “opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze dei condomini” che escludono l’intervento dell’autorità giudiziaria per lo scioglimento del condominio a norma dell’art. 62 disp. att. cod. civ., comma 2.

Solo in tal senso la sentenza impugnata è effettivamente meritevole di censura.

4. – Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei termini dianzi specificati. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad un diverso giudice – che viene individuato in altra sezione della Corte d’appello di Firenze, cui viene demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio – che riesaminerà la controversia alla stregua dei principi enunciati sub 3.2. e 3.3. e dei rilievi di cui sub 3.4.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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