Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27507 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27507 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA
sul ricorso 25084-2010 proposto da:
GIUSEPPETTI

NICOLETTA

GSPNLT57S54D451F,

già

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE
VALMARANA 63, presso lo studio dell’avvocato BARBUTO
ANDREA, che la rappresenta e difende, giusta delega
in atti e da ultimo presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
2013

SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –

2585

contro

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

ZONA

TERRITORIALE 13 DI ASCOLI PICENO 02175860424, in

Data pubblicazione: 10/12/2013

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUNONE
REGINA l, presso lo studio dell’avvocato CARLEVARO
ANSELMO, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLI
GIAMPIERO, giusta delega in atti;

DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 80000610446, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE
MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato ZAPPASODI
ENRICO, che lo rappresenta e difende, giusta delega
in atti;
– ASUR MARCHE – ZONA TERRITORIALE 10 CAMERINO
02175860424, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE
ZEBIO 19, presso lo studio dell’avvocato VITA
MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETA
GIOVANNI, giusta delega in atti;
– REGIONE MARCHE 80008630420, in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA D. MORICHINI 41, presso lo studio
dell’avvocato ROMANO MICHELE, rappresentata e difesa
dall’avvocato DE BERARDINIS GABRIELLA, giusta delega
in atti;
– controricorrenti non chè contro

– ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

FABI FRANCO LUCIANO FBAFNC60C09F487S, COMUNE DI
MONTEDINOVE 00360220446;
– intimati –

avverso la sentenza n. 121/2010 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 12/02/2010 R.G.N. 1325/2006;

udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato VIOLANTE VITTORIO per delega
ZAPPASODI ENRICO;
udito l’Avvocato GAETA GIOVANNI;
udito l’Avvocato ROMANO MICHELE per delega DE
BERARDINIS GABRIELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Con sentenza del 20/11/09 — 12/2/10 la Corte d’appello di Ancona ha rigettato
l’impugnazione proposta da Giuseppetti Nicoletta avverso la sentenza del
Tribunale dello stesso capoluogo marchigiano che le aveva respinto la domanda

territoriale n. 10, già Azienda sanitaria n. 10 di Camerino, dell’Azienda sanitaria n.
13 di Ascoli Piceno, della Regione Marche, dell’Ordine dei medici e degli
odontoiatri della Provincia di Ascoli Piceno, della Regione Marche e di Fabi Franco
Luciano.
Secondo l’assunto della ricorrente la responsabilità dei predetti enti risiedeva nel
fatto che gli stessi non avevano ottemperato con la dovuta diligenza al controllo
della documentazione prodotta da Fabi Franco Luciano nel concorso pubblico per
titoli ed esami indetto dall’Usi n. 10 di Camerino, nel quale lei si era collocata al
quinto posto, in quanto il Fabi era risultato primo in graduatoria nonostante non
possedesse il titolo di studio richiesto, atteso che in un secondo momento il
medesimo aveva patteggiato la pena di mesi dieci di reclusione, col beneficio della
sospensione condizionale, per i delitti di falso, truffa ed esercizio abusivo della
professione, per cui a seguito dello scorrimento della graduatoria lei si era venuta
a trovare solo come la prima dei non assunti.
Nel respingere il gravame della ricorrente la Corte di merito ha spiegato che nella
fattispecie era ravvisabile solo una posizione di interesse legittimo della candidata
ed ha aggiunto quanto segue: -Il Tribunale amministrativo regionale delle Marche,
nel provvedere in ordine al ricorso proposto dalla Giuseppetti avverso la delibera
n. 10 del 20/2/1995 del Direttore della USL di Camerino che aveva respinto
l’istanza di nomina della medesima a quel posto, aveva escluso che la contestata
graduatoria potesse essere ricostruita “ora per allora”; in sede di giurisdizione
amministrativa si era confermato che la scelta della pubblica amministrazione tra
la decisione di bandire un nuovo concorso o procedere allo scorrimento della

di risarcimento danni nei confronti del Comune di Montedinove, dell’ASUR zona

graduatoria era puramente discrezionale; non era evincibile nella fattispecie un
danno concreto, né era ravvisabile l’esistenza di un nesso causale tra gli assenti e
non dimostrati danni e le condotte dei predetti enti denunziate come illecite;
invero, il bando prevedeva la copertura di un unico posto di assistente medico di

luglio 1994 in cui il posto in questione si era liberato, atteso che la stessa,
approvata il 9 agosto 1990, aveva validità biennale ai sensi dell’art. 9 della legge
n. 207/1985.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Giuseppetti, la quale affida
l’impugnazione a due motivi di censura.
Resistono con controricorso l’ASUR Marche — zona territoriale 10 di Camerino,
l’Azienda Sanitaria Unica Regionale — zona territoriale 13 di Ascoli Piceno, la
Regione Marche e l’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia
di Ascoli Piceno.
Rimangono solo intimati il Comune di Montedinove e Fabi Franco Luciano.
L’ASUR Marche — zona territoriale 10 di Camerino, l’Azienda Sanitaria Unica
Regionale — zona territoriale 13 di Ascoli Piceno e la Regione Marche depositano
memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo, proposto per omessa motivazione circa un fatto decisivo per il
giudizio, la ricorrente fa rilevare che non era vero quanto affermato in sentenza
circa il fatto che la graduatoria era stata dichiarata inutilizzabile in quanto, al
contrario, aveva evidenziato ai giudici di merito che la stessa era stata fatta
scorrere fino all’assunzione del quarto concorrente Pecorella Stanislao, per cui
l’omesso controllo degli enti competenti in merito alla posizione del vincitore si
poneva come causa del danno rappresentato dalla sua mancata assunzione,
atteso che all’esito dell’esclusione del Fabi lo scorrimento della predetta
graduatoria avrebbe consentito di far registrare il suo utile collocamento ai fini

diabetologia e lo scorrimento della graduatoria non era possibile alla data del 12

dell’immissione in servizio. Ciò era tanto vero, aggiunge la ricorrente, che dal
verbale delle sommarie informazioni raccolte dai carabinieri di Tolentino emergeva
che poco tempo dopo la commissione aveva appreso della mancanza dei titoli in
capo al Fabi per la sua assunzione e ciò nonostante l’Azienda sanitaria non

Il motivo è infondato.
Invero, la Corte ha adeguatamente spiegato, con argomentazione logica ed
immune da rilievi di natura giuridica, che l’inutilizzabilità della graduatoria era
dipesa esclusivamente dal fatto che al momento dell’istanza tesa alla copertura
del posto in questione, resosi vacante il 12 luglio 1994 a seguito dell’emanazione
del provvedimento di esclusione del Fabi, era già abbondantemente decorso il
biennio, previsto dall’art. 9 della legge n. 207 del 1985, per la validità della stessa
graduatoria approvata in data 9 agosto 1990 e che, spirato tale periodo di validità,
costituiva solo una facoltà dell’amministrazione quella di provvedere attingendo
alla stessa selezione, per cui alcun diritto soggettivo poteva vantare al riguardo la
ricorrente.
In effetti, la legge n. 207 del 20 maggio 1985, contenente la disciplina transitoria
per l’inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo
delle Unità sanitarie, prevede all’art. 9, in tema di procedura per l’espletamento dei
concorsi, che le graduatorie relative ai concorsi effettuati in applicazione della
stessa legge rimangono valide per un biennio dalla data di approvazione da parte
del Comitato di Gestione e che esse sono utilizzate per la copertura di tutti i posti
che si renderanno vacanti. La stessa norma stabilisce anche che le relative
nomine sono disposte al verificarsi delle singole vacanze e che entro il biennio di
validità la graduatoria deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine
della stessa, di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o
impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi
entro tre mesi dalla disponibilità, mediante trasferimento interno o comando.

l’aveva rimosso.

A conforto di ciò la Corte d’appello ha anche posto in rilievo che con sentenza n.
1310/2003 il Tribunale amministrativo regionale delle Marche aveva respinto il
ricorso proposto dalla Giuseppetti avverso la delibera n. 10 del 20 febbraio 1995
della USL di Camerino di diniego d’utilizzo della graduatoria concorsuale,

graduatoria avrebbe dovuto essere annullata e ricostruita “ora per allora”.
2. Col secondo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione di norma di
legge, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza
impugnata in merito alla insussistenza di un diritto soggettivo tutelabile in via
risarcitoria, anche la lesione degli interessi legittimi, come quella configurabile
nella fattispecie, è idonea a produrre danni che possono essere fatti oggetto di
pretesa risarcitoria, così come stabilito dalla sentenza n. 500/1999 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione.
Il motivo è infondato.
Invero, la Corte d’appello ha adeguatamente spiegato che dall’atto di
impugnazione non si evinceva l’esistenza in concreto di un danno che sarebbe
derivato all’appellante dai comportamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte
nella vicenda oggetto di causa, in quanto difettava ogni dimostrazione del nesso
causale tra i lamentati e non provati danni, che sarebbero dipesi dai prospettati
illeciti degli enti convenuti, e la posizione soggettiva tutelabile, essendosi la
Giuseppetti collocata al quinto posto nella graduatoria di merito che avrebbe
dovuto essere applicata ed essendo questa scaduta nel momento in cui si era
creata la vacanza a seguito della esclusione del Fabi, per cui finisce per rivelarsi
inconferente il richiamo al principio della risarcibilità degli interessi legittimi lesi,
essendo stata esclusa in radice l’esistenza del presupposto del danno.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno
liquidate come da dispositivo in favore delle parti costituite. Nessuna statuizione

disattendendo, in tal modo, la tesi della ricorrente secondo la quale l’originaria

va, invece, adottata in ordine alle spese nei confronti del Comune di Montedinove
e di Fabi Franco Luciano che sono rimasti solo intimati
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio

costituite, oltre € 50,00 per esborsi ed accessori di legge. Nulla per le spese nei
confronti del Comune di Montedinove e di Fabi Franco Luciano.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2013
Il Consigliere estensore

nella misura di € 2550,00 per compensi professionali per ciascuna delle parti

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