Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27506 del 30/12/2016
Cassazione civile, sez. II, 30/12/2016, (ud. 12/07/2016, dep.30/12/2016), n. 27506
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6086-2012 proposto da:
B.G., (OMISSIS), B.S. (OMISSIS),
B.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
GREGORIO VII 242, presso lo studio dell’avvocato LATINO GRISAFI
FRANCESCA, rappresentati e difesi dall’avvocato CARMELO LATINO;
– ricorrenti –
contro
M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE
N.2, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PALMIERI, rappresentata
e difesa dagli avvocati GIUSEPPE GIGLIONE, GIACOMO D’ASARO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1371/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 05/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito l’Avvocato D’ASARO Giacomo, difensore della resistente che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
R.A., Al., M. e M.A. (quest’ultima quale procuratrice dei primi due) convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento – Sezione Distaccata di Canicattì B.S., C. e G., chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 22.769,00 asseritamente loro dovuta a titolo di regresso per il rimborso di quanto pagato dagli attori medesimi, in qualità di venditori, per un immobile, come in atti, acquistato dai B. nel 1993 a seguito di accertamento dell’amministrazione finanziaria.
Costituitisi in giudizio i convenuti eccepivano l’essersi formato il giudicato inter partes sulla stessa questione per precedente sentenza del medesimo Tribunale.
Quest’ultimo, con sentenza del 3-5 ottobre 2006 dichiarava inammissibile ed improcedibile la domanda attorea.
Avverso la suddetta decisione, di cui chiedevano la riforma, le parti in origine attrici interponevano appello resistito dalle parti appellate che instavano per il rigetto del proposto gravane.
L’adita Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 1371/2011, in riforma della decisione gravata, condannava i B., in solido, a pagare in favore degli appellanti la somma di Euro 22.769,00 oltre interessi, nonchè alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio.
Per la cassazione della succitata sentenza della Corte territoriale ricorrono i B. con atto affidato a due ordini di motivi. Resistono con controricorso le parti intimate.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 2909 c.c., nonchè insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.
Parti ricorrenti si dolgono, nella sostanza, del fatto che la precedente decisione del Tribunale di Agrigento, Sezione distaccata di Canicattì, che aveva respinto la domanda surrogatoria della controparte ed era passata in giudicato, rendeva non più proponibile la successiva azione di regresso, coprendo il formatosi giudicato sia il dedotto che il deducibile.
La doglianza è infondata.
Infatti, in tema di obbligazioni solidali, il regresso trova fondamento nella corresponsabilità ed è volto ad evitare l’ingiustificato depauperamento di colui che ha adempiuto a titolo di garanzia, il quale, peraltro, può agire, altresì, in surrogazione nei confronti del debitore garantito.
I presupposti delle due azioni restano, però, diversi, con la conseguenza che esse sono complementari, pur se non cumulabili (Cass., Sez. 3, n. 22860 del 30 ottobre 2007).
Sostengono i ricorrenti che, comunque, benchè le due azioni presentino elementi di diversità, il rigetto della domanda di surrogazione non poteva che portare ad identico risultato con riferimento a quella di regresso, in applicazione del principio per cui il giudicato copriva il dedotto ed il deducibile, in quanto le due controversie concernevano lo stesso rapporto e il pagamento della medesima somma di denaro.
L’assunto non è condivisibile.
Infatti, benchè nel dispositivo della sentenza che ha deciso la domanda di surrogazione risulti che questa è stata rigettata, dalla lettura della motivazione della decisione emerge, come affermato dagli stessi ricorrenti, che l’autorità giudiziaria adita non aveva escluso in concreto l’esistenza del credito degli attuali resistenti, ma solo rilevato l’avvenuto decorso del termine di decadenza di tre anni entro cui, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2, lett. b), l’amministrazione finanziaria poteva richiedere il pagamento dell’imposta per gli atti presentati per la registrazione.
Ne consegue che non può ipotizzarsi l’operatività del principio invocato dai ricorrenti, perchè, nella specie, nessuna statuizione sulla spettanza del diritto dei resistenti era stata emessa.
Il motivo va, dunque, respinto.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 1299 c.c., comma 1.
I ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione della succitata norma in quanto il condebitore in solido, che aveva pagato l’intero, poteva agire in regresso solo pro quota, mentre, nella specie, i resistenti avevano ottenuto il rimborso di tutto l’importo corrisposto.
La doglianza è infondata.
Infatti, nella specie, trova applicazione l’art. 1475 c.c., in base al quale le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente.
In particolare, nell’ipotesi di compravendita di un immobile, il venditore e il compratore sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta di registro verso l’amministrazione finanziaria, ma, se l’imposta grava sul compratore, quale spesa del contratto di vendita, ex art. 1475 c.c., il venditore, che ne effettui il pagamento, come coobbligato solidale, agisce nell’esclusivo interesse dell’acquirente e, quindi, è legittimato ad esercitare l’azione di regresso nei confronti del compratore per l’intera somma corrisposta, ai sensi degli artt. 1298 e 1299 c.c. (Cass., Sez. 2, n. 5106 del 22 maggio 1998; Cass., Sez. 3, n. 3265 dell’8 giugno 1979).
Nel caso in esame, quindi, la controricorrente aveva il diritto di ottenere dai ricorrenti il rimborso di tutto l’importo versato.
Il motivo, va, quindi, respinto.
3.- Alla luce di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso va rigettato.
4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parti ricorrenti, in solido, al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016