Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27506 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27506 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 19182-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

2434

contro

CARDINALE ANTONIO;
– intimato –

Data pubblicazione: 10/12/2013

avverso la sentenza n. 947/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 12/07/2007 R.G.N. 496/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;

PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega TOSI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 luglio 2007 la Corte d’appello di Torino ha
confermato la sentenza del Tribunale di Pinerolo del 5 aprile 2006 che ha
dichiarato, per quanto rileva in questa sede, la nullità del termine apposto al
contratto di lavoro stipulato dal Poste Italiane s.p.a. con Cardinale Antonio

Italiane alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla richiesta di
convocazione del tentativo di conciliazione, dedotto l’aliunde perceptum.
La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando che Poste
Italiane non ha provato la necessità della sostituzione del lavoratore in ferie
con riferimento all’anno 2000 nella filiale Pinerolo Candiolo.
Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza
affidato a due motivi.
Il Cardinale è rimasto intimato.
Poste Italiane ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 3
della legge n. 230 del 1962 e 23 della legge n. 56 del 1987, nonché dell’art.
1362 e segg. cod. civ. in relazione all’art. 8, comma II, del CCNL 26
novembre 1994, ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si
deduce che, come previsto dal CCNL di categoria citato, la sostituzione del
lavoratori in ferie costituisce valido motivo di assunzione con contratto a
termine, ed il godimento delle ferie con relativa assenza dal lavoro,
costituirebbe fatto notorio che no necessita di specifica prova.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
1372, primo comma, 1362, secondo comma, e 2697 cod. civ., e dell’art.
115 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., nonché omessa

2

dal 6 luglio al 30 settembre 2000 con la conseguente condanna di Poste

o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio ai sensi dell’art. 360, n. 5 cod. proc. civ., con riferimento alla
mancata considerazione dell’inerzia della lavoratrice quale espressione
della volontà risolutiva del rapporto.
Il primo motivo è fondato. Qusta corte ha ripetutamente affermato che, in
28 febbraio 1987, n. 56, consente alla contrattazione collettiva di individuare
ipotesi di apposizione di un termine al contratto di lavoro autonome rispetto
alle fattispecie legali. Non può pertanto ritenersi che l’ipotesi, contenuta nella
contrattazione collettiva, della sostituzione di un lavoratore assente per ferie
mediante assunzione a tempo determinato debba rispettare la prescrizione
d’indicare il nome del lavoratore sostituito, in analogia a quanto prescritto
dall’art. 1 lett. b) della legge n. 230 del 1962, per il caso di sostituzione di
lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (per tutte Cass. 28
dicembre 2011 n. 29294). La Corte territoriale, pur dando atto di tale
orientamento della Corte di Cassazione non ha dato attuazione a tale
principio di diritto che si intende qui riaffermare.
Il secondo motivo di ricorso è assorbito.
Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata e la Corte, non
essendo necessari ulteriori accertamenti, può decidere nel merito, ai sensi
dell’art. 384 c.p.c., per cui la domanda originaria proposta con il ricorso
introduttivo del giudizio di primo grado, va rigettata.
Tenuto conto dello svolgimento dell’intera vicenda processuale si reputa
conforme a giustizia compensare interamente tra le parti le spese dei
giudizi di merito e di quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;

materia di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l’art. 23 della legge

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda
proposta da Wdinale Antonio con il ricorso introduttivo del giudizio di
primo grado;
Compensa fra le parti le spese relative ai giudizi di merito ed a quello di

Così deciso in Roma il 4

2013.

legittimità.

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