Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27505 del 30/12/2016

Cassazione civile, sez. II, 30/12/2016, (ud. 12/07/2016, dep.30/12/2016),  n. 27505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9633-2012 proposto da:

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

Vicolo Mazzarino 14/16, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

DESIDERI ZANARDELLI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRANCESCO MARINARO, come da procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Attilio Friggeri

82, presso lo studio dell’avvocato MARIO FIANDANESE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCO DORE, come da procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 647/2011 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI,

sezione distaccata di SASSARI, depositata il 13/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Francesco Marinaro, che si riporta agli atti e alle

conclusioni assunte;

udito il sostituto procuratore generale, Gianfranco Servello, che

conclude per l’inammissibilità del ricorso e in subordine per il

suo

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P., quale prominente acquirente, chiedeva la condanna del M.F., promittente venditore, alla esecuzione del preliminare in data 9.8.1994, con il quale il secondo si era impegnato a trasferirgli un terreno per il prezzo di cento milioni di Lire in Comune di Alghero, prezzo in parte versato in più rate per novanta milioni di lire. In subordine, chiedeva la restituzione delle somme versate.

2. Resisteva il convenuto, che disconosceva le sottoscrizioni da lui apposte sul contratto e sulle quietanze, deducendo che il reale valore del terreno era di circa trecento milioni di Lire e che semmai il terreno era stato concesso alla controparte in locazione. Comunque, eccepiva che al momento della stipula del contratto versava in stato di incapacità, per esser affetto da alcoolismo cronico e chiedeva l’annullamento del contratto e delle quietanze.

3. La causa veniva istruita con prova testimoniale, nonchè tre CTU, una medico legale per accertare le condizioni di salute psico-fisica del M. all’epoca della conclusione del preliminare; altra per accertare l’autenticità delle sottoscrizioni del contratto preliminare e delle quietanze, la terza per verificare il valore del terreno.

4. Pur accertata l’autenticità delle firme del M. e la congruità del prezzo del terreno, il Tribunale di Sassari rigettava le domande del P. e accoglieva la domanda di annullamento del contratto proposta dal convenuto, rigettando anche la domanda di restituzione di quanto versato.

4.1 – In particolare, il Tribunale rilevava che il M. era stato ricoverato, dal 30 giugno 1994 al 21 luglio 1994, presso l’Ospedale di (OMISSIS) con diagnosi di “delirium tremens” da etilismo cronico e che vi era stato successivamente ricoverato nell’aprile 1995, con la medesima diagnosi. Rilevava che il convenuto doveva ritenersi non in grado di comprendere gli effetti degli atti compiuti al momento della stipula del compromesso, redatto in epoca prossima ai ricoveri ospedalieri subiti. Il perito “aveva accertato che l’abuso di alcoolici era costante e motivato da uno stato di dipendenza e che il M., in occasione degli esami, aveva evidenziato uno stato di disorientamento spazio temporale e deficit della memoria”. Il P. doveva ritenersi in mala fede, perchè “a conoscenza dello stato di intossicazione da alcool del convenuto”, avendolo anche visitato in ospedale in occasione del ricovero protrattosi dal (OMISSIS).

4.2 – Il Tribunale rigettava la domanda restitutoria del P., non avendo questi dimostrato che la controparte ne avesse tratto vantaggio, dovendosi presumere che il M., stante la malattia in atto, avesse dissipato l’intero importo.

5. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, accoglieva il gravame del P., riformando la sentenza impugnata e disponendo il trasferimento del terreno, subordinandolo al pagamento del residuo prezzo con gli interessi legali. Rigettava l’appello incidentale proposto dal M., dichiarandolo inammissibile per la parte relativa alla richiesta di pagamento di canoni di locazione.

5.1 – Osservava la Corte locale che non poteva “ritenersi dimostrato che il M. versi o versasse in stato di abituale incapacità”. Si trattava di prova rigorosa che doveva fornire il M., ma che non aveva fornito. In primo luogo, la Corte locale evidenziava la contraddittoria linea difensiva seguita (avendo affermato di non aver mai stipulato il contratto, di aver pattuito un prezzo largamente inferiore a quello di mercato e, in subordine, di non aver avuto la capacità di rendersi conto del contenuto degli atti).

Rilevava ancora la Corte locale che le sottoscrizioni erano state verificate e che la perizia svolta in primo grado aveva rilevato che il prezzo pattuito, pari a cento milioni di lire, corrispondeva all’effettivo valore del terreno. Aggiungeva che i testi S.A.P. e S.G.R. avevano riferito che il M. aveva loro offerto in vendita il terreno per il prezzo di ottanta-novanta milioni di Lire; che per un certo tempo il M. aveva curato le trattative di vendita e che il “teste C. ha confermato di aver assistito alla consegna di denaro ed alla sottoscrizione della relativa quietanza da parte del venditore, smentendo anche di aver visto costui “sempre ubriaco” ed anche la teste Sa. ha riferito di aver assistito alla consegna di soldi “al momento della firma della scrittura””.

Inoltre, osserva la Corte locale che la teste Sa.Gi.Ri. aveva “riferito che il M., che aveva un debito nei confronti della società di cui essa era contitolare, le aveva detto di aver riscosso un acconto di circa cinquanta milioni, ma che non avrebbe pagato il debito, dovendo provvedere ad altre spese e consegnare denaro alla propria famiglia, riservandosi di saldare quanto dovuto appena avesse ricevuto dal P. il saldo del prezzo”.

In definitiva, secondo la Corte di appello, “non si verte in tema di un’attività compiuta in unica soluzione (..) le varie quietane degli anticipi furono sottoscritte in momenti diversi”, concludendo che “ove nel corso di tali attività il M. avesse manifestato palese ubriachezza, i testi presenti (alcuni dei quali erano a conoscenza del fatto che egli assumesse alcoolici) lo avrebbero percepito e ne avrebbero riferito nel corso della loro escussione”.

Quanto poi alla CTU medica osserva la Corte locale che “il consulente non ha accertato lo stato di incapacità, ma ha affermato che “in base agli accertamenti eseguiti è ragionevole ipotizzare che egli, nel periodo successivo alla dimissione ospedaliera non fosse capace di badare ai propri interessi” ed ha concluso che “è d’obbligo sottolineare che l’analisi effettuata non può avere carattere di certezza”. Ha poi aggiunto che “l’ipotesi clinica è smentita dalle obiettive risultane istruttorie, onde non è da affermarsi la incapacità del M.”.

5.2 – Escludeva, infine, la Corte locale la sussistenza dei presupposti, richiesti dall’art. 428 cod. civ., per la annullabilità del contratto. Osservava che “non si concretò alcun grave pregiudizio al M., dal momento che il predio fu venduto al giusto prezzo, mentre in ordine alla asserita malafede dell’acquirente, si osserva che se nella sentenza di primo grado è detto che il P. si recò in ospedale dove il venditore era stato ricoverato in seguito ad una caduta, appare mera supposizione il fatto che egli dovesse esser a conosceva che l’evento fosse stato determinato dalla incertezza nel camminate, attribuibile ad alcool”.

5.3 – In definitiva, la Corte locale rilevava che “le risultanze istruttorie dimostrano sicuramente che il M. abusasse nel consumo dell’alcool, subendone gravi conseguenze, che richiesero cure ospedaliere, ma è anche evidente che, a parte i periodi di acutizzazione dei disturbi, egli, pur continuando nell’abuso, non subì una diminuzione delle capacità di intendere, conducendo trattative con diverse persone in vari periodi, pattuendo il giusto prezzo del bene e sottoscrivendo, sempre in tempi diversi, il contratto e le quietane prodotte in causa”.

6. Impugna tale decisione il M. sulla base di due articolati motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo si deduce: “travisamento dei fatti – violazione e falsa applicazione di legge degli artt. 428, 115, 191, 194, 195, 214 e 215 c.p.c. e art. 361 c.p.c., n. 3 in relazione alle valutazioni del CTU medico-legale”.

Rileva il ricorrente che il giudice dell’appello non ha adeguatamente considerato “il fatto che il M. era stato contattato ed aveva concluso il c.d. preliminare, che è del 9.8.94, tra un ricovero e l’altro nell’ospedale di (OMISSIS), in tempi intermedi, durante i quali l’incapacità naturale dovuta all’etilismo cronico e irreversibile doveva essere presunta”.

Aggiunge che “il c.t.u. (aveva) comunque concluso in senso affermativo per la incapacità naturale, esprimendosi secondo il linguaggio più corretto della relazione scientifica al fine di mettere in rilievo che il suo esame del paziente era stato fatto in tempo successivo a quello delle trattative e della conclusione del preliminare e che, scientificamente, non poteva essere di valore assoluto”.

Conclude il motivo affermando che la Corte locale “ha stravolto il contenuto della consulenza attribuendogli esattamente il significato opposto. La motivazione che ne ha dato è frutto di erronea valutazione dello stato di fatto”.

1.2 – Col secondo motivo si deduce: “insufficiente contraddittoria motivazione – violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 2697 c.c. e art. 361 c.p.c., n. 5 in relazione alla ripartizione dell’onere della prova”.

Il Giudice di secondo grado ha svilito il significato delle conclusioni peritali attraverso un evidente travisamento del loro senso, così incorrendo in vizio motivazionale, perchè “il consulente ha potuto accertare “sulla base delle cartelle cliniche in atti dello stato attuale del paziente e della storia naturale del disturbo” che il M. era incapace di intendere e di volere al momento della stipula del contratto preliminare”.

La Corte locale “nulla ha argomentato sul contenuto delle cartelle cliniche e degli altri certificati medici attestanti oggettivamente le condizioni di salute del M.”. Aggiunge il ricorrente che la Corte territoriale, nonostante “abbia ricostruito le diverse fasi dei ricoveri del M. nel nosocomio di (OMISSIS)” ha ritenuto “insoddisfatto l’onere della prova da parte dello stesso”, non applicando il principio secondo cui “”quando esiste una situazione di “malattia di carattere tendenzialmente permanente o protraentesi per un rilevante periodo, è onere del soggetto che sostiene la validità dell’atto dare la prova che esso fu posto in essere, in quel periodo, durante una fase di remissione della patologia” (Cass. 12.3.2004 n. 5159)”.

2. Il ricorso è infondato e va respinto.

2.1 – I due motivi, strettamente tra loro connessi, possono essere trattati congiuntamente.

2.2 – Entrambi, seppure sotto profili diversi ma tra loro complementari, appaiono formulati nella prospettiva di contestare le conclusioni di merito raggiunte dalla Corte locale nel valutare l’intero quadro probatorio e non solo le conclusioni della c.t.u..

La corte territoriale ha, infatti, ha valutato le conclusioni e le argomentazioni della c.t.u. alla luce dell’intero materiale probatorio disponibile (deposizioni testimoniali, prove documentali, ecc.), come del resto risulta evidente dai passaggi salienti trascritti al punto 5 dei “fatti di causa”. La complessiva ricostruzione della vicenda così operata e valutata appare logica e coerente e non lascia spazio a critiche in questa sede.

2.3 – Non risultano neppure integrate le prospettate violazioni di legge, avendo la Corte locale correttamente fatto applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte in relazione alle valutazioni da parte del giudice di merito delle conclusioni del c.t.u. che possono essere argomentatamente disattese o, come nel caso in questione, rivalutate, con riguardo alla prova e alla valutazione degli elementi per l’applicazione dell’art. 428 c.c. ed, infine, in ordine ai principi applicabili in materia di onere della prova (gravante su chi invoca l’incapacità).

2.4 – Va comunque ulteriormente osservato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 328 c.c., parte ricorrente nemmeno censura adeguatamente la motivazione della Corte d’appello che, da un lato, ha accertato in fatto la congruità del prezzo pattuito e, dall’altro, ha escluso la sussistenza della malafede dell’altro contraente.

3. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 (quattromila) per compensi e Euro 200,00 (duecento) per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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