Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27505 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27505 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 19178-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

2433
contro
1.

GREMMO ENRICO;
– intimato –

Data pubblicazione: 10/12/2013

avverso la sentenza n. 857/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 10/07/2007 R.G.N. 1641/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;

PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega TOSI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 luglio 2007 la Corte d’appello di Torino ha
confermato la sentenza del Tribunale di Biella del 24 novembre 2005 con
la quale è stato dichiarato illegittimo il contratto di lavoro a termine
intercorso tra Poste Italiane s.p.a. e Gremmo Enrico per il periodo dal 3

pronuncia ritenendo ingiustificata l’apposizione del termine in questione
non potendosi ritenere idoneo e sufficiente, a tal fine, il generico richiamo a
ragioni di carattere sostitutivo soprattutto con riferimento ad un’area
geografica molto vasta quale quella del Piemonte Valle d’Aosta.
Poste Italiane propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato
a due motivi.
Il Gremmo resta intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1
del d.lgs. n. 368 del 2001 ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., e
violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. in relazione
al contratto di assunzione ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si
deduce che, contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello, il
contratto in questione sarebbe sufficientemente specifico, non rilevando
l’ampiezza dell’area geografica in cui si è ravvisata la necessità
dell’assunzione non essendo questo elemento previsto dalla normativa
applicata.
Con il secondo motivo si deduce, in subordine, violazione e falsa
applicazione degli artt. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, 1419
cod. civ. e 1 d.lgs. 368 del 2001 con riferimento all’art. 360, n. 3 cod. proc.
civ. In particolare si deduce che illegittimamente sarebbe stato affermato ,

ottobre 2003 al 15 gennaio 2004. La Corte territoriale ha motivato tale

che la violazione dell’art. 1 d.lgs. 368 del 2001 comporterebbe la
conseguenza della nullità del termine con relativa riammissione in servizio
del lavoratore.
Il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte di legittimità (cfr., in
particolare, Cass. 7 settembre 2012 n. 15002; Cass. 27 aprile 2010 n.

essere pienamente ribadito: “l’apposizione di un termine al contratto di
lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che
devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto,
impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e
puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni,
nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze
che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle
esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto
aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la
specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le
esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare
e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della
specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al
giudice di merito accertare – con valutazione che, se correttamente motivata
ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità – la
sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente
acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente
indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli
accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto
costitutivo del rapporto. In sostanza, sulla base di tale principio, la
temporaneità va riferita alla necessità che dalla clausola giustificatrice
dell’apposizione del termine risulti la specifica connessione tra la durata

10033) ha affermato il seguente principio di diritto che in questa sede deve

solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative
che la stessa sia chiamata a realizzare.
È stato altresì precisato (cfr., in particolare, Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577
e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576) che, in tema di assunzione a termine di
lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, nelle situazioni

persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente
scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se
l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola
insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito
territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni
dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del
posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da
sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in
ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato
presupposto di legittimità.
La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti
principi essendosi basata su una erronea interpretazione della norma di cui
al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.
Conseguentemente appare incongrua e priva di adeguata motivazione, in
relazione ai principi sopra enunciati, la valutazione fatta dalla Corte di
merito circa l’ambito geografico eccessivo del Polo Corrispondenza
Piemonte/Valle d’Aosta. In particolare la Corte territoriale ha richiamato
un principio di ampiezza di ambito geografico del Polo interessato alle
sostituzioni non coerente rispetto a quello individuato dalla giurisprudenza
di legittimità, la quale richiede, come si è in precedenza sottolineato,
unicamente che dalla clausola risulti una specifica connessione tra la durata

aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola

solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative
che la stessa sia chiamata a realizzare.
È stato altresì precisato (cfr., in particolare, Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577
e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576) che, in tema di assunzione a termine di
lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, nelle situazioni
persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente
scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se
l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola
insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito
territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni
dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del
posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da
sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in
ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato
presupposto di legittimità.
La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti
principi essendosi basata su una erronea interpretazione della norma di cui
al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.
Conseguentemente appare incongrua e priva di adeguata motivazione, in
relazione ai principi sopra enunciati, la valutazione fatta dalla Corte di
merito circa l’ambito geografico eccessivo del Polo Corrispondenza
Piemonte/Valle d’Aosta. In particolare la Corte territoriale ha richiamato
un principio di ampiezza di ambito geografico del Polo interessato alle
sostituzioni non coerente rispetto a quello individuato dalla giurisprudenza
di legittimità, la quale richiede, come si è in precedenza sottolineato,
unicamente che dalla clausola risulti una specifica connessione tra la durata

aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola

solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative
che la l’assunzione è finalizzata a risolvere. In particolare non risultano
adeguatamente valutate dalla Corte territoriale – alla luce dei suddetti
principi e, più in generale, di quelli enunciati in tema di specificità della
clausola riferita all’ipotesi di assunzione a termine per ragioni sostitutive rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, delle
mansioni del personale da sostituire, del fatto che si trattava di sostituire
personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Deve inoltre ricordarsi che questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio,
Cass. 15 dicembre 2011 n. 27052) si è ripetutamente pronunciata su
fattispecie analoghe a quella in esame (assunzione a termine di personale
addetto al servizio di recapito presso il Polo
Corrispondenza Lombardia) ritenendo la piena legittimità del
contratto a termine.
Il secondo motivo di ricorso è assorbito.
Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata e la Corte, non
essendo necessari ulteriori accertamenti, può decidere nel merito, ai sensi
dell’art. 384 c.p.c., per cui la domanda originaria proposta con il ricorso
introduttivo del giudizio di primo grado, va rigettata.
Tenuto conto dello svolgimento dell’intera vicenda processuale e delle
questioni trattate si reputa conforme a giustizia compensare interamente tra
le parti le spese dei giudizi di merito e di quelle di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;

l’indicazione (nel contratto in esame) del termine iniziale e finale del

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo neI merito, rigetta la domanda
proposta da Gremmo Enrico con il ricorso introduttivo del giudizio di
primo grado;
Compensa fra le parti le spese relative ai giudizi di merito e di quello di

Così deciso in Roma il 44)2342013.

legittimità.

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